Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 784/2026 - Catania, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla Sentenza n. 632/2023, pubblicata in data 15/11/2023, emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in funzione di Giudice del lavoro;

Giustizia amministrativa202600142

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto che aveva imposto l'emissione della Carta Docente e l'accredito delle somme spettanti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 632/2023 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, resa in funzione di giudice del lavoro, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato a emettere in suo favore la Carta Docente e ad accreditarvi le somme previste dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo il 15 luglio 2025, l'amministrazione non aveva adempiuto. Il ricorso, notificato nel gennaio 2026 e depositato il 2 febbraio 2026, è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione. La ricorrente ha inoltre prodotto l'attestazione della segreteria del 7 gennaio 2026 comprovante il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario. Il Ministero non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto rispettato il termine dilatorio di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo e comprovato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro, presupposto necessario per l'ottemperanza a un titolo formatosi davanti al giudice ordinario. Ha quindi ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di emettere la Carta Docente e accreditarvi, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, le somme spettanti per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il responsabile della Direzione Generale competente, con facoltà di delega a un funzionario apicale, assegnandogli ulteriori 60 giorni per l'esecuzione. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori di legge, con distrazione delle spese in favore del difensore antistatario della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 669/1996

    termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione

    Il termine dilatorio decorre dalla notificazione del titolo esecutivo e deve essere rispettato prima della proposizione dell'azione di ottemperanza o di altra iniziativa esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 14 d.l. 669/1996, come modificato dall'art. 147, comma 1, lett. a), l. 388/2000 e dall'art. 44, comma 3, lett. a), d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    Il giudice richiama il termine dilatorio applicabile all'esecuzione dei titoli nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce il fondamento sostanziale dell'obbligo di emissione della Carta Docente e di accredito delle somme riconosciute dal titolo giudiziale.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    Richiamato quale base per la regolazione delle spese processuali secondo soccombenza.

  • art. 93, comma 1, c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che abbia dichiarato di averle anticipate e di non aver riscosso i compensi.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato emessa dal giudice ordinario, purché il passaggio in giudicato sia comprovato nel processo amministrativo.
  • Prima di promuovere un'azione esecutiva o di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione deve essere rispettato il termine dilatorio di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo.
  • Accertata l'inottemperanza a un giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'ulteriore fase esecutiva, condizionandone l'intervento al vano decorso del termine assegnato all'amministrazione.
  • La mancata costituzione dell'amministrazione intimata non impedisce l'accoglimento dell'azione di ottemperanza quando il giudicato, la sua notificazione, il decorso del termine dilatorio e l'inadempimento risultino documentalmente comprovati.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolasticoSpese di lite
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.