Sentenza n. 784/2026 - Catania, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla Sentenza n. 632/2023, pubblicata in data 15/11/2023, emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in funzione di Giudice del lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto che aveva imposto l'emissione della Carta Docente e l'accredito delle somme spettanti
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 632/2023 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, resa in funzione di giudice del lavoro, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato a emettere in suo favore la Carta Docente e ad accreditarvi le somme previste dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo il 15 luglio 2025, l'amministrazione non aveva adempiuto. Il ricorso, notificato nel gennaio 2026 e depositato il 2 febbraio 2026, è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione. La ricorrente ha inoltre prodotto l'attestazione della segreteria del 7 gennaio 2026 comprovante il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario. Il Ministero non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto rispettato il termine dilatorio di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo e comprovato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro, presupposto necessario per l'ottemperanza a un titolo formatosi davanti al giudice ordinario. Ha quindi ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di emettere la Carta Docente e accreditarvi, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, le somme spettanti per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il responsabile della Direzione Generale competente, con facoltà di delega a un funzionario apicale, assegnandogli ulteriori 60 giorni per l'esecuzione. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori di legge, con distrazione delle spese in favore del difensore antistatario della ricorrente.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 669/1996
termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione
Il termine dilatorio decorre dalla notificazione del titolo esecutivo e deve essere rispettato prima della proposizione dell'azione di ottemperanza o di altra iniziativa esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 14 d.l. 669/1996, come modificato dall'art. 147, comma 1, lett. a), l. 388/2000 e dall'art. 44, comma 3, lett. a), d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003
Il giudice richiama il termine dilatorio applicabile all'esecuzione dei titoli nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce il fondamento sostanziale dell'obbligo di emissione della Carta Docente e di accredito delle somme riconosciute dal titolo giudiziale.
art. 26, comma 1, c.p.a.
Richiamato quale base per la regolazione delle spese processuali secondo soccombenza.
art. 93, comma 1, c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che abbia dichiarato di averle anticipate e di non aver riscosso i compensi.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato emessa dal giudice ordinario, purché il passaggio in giudicato sia comprovato nel processo amministrativo.
- Prima di promuovere un'azione esecutiva o di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione deve essere rispettato il termine dilatorio di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo.
- Accertata l'inottemperanza a un giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'ulteriore fase esecutiva, condizionandone l'intervento al vano decorso del termine assegnato all'amministrazione.
- La mancata costituzione dell'amministrazione intimata non impedisce l'accoglimento dell'azione di ottemperanza quando il giudicato, la sua notificazione, il decorso del termine dilatorio e l'inadempimento risultino documentalmente comprovati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 544/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 545/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 550/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 551/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 552/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 553/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →