Cassazione Civile, Sentenza n. 34031/2022 del 18/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso verteva sulla possibilità di includere tra le retribuzioni utili al calcolo del massimale indennizzabile dal Fondo di Garanzia (ex D.lgs. 80/1992, art. 2) mensilità cadenti nell'anno antecedente alla data di inizio dell'esecuzione forzata, prendendo quale dies a quo la data di deposito dell'istanza di tentativo obbligatorio di conciliazione (art. 410 c.p.c. e art. 412 bis c.p.c. vigente ratione temporis). Il ricorrente sosteneva che la richiesta di conciliazione, essendo condizione di procedibilità e primo atto volto a ottenere il titolo esecutivo, debba essere considerata ai fini del computo dei 12 mesi, soprattutto quando dalla successiva azione giudiziale sia nato un titolo esecutivo e l'esecuzione sia rimasta infruttuosa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha chiarito che, quando l'iniziativa del lavoratore abbia condotto al conseguimento di un titolo esecutivo e alla successiva esecuzione infruttuosa, il dies a quo per calcolare il periodo annuale a ritroso previsto dall'art. 2 D.lgs. 80/1992 deve essere individuato nel primo atto necessario al conseguimento del titolo, ossia nella data della richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Brescia e rinviato la causa alla stessa Corte, in diversa composizione, per riesame e applicazione del principio enunciato.
Norme richiamate
D.Lgs. 8 aprile 1992, n. 80, art. 2, comma 1
La Corte interpreta l'art. 2 come richiedente il collegamento temporale tra le retribuzioni non pagate e lo stato di insolvenza; nei casi in cui il lavoratore abbia ottenuto titolo esecutivo e l'esecuzione sia infruttuosa, il periodo di 12 mesi va calcolato a ritroso dalla data del primo atto volto al conseguimento del titolo (es. istanza di conciliazione) e non esclusivamente dalla formale data di inizio dell'esecuzione.
Richiamata come quadro normativo sulla garanzia per crediti dei lavoratori; la Corte conferma che l'intervento del Fondo è ancorato a ipotesi alternative (insinuazione al passivo in caso di fallimento o esecuzione forzata infruttuosa) e che è necessario un accertamento giudiziale o titolo esecutivo per determinare l'entità dell'intervento.
Codice di Procedura Civile, artt. 410, 412 e 412-bis
L'art. 410 e l'art. 412-bis (all'epoca vigente) stabilivano il tentativo obbligatorio di conciliazione quale condizione di procedibilità per l'azione giudiziaria. La Corte ritiene che tale istanza, essendo atto necessario e condizione di accesso al processo, possa costituire il dies a quo per il computo del periodo di 12 mesi quando sia seguito il giudizio che ha prodotto titolo esecutivo e l'esecuzione sia rimasta infruttuosa.
Direttiva 80/987/CEE (o 987/80) e giurisprudenza comunitaria (C-373/1995)
La Corte utilizza i principi della direttiva e della giurisprudenza comunitaria per sottolineare l'obbligo di garantire una tutela effettiva ai lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro, giustificando un'interpretazione che faciliti l'effettività della garanzia purché sussista il nesso temporale con l'insolvenza.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (richiami: Cass. nn. 16249/2020, 38521/2021, 41248/2021, ecc.)
La Corte distingue il caso attuale dalle decisioni che avevano escluso rilevanza alla sola istanza di conciliazione quando questa non aveva poi determinato l'accertamento giudiziale del credito (es. per mancata prosecuzione o estinzione del giudizio). Qui, invece, essendosi formato titolo esecutivo e risultata infruttuosa l'esecuzione, la richiesta di conciliazione acquisisce rilievo come dies a quo.
Massime di principio
- Quando il lavoratore promuove il tentativo obbligatorio di conciliazione e da questo prende avvio un giudizio che si conclude con la formazione di un titolo esecutivo seguito da esecuzione infruttuosa, la data della richiesta di conciliazione può essere considerata il dies a quo per il computo a ritroso dei 12 mesi previsti per l'intervento del Fondo di garanzia.
- Se la conciliazione non ha avuto alcun seguito giudiziale utile (es.: il procedimento fallisce senza accertamento del credito o il lavoratore non dà corso all'azione), la sola istanza di conciliazione non basta a fissare il dies a quo: occorre il titolo esecutivo o altro accertamento idoneo a collegare il credito all'insolvenza.
- La ratio è garantire il nesso temporale tra retribuzioni non pagate e stato di insolvenza del datore di lavoro e assicurare l'effettività della tutela ex diritto comunitario; pertanto l'interpretazione deve valutare concretamente se l'iniziativa del lavoratore abbia effettivamente precostituito il percorso verso l'esecuzione infruttuosa.
- Per avvalersi del Fondo è importante documentare sia la data della richiesta di conciliazione sia l'intero sviluppo processuale (decreto/ricorso, sentenza, atti di esecuzione e loro inefficacia) per provare l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro.
- Nei casi dubbi, la prova dell'esperimento dell'esecuzione infruttuosa e del collegamento temporale con le retribuzioni è decisiva: senza titolo esecutivo o senza esecuzione inefficace, il Fondo può legittimamente rifiutare la copertura.
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