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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 34033/2022 del 18/11/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente contestava l'applicazione dell'art.21 della Convenzione italo-jugoslava del 14/11/1957 (ratificata con l. n.885/60), sostenendo che, ai sensi del primo comma dell'art.21, l'ente dello Stato di residenza (l'INPS) debba concedere l'integrazione al minimo per intero al beneficiario; la ripartizione dell'onere (pro rata) sarebbe invece una regolazione interna fra enti e non rileverebbe nei confronti del singolo pensionato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'interpretazione dell'art.21 della Convenzione debba tenere conto anche dell'Accordo amministrativo italo-jugoslavo del 10/10/1958 (art.22), che stabilisce come l'ente del paese di residenza comunichi all'altro ente la quota di integrazione posta a carico di quest'ultimo e che tale ente corrisponda la sua parte "unitamente alla pensione da esso dovuta". Da ciò la Corte ha dedotto che l'obbligo di erogare l'integrazione al minimo ha efficacia anche nei confronti del beneficiario per entrambi gli enti e che ciascuno è tenuto a versare la propria quota, quindi non va riconosciuta all'attore l'integrazione per intero a carico esclusivo dell'INPS. Il ricorso è stato pertanto respinto; sono state richiamate disposizioni procedurali concernenti contributo unificato e spese.

Norme richiamate

  • Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia in materia di assicurazioni sociali (14/11/1957) - art.21

    "Se, ai sensi dell'art. 18 della presente Convenzione, l'assicurato matura un diritto a prestazioni a carico degli Enti assicuratori di entrambi i Paesi contraenti e se la somma di queste prestazioni non raggiunge la pensione minima del Paese in cui il beneficiario risiede, l'Ente assicuratore di questo Paese concede in aggiunta l'importo necessario per raggiungere la pensione minima. Tale importo aggiuntivo sarà corrisposto a carico degli Enti assicuratori di ciascuno dei due Paesi contraenti per la parte che corrisponda e al rapporto dei periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti al momento della determinazione delle pensioni in ciascuno dei due Paesi con la somma totale dei periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti in entrambi i Paesi."

    La Corte interpreta l'art.21 congiuntamente al secondo paragrafo come dispositivo che prevede una corresponsione dell'integrazione da parte di entrambi gli enti secondo il rapporto dei periodi assicurativi; non attribuisce automaticamente all'ente del paese di residenza l'obbligo esclusivo di pagare l'integrazione per intero verso il beneficiario.

  • Accordo amministrativo per l'applicazione della Convenzione italo-jugoslava (10/10/1958) - art.22

    "Nei casi previsti dall'art.21 della Convenzione, l'Ente assicuratore che deve concedette_ l'importo necessario per raggiungere la pensione minima, comunica al competente Ente assicuratore dell'altro Stato contraente la parte di detto importo che è posta a carico di questo Ente assicuratore. Questo Ente assicuratore corrisponde detta parte unitamente alla pensione da esso dovuta"

    La Corte ritiene che l'art.22 abbia efficacia esterna e chiarisca la volontà delle parti contraenti: ciascun ente è tenuto a corrispondere direttamente al beneficiario la propria quota dell'integrazione, unitamente alla pensione, e non si tratta di mera regolazione interna tra enti.

  • Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (23/5/1969) - art.12 e art.31, par.3, lett. a)

    La Corte richiama il principio interpretativo della Convenzione di Vienna: nell'interpretazione di un trattato si deve tener conto, tra l'altro, di ogni accorto successivo tra le parti riguardante l'attuazione; inoltre gli accordi conclusi in forma semplificata possono avere efficacia vincolante pur senza ratifica formale, per cui l'Accordo amministrativo va considerato nella interpretazione dell'art.21.

  • Legge 15 maggio 1969 n.153 - art.8, comma 2

    "I trattamenti minimi di cui al primo comma sono dovuti anche ai titolari di pensione il cui diritto sia acquisito in virtù del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o convenzioni internazionali in materia di assicurazione sociale, a condizione che l'assicurato possa far valere nella competente gestione pensionistica una anzianità contributiva in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia non inferiore a dieci anni."

    La norma interna non modifica la portata della convenzione internazionale: il trattato prevale sulle norme interne (richiamo all'art.117 Cost.). L'art.8/2 non stabilisce che l'integrazione debba essere a totale carico dell'ente italiano nei casi di cumulo internazionale.

  • Art.29 della Convenzione italo-jugoslava (richiamo all'accordo per l'applicazione)

    L'art.29 rimanda all'accordo amministrativo per le disposizioni applicative: tale rinvio legittima l'uso dell'Accordo amministrativo per interpretare la Convenzione.

  • Art.117 Costituzione

    La Corte ricorda il principio di prevalenza delle norme di diritto internazionale pattizio sulle fonti interne incompatibili.

  • Art.152 del codice di procedura civile (richiamato nel testo come d.a. c.p.c.)

    Richiamata nella sentenza in relazione alla declaratoria di quanto prodotto in giudizio, con effetti sulle spese processuali.

  • D.P.R. n.115/2002 - art.13, comma 1 quater

    Norma richiamata per l'applicabilità dell'obbligo di versamento del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Quando una convenzione internazionale rinvia a un accordo amministrativo per l'attuazione, tale accordo può essere determinante nell'interpretazione delle obbligazioni sostanziali previste dalla convenzione.
  • Se il testo convenzionale e l'accordo attuativo prevedono che la quota di integrazione sia 'a carico' degli enti di entrambi gli Stati, ciò può implicare un obbligo diretto di ciascun ente verso il beneficiario, non solo un mero diritto di rivalsa tra enti.
  • Le norme di diritto internazionale pattizio prevalgono sulle norme interne incompatibili; quindi disposizioni nazionali che disciplinano i minimi non possono essere applicate in contrasto con la convenzione internazionale.
  • Nell'interpretazione dei trattati occorre considerare i successivi accordi e la prassi tra le parti (principi della Convenzione di Vienna): gli accordi amministrativi, anche se non ratificati formalmente, possono produrre effetti interpretativi vincolanti.
  • In reclami su integrazioni al minimo per pensioni pro rata è fondamentale valutare con attenzione sia il testo letterale della convenzione sia il contenuto degli accordi amministrativi e la giurisprudenza consolidata; non si può assumere automaticamente che l'ente del paese di residenza sia l'unico obbligato a pagare l'integrazione per intero.
  • Per chi agisce in situazioni analoghe, è utile chiedere l'indicazione esplicita dell'operato degli enti (se ciascun ente ha effettivamente corrisposto la propria quota) e valutare l'eventuale azione verso entrambi gli enti o l'adozione di misure esecutive specifiche una volta accertato l'obbligo pro rata.

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