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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 34032/2022 del 18/11/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente chiedeva che l'INPS, quale gestore del Fondo di garanzia (legge n.297/1982 e d.lgs. n.80/1992), le corrispondesse l'importo del TFR maturato presso FUE di Piccione & C. s.a.s., deducendo l'impossibilità di esecuzione contro la ex datrice di lavoro (società sciolta senza essere posta in liquidazione e con eredi del socio che hanno rinunciato all'eredità). Aveva inoltre richiamato la responsabilità solidale dell'impresa affittuaria ai sensi dell'art. 2112 c.c., sostenendo che ciò avrebbe dovuto comportare il pagamento del TFR da parte dell'INPS in favore suo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile l'interpretazione che estenderebbe la copertura del Fondo di garanzia a crediti maturati presso il cedente/precedente datore di lavoro quando, al momento della esigibilità del TFR, il lavoratore si trovava invece alle dipendenze del cessionario: il Fondo interviene solo se il datore di lavoro che è debitrice al momento della cessazione del rapporto e della esigibilità del TFR è insolvente o ammesso a procedure concorsuali. La responsabilità solidale fra cedente e cessionario (art. 2112 c.c.) non produce automaticamente diritto all'intervento del Fondo quando l'insolvenza riguardi il cedente e non il datore di lavoro «titolare» al momento dell'esigibilità. Il ricorso è stato dichiarato infondato (col secondo motivo esaminato e respinto come assorbente il primo), la ricorrente condannata alle spese di giudizio e al versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • Legge n. 297/1982 (art. 2)

    Il Fondo di garanzia previsto dalla legge assicura i crediti insoddisfatti per il periodo in cui è ragionevole presumere che l'inadempimento sia conseguenza della insolvenza del datore di lavoro; l'intervento del Fondo è circoscritto al datore di lavoro che risulti insolvente o ammesso a procedure concorsuali al momento in cui il TFR diviene esigibile

  • D.Lgs. n. 80/1992 (art. 1, comma 2)

    art. 1, comma 2, d.lgs. n. 80/1992

    Normativa di recepimento/integrazione in materia di coperture in caso di trasferimento d'azienda; non estende la garanzia del Fondo ai casi in cui l'insolvenza riguardi il cedente quando l'esigibilità del credito riguarda il rapporto proseguito con il cessionario

  • Codice Civile (art. 2112)

    L'art. 2112 disciplina la successione nel rapporto di lavoro in caso di trasferimento d'azienda e la responsabilità solidale fra cedente e cessionario per i crediti connessi al rapporto; però tale responsabilità non determina automaticamente l'intervento del Fondo di garanzia laddove l'insolvenza rilevante sia del cedente e non del datore di lavoro che è riconosciuto come tale al momento dell'esigibilità del TFR

  • Direttiva 80/987/CEE

    Finalità della direttiva è assicurare la copertura dei crediti maturati in un periodo entro il quale l'inadempimento è riconducibile alla situazione d'insolvenza del datore di lavoro; non mira a garantire ogni inadempimento verificatosi a danno del lavoratore nelle vicende di circolazione dell'azienda

  • D.L. 137/2020 (art. 23, comma 8-bis)

    art. 23, comma 8-bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, conv. in L. 176/2020

    Richiamata procedimentalmente in sede di deposito conclusioni del P.M.; non incide sul merito delle questioni sostanziali qui decise

  • D.P.R. n. 115/2002 (art. 13, comma 1-quater)

    art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Norma richiamata in relazione al contributo unificato aggiuntivo dovuto dalla ricorrente in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Il Fondo di garanzia per il TFR interviene solo quando il datore di lavoro che è debitore del TFR al momento della cessazione del rapporto risulti insolvente o ammesso a procedure concorsuali; non è sufficiente che il credito sia stato in precedenza maturato presso un cedente poi fallito se, al momento dell'esigibilità, il lavoratore dipendeva da un altro soggetto.
  • La responsabilità solidale prevista dall'art. 2112 c.c. tra cedente e cessionario non determina automaticamente la copertura del Fondo di garanzia: va valutato quale soggetto è debitrice al momento in cui il TFR diviene esigibile e se questo soggetto è insolvente.
  • Il semplice tentativo di notificare un decreto ingiuntivo (senza esperire esecuzione) non è di per sé ostativo all'intervento del Fondo, ma l'intervento è subordinato alla prova dell'insolvenza del datore di lavoro titolare al momento dell'esigibilità; l'onere di provare l'impossibilità concreta di agire contro il datore di lavoro può essere allegato ma non prescinde dalla regola sull'insolvenza rilevante temporalmente.
  • Nel caso di trasformazioni/cessioni aziendali, occorre sempre identificare il soggetto debitorio alla data di maturazione/esigibilità del credito e verificare la sua situazione concorsuale; la disciplina del Fondo non va interpretata in modo da sovrapporsi o sostituirsi alle tutele previste per i rapporti di lavoro trasferiti.
  • Nei casi in cui l'esecuzione nei confronti del debitore sia manifestamente impossibile (es. società dissolta senza patrimonio, eredi rinunciatari), può essere rilevata l'esimente dall'obbligo di esperire atti esecutivi infruttuosi, ma ciò non aggira il principio che l'intervento del Fondo richiede l'insolvenza del datore di lavoro debitorio al momento dell'esigibilità del credito.

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