Cassazione Civile, Sentenza n. 34562/2022 del 23/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente, lavoratrice somministrata da ALBA S.p.A. (oggi Thamik Formazione s.r.l. in liquidazione) presso la ASL di Salerno, aveva chiesto il pagamento di spettanze retributive invocando la responsabilità solidale del committente (ASL) ai sensi dell'art. 1676 c.c. e della lex specialis di gara (capitolato) che prevedeva l'obbligo dell'ASL di pagare direttamente i lavoratori in caso di inadempimento del somministratore. Tribunale e Corte d'appello avevano negato la solidarietà ritenendo inapplicabile la disciplina della somministrazione alle pubbliche amministrazioni e, inoltre, avevano ritenuto che la responsabilità del committente operasse solo nei limiti del credito non già soddisfatto dall'appaltatore. In cassazione la ricorrente ha dedotto violazioni di norme sulla somministrazione e della disciplina della responsabilità solidale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso (deduzione sulla applicabilità alla P.A. della disciplina della somministrazione) assorbendo il terzo e il quarto motivo e rigettando il primo. La Corte ha ritenuto che la disciplina del d.lgs. n. 276/2003 relativa alla somministrazione a tempo determinato si applica anche alle pubbliche amministrazioni in base all'art. 86, comma 9, del medesimo decreto, e che l'art. 23, comma 3, del d.lgs. n. 276/2003 stabilisce la responsabilità solidale dell'utilizzatore per retribuzioni e contributi. Ha inoltre ritenuto rilevante la clausola del capitolato che prevedeva l'obbligo dell'ASL, in caso di inadempimento del somministratore, di pagare direttamente i lavoratori salvo rivalsa. Per tali ragioni la sentenza della Corte d'appello è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, per nuovo esame e per la determinazione delle spese.
Norme richiamate
art. 1676 cod. civ.
Norma richiamata dalla ricorrente per sostenere la responsabilità del committente; la Corte ha valutato la disciplina speciale della somministrazione alla luce della normativa vigente e dell'accordo contrattuale, ritenendo prevalente la disciplina della somministrazione per la fattispecie.
d.lgs. n. 276/2003 - art. 1, comma 2
Il presente decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale
Disposizione generale di esclusione dell'ambito applicativo; la Corte ha ritenuto che questa norma non sia assoluta rispetto alla disciplina della somministrazione, alla quale si applicano deroghe speciali
d.lgs. n. 276/2003 - art. 86, comma 9
La previsione della trasformazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 27, comma 1, non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni cui la disciplina della somministrazione trova applicazione solo per quanto attiene alla somministrazione di lavoro a tempo determinato...
Norma derogatoria e speciale che, secondo la Corte, estende la disciplina della somministrazione (in particolare per i contratti a tempo determinato) anche alle pubbliche amministrazioni, superando l'esclusione generale dell'art. 1, comma 2
d.lgs. n. 276/2003 - art. 23, comma 3
L'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali
La Corte ha richiamato questa disposizione per affermare la responsabilità solidale dell'utilizzatore (ASL) nei confronti dei lavoratori somministrati, anche quando l'utilizzatore sia una pubblica amministrazione, se applicabile la disciplina della somministrazione
d.lgs. n. 276/2003 - art. 27, comma 1
Richiamato nella giurisprudenza e nella normativa di riferimento: disciplina delle ipotesi di somministrazione irregolare; la Corte ha distinto l'ambito di applicazione della somministrazione regolare rispetto agli altri casi
Art. 13 del Capitolato Speciale di gara (clausola contrattuale)
In caso di inadempimento del somministratore la ASL assume l'obbligo di pagare direttamente le retribuzioni ai lavoratori somministrati, salva la rivalsa verso il somministratore
La Corte ha ritenuto che la clausola di gara integri e rafforzi l'obbligo di solidarietà previsto dalla legge, obbligando l'ASL al pagamento diretto ai lavoratori in caso di inadempimento del somministratore, con diritto di rivalsa verso quest'ultimo
d.l. n. 76/2013 (conv. in l. n. 99/2013) - art. 9, comma 1
Le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ... non trovano applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni...
Norma citata dalla parte resistente come limitativa; la Corte ha ritenuto che essa non costituisca un'interpretazione autentica retroattiva capace di escludere la disciplina della somministrazione nei confronti delle P.A. quando la normativa speciale (art. 86, comma 9) preveda il contrario
d.lgs. n. 276/2003 - art. 21
Richiamato nel capitolato come fondamento dell'obbligo contrattuale dell'ASL di pagare direttamente in caso di inadempimento; la Corte ha considerato tale richiamo coerente con la normativa sulla somministrazione
D.P.R. n. 115/2002 - art. 13, comma 1-quater
Norma richiamata nella sentenza per l'esame delle condizioni previste; la Corte ha escluso l'esistenza delle condizioni previste da questa norma per il caso in esame
Massime di principio
- Se tra agenzia e pubblica amministrazione sussiste un contratto di somministrazione a tempo determinato, va verificata l'applicabilità del d.lgs. n. 276/2003 alla P.A.: l'art. 86, comma 9, può rendere applicabile la disciplina della somministrazione anche alle pubbliche amministrazioni.
- Quando la disciplina della somministrazione è applicabile, l'utilizzatore (anche P.A.) è obbligato in solido con il somministratore per retribuzioni e contributi (art. 23, comma 3), consentendo al lavoratore di agire anche contro la P.A.
- Le clausole del capitolato di gara che prevedono il pagamento diretto ai lavoratori in caso di inadempimento del somministratore e il diritto di rivalsa rafforzano la tutela del lavoratore e costituiscono fonte contrattuale di obbligo per la P.A.
- La mera circostanza che il committente abbia pagato l'appaltatore o il somministratore prima dell'instaurazione del giudizio non esclude automaticamente la verifica della responsabilità solidale dell'utilizzatore: occorre valutare la documentazione, i pagamenti effettivi e l'eventuale diritto di rivalsa.
- In contenziosi simili è essenziale distinguere tra contratti di somministrazione e contratti di appalto, controllare le clausole del capitolato/contratto e richiamare le specifiche disposizioni normative (es. art. 86, comma 9 e art. 23, comma 3 del d.lgs. 276/2003) per valutare la responsabilità della P.A.
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