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Sentenza

Sentenza del 03/10/2016 n. 5688 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento, liquidazione e controlli - Accertamento sintetico - Prova contraria - Disponibilità di redditi esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte - Sufficienza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente contestava l'accertamento sintetico sostenendo che il maggior reddito presunto non dovesse essere imputato a redditi imponibili non dichiarati, poiché gli acquisti o gli incrementi patrimoniali erano compatibili con la disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. La questione riguardava l'onere della prova previsto dall'art. 38, sesto comma, del d.P.R. n. 600/1973, nella versione anteriore alle modifiche del D.L. n. 78/2010: occorreva dimostrare dettagliatamente come tali redditi fossero stati impiegati oppure era sufficiente provarne l'esistenza?

La decisione

La contestazione è stata accolta in favore del contribuente. È stato stabilito che la norma non impone di ricostruire analiticamente l'impiego delle somme per ciascun acquisto o incremento patrimoniale. Il contribuente deve soltanto vincere la presunzione secondo cui il reddito dichiarato non sarebbe stato sufficiente a sostenere le spese e gli incrementi accertati, dimostrando l'esistenza di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta idonei a giustificarli. Non è richiesta un'ulteriore prova della specifica destinazione di tali redditi.

Norme richiamate

  • Art. 38, sesto comma, d.P.R. n. 600/1973, nella versione anteriore alle modifiche del D.L. n. 78/2010

    «il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell'accertamento, che il maggiore reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta»

    La disposizione consente al contribuente di fornire prova contraria all'accertamento sintetico dimostrando l'esistenza di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. Non richiede la dimostrazione analitica dell'impiego di tali redditi per ogni singolo acquisto o incremento patrimoniale.

  • Art. 22 del D.L. n. 78/2010

    La norma ha modificato l'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973; la decisione si riferisce tuttavia al testo previgente.

Massime di principio

  • Nell'accertamento sintetico, il contribuente può superare la presunzione di maggiore reddito imponibile dimostrando la disponibilità di redditi esenti o già tassati alla fonte.
  • Per il regime normativo previgente considerato nella decisione, non è necessario provare il percorso analitico di ogni somma né collegare ciascun reddito a uno specifico acquisto: è sufficiente dimostrare l'esistenza e la disponibilità di risorse idonee a finanziare gli incrementi patrimoniali.
  • La prova deve comunque essere concreta e documentata quanto all'esistenza, all'ammontare e alla disponibilità dei redditi esenti o soggetti a ritenuta; la mera allegazione non è sufficiente.
  • La valutazione va effettuata tenendo conto della versione temporale della norma applicabile, poiché le modifiche legislative possono incidere sull'oggetto e sul livello della prova richiesta.

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