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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 34564/2022 del 23/11/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Robustelli, lavoratore somministrato in forza di contratto tra ALBA S.p.A. (oggi Thamik Formazione S.r.l. in liquidazione) e l'ASL Salerno, aveva chiesto il pagamento di spettanze retributive sia nei confronti della società somministratrice sia dell'ASL, invocando la responsabilità solidale ai sensi dell'art. 1676 c.c. e la disciplina speciale contenuta nel capitolato di gara (art.13) che prevedeva l'obbligo dell'ASL di pagare direttamente in caso di inadempimento del somministratore. Il Tribunale e la Corte d'Appello avevano escluso la responsabilità dell'ASL ritenendo inapplicabile alle Pubbliche Amministrazioni la disciplina della somministrazione prevista dal d.lgs. n.276/2003 e sostenendo che l'ASL fosse responsabile solo nei limiti del credito residuo non già estinto dal pagamento effettuato all'appaltatore prima del giudizio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso del lavoratore (assorbendo il terzo e il quarto) e ha rigettato il primo. Ha ritenuto che la disciplina della somministrazione a tempo determinato prevista dal d.lgs. n.276/2003 si applichi anche alle pubbliche amministrazioni per effetto dell'art.86, comma 9, e che l'art.23, comma 3, del medesimo decreto sancisca la solidarietà dell'utilizzatore (ASL) con il somministratore per retribuzioni e contributi. Ha inoltre valorizzato la clausola del Capitolato (art.13) che imponeva all'ASL l'obbligo di pagamento diretto in caso di inadempimento del somministratore, con diritto di rivalsa verso quest'ultimo. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Salerno, in diversa composizione, per nuovo esame e decisione anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 1676 cod. civ.

    Norma invocata dal lavoratore per la responsabilità del committente (utilizzatore) in caso di lavoro appaltato/somministrato; la Corte riconosce la rilevanza della responsabilità del committente in favore del lavoratore somministrato.

  • d.lgs. n. 276/2003, art. 1, comma 2

    «2. Il presente decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale»

    Disposizione generale di esclusione dell'applicazione del decreto alle PA; la Corte però ritiene che tale esclusione sia derogata dalla norma speciale di cui all'art.86, comma 9, per la somministrazione a tempo determinato.

  • d.lgs. n. 276/2003, art. 86, comma 9

    «9. La previsione della trasformazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 27, comma 1, non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni cui la disciplina della somministrazione trova applicazione solo per quanto attiene alla somministrazione di lavoro a tempo determinato... Le sanzioni amministrative di cui all'articolo 19 si applicano anche nei confronti della pubblica amministrazione»

    Norma speciale che la Corte ritiene abroga in parte l'esclusione generale e stabilisce che la disciplina della somministrazione a tempo determinato si applica anche alle PA, con conseguente applicabilità delle tutele previste.

  • d.lgs. n. 276/2003, art. 23, comma 3

    «3. L’utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali»

    La Corte ritiene che questa disposizione imponga la solidarietà dell'utilizzatore (anche se PA) per le retribuzioni e i contributi, rendendo perseguibile direttamente l'ASL nei confronti del lavoratore.

  • Capitolato Speciale di gara, art. 13 (contratto)

    «in caso di inadempimento del somministratore la ASL ... assume l'obbligo di pagare direttamente le retribuzioni ai lavoratori somministrati, salva la rivalsa verso il somministratore»

    Clausola contrattuale che rafforza l'obbligo di solidarietà e impone all'ASL un obbligo diretto di pagamento in caso di inadempimento del somministratore, con possibilità di rivalsa.

  • d.l. n. 76/2013, art. 9, comma 1 (conv. con l. n. 99/2013)

    «Le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo... trovano applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa... Le medesime disposizioni non trovano applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni...»

    Norma richiamata dalle parti ma che la Corte ritiene inconferente: non costituisce un'interpretazione autentica con efficacia retroattiva né modifica il quadro che permette l'applicazione della disciplina della somministrazione alle PA secondo l'art.86, comma 9.

  • d.lgs. n. 276/2003, art. 21

    Richiamato nel capitolato come base normativa per l'obbligo dell'ASL di pagamento diretto; la Corte tiene conto del richiamo contrattuale al legislatore del settore come rafforzativo dell'obbligo.

Massime di principio

  • La disciplina della somministrazione a tempo determinato (d.lgs. n.276/2003) si applica anche alle Pubbliche Amministrazioni per effetto dell'art.86, comma 9: il lavoratore somministrato può pertanto agire anche contro l'utilizzatore pubblico per le spettanze.
  • L'art.23, comma 3, del d.lgs. n.276/2003 stabilisce la responsabilità solidale dell'utilizzatore con il somministratore per retribuzioni e contributi; clausole contrattuali (capitolato) che impongono il pagamento diretto dell'ente in caso di inadempimento rafforzano tale tutela.
  • La clausola del capitolato/contratto che prevede l'obbligo dell'ente di pagare direttamente i lavoratori, salvo rivalsa, crea un obbligo immediato dell'ente verso il lavoratore e non esclude l'azione diretta del lavoratore medesimo.
  • La circostanza che l'utilizzatore abbia pagato il somministratore prima dell'instaurazione del processo può incidere sulla quantificazione o sullo stato del credito, ma non impedisce in astratto l'azione diretta del lavoratore contro l'utilizzatore; la verifica di eventuali pagamenti e del loro effettivo assorbimento del credito va svolta dal giudice nel merito.
  • Richiami normativi successivi (es. art.9 d.l.76/2013) non necessariamente alterano l'applicabilità della disciplina della somministrazione alle PA quando esista una norma speciale (art.86, comma 9) che disciplina specificamente la materia.

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