Cassazione Civile, Ordinanza n. 17822/2023 del 21/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parrocchia)
La controversia
La controversia nasceva da una domanda di rivendicazione di una porzione immobiliare proposta dall'attore contro l'attuale proprietaria acquirente, dopo che sulla stessa area era intervenuto un decreto del Pretore di Lucca emesso ai sensi della legge n. 1610 del 1962 in favore della parrocchia, poi alienante del bene. L'acquirente convenuta aveva chiamato in causa la dante causa. La Corte d'appello aveva ritenuto che il bene rivendicato rientrasse nel ricorso presentato dalla parrocchia ai sensi della legge speciale e che, comunque, l'acquisto della convenuta fosse salvo ex art. 4, comma 8, della legge n. 1610 del 1962. Il ricorrente per cassazione deduceva due motivi: con il primo denunciava nullità della sentenza, violazione degli artt. 115, 116 e 2697 c.c., travisamento della prova, omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 4, comma 8, della legge n. 1610 del 1962, sostenendo che il bene oggetto della sua rivendicazione fosse diverso da quello indicato nel ricorso originario della parrocchia e che, quindi, la tutela del terzo di buona fede non fosse applicabile; con il secondo lamentava motivazione apparente o contraddittoria, per asserito contrasto irriducibile tra le affermazioni della Corte d'appello circa l'identità/diversità dei beni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente veicolate come violazione di legge, travisamento della prova e vizio motivazionale, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto circa l'identità del bene controverso, operazione non consentita in cassazione. Ha inoltre osservato che la Corte territoriale aveva esaminato la documentazione rilevante e motivato in modo compiuto sulla riconducibilità della porzione immobiliare al bene già compreso nel procedimento pretorile e sulla successiva divisione catastale. Anche la doglianza sulla motivazione apparente è stata respinta perché la decisione d'appello non presentava un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, ma un percorso argomentativo comprensibile. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore della controricorrente; nulla è stato disposto sulle spese della parte intimata non costituita. È stato altresì dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
La violazione può essere denunciata solo quando il giudice di merito attribuisca a una prova un contenuto oggettivamente inesistente o logicamente ricavabile, non quando si contestino la valutazione o il convincimento del giudice.
art. 116 c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 115 c.p.c. a sostegno della censura di travisamento della prova, ma la Corte ha escluso che il motivo investisse un vero errore di ricognizione del materiale probatorio.
art. 2697 c.c.
La dedotta violazione dell'onere della prova non è stata accolta, perché la censura mirava in realtà a rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
art. 4, comma 8, legge 14 novembre 1962, n. 1610
"Sono salvi i diritti che i terzi di buona fede abbiano acquistato da colui che ha ottenuto il decreto o la sentenza di cui al comma precedente, purché l'acquisto abbia avuto luogo in base ad un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale con cui si faccia valere sull'immobile un diritto di proprietà od altro diritto reale"
La salvaguardia dell'acquisto del terzo opera solo se il bene acquistato coincide con quello oggetto del decreto o della sentenza e se ricorrono i presupposti temporali e formali previsti dalla norma; l'accertamento di tale coincidenza è questione di fatto.
art. 360 c.p.c.
La Corte ha chiarito che le doglianze formalmente ricondotte ai nn. 3, 4 e 5 non sono ammissibili quando, sostanzialmente, chiedono una nuova valutazione del fatto o del materiale probatorio.
art. 132 c.p.c.
Il vizio motivazionale rilevante non coincide con una motivazione non condivisibile, ma richiede un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili tale da rendere incomprensibile la decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Accertata l'inammissibilità del ricorso, la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso, ove dovuto.
Massime di principio
- Il travisamento della prova è censurabile in cassazione solo quando il giudice di merito abbia attribuito al materiale probatorio un contenuto oggettivamente inesistente o logicamente non ricavabile, non quando si contesti la mera valutazione del convincimento espresso.
- La deduzione di violazione degli artt. 115, 116 e 2697 c.c. non può essere utilizzata per ottenere un nuovo esame del fatto o una diversa lettura dei documenti già esaminati dai giudici di merito.
- La tutela del terzo di buona fede prevista da una norma speciale sulla conservazione degli acquisti presuppone l'identità del bene acquistato con quello oggetto del provvedimento originario; tale identità è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
- Il vizio di motivazione apparente o di contrasto irriducibile ricorre solo quando la sentenza presenti affermazioni tra loro inconciliabili al punto da risultare incomprensibile, non quando il percorso argomentativo sia semplicemente non condiviso dalla parte soccombente.
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