Sentenza del 03/10/2016 n. 5688 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Accertamento sintetico - Prova contraria - Disponibilità di redditi esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte - Sufficienza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente contestava l'accertamento sintetico sostenendo che il maggior reddito presunto non dovesse essere imputato a redditi imponibili non dichiarati, poiché gli acquisti o gli incrementi patrimoniali erano compatibili con la disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. La questione riguardava l'onere della prova previsto dall'art. 38, sesto comma, del d.P.R. n. 600/1973, nella versione anteriore alle modifiche del D.L. n. 78/2010: occorreva dimostrare dettagliatamente come tali redditi fossero stati impiegati oppure era sufficiente provarne l'esistenza?
La decisione
La contestazione è stata accolta in favore del contribuente. È stato stabilito che la norma non impone di ricostruire analiticamente l'impiego delle somme per ciascun acquisto o incremento patrimoniale. Il contribuente deve soltanto vincere la presunzione secondo cui il reddito dichiarato non sarebbe stato sufficiente a sostenere le spese e gli incrementi accertati, dimostrando l'esistenza di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta idonei a giustificarli. Non è richiesta un'ulteriore prova della specifica destinazione di tali redditi.
Norme richiamate
Art. 38, sesto comma, d.P.R. n. 600/1973, nella versione anteriore alle modifiche del D.L. n. 78/2010
«il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell'accertamento, che il maggiore reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta»
La disposizione consente al contribuente di fornire prova contraria all'accertamento sintetico dimostrando l'esistenza di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. Non richiede la dimostrazione analitica dell'impiego di tali redditi per ogni singolo acquisto o incremento patrimoniale.
Art. 22 del D.L. n. 78/2010
La norma ha modificato l'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973; la decisione si riferisce tuttavia al testo previgente.
Massime di principio
- Nell'accertamento sintetico, il contribuente può superare la presunzione di maggiore reddito imponibile dimostrando la disponibilità di redditi esenti o già tassati alla fonte.
- Per il regime normativo previgente considerato nella decisione, non è necessario provare il percorso analitico di ogni somma né collegare ciascun reddito a uno specifico acquisto: è sufficiente dimostrare l'esistenza e la disponibilità di risorse idonee a finanziare gli incrementi patrimoniali.
- La prova deve comunque essere concreta e documentata quanto all'esistenza, all'ammontare e alla disponibilità dei redditi esenti o soggetti a ritenuta; la mera allegazione non è sufficiente.
- La valutazione va effettuata tenendo conto della versione temporale della norma applicabile, poiché le modifiche legislative possono incidere sull'oggetto e sul livello della prova richiesta.
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