Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21090/2026 del 08/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva confermato la condanna per il reato di truffa (art. 640, comma 2 c.p.). Il ricorrente ha dedotto: (1) nullità dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari e del decreto che dispone il giudizio per violazione dell'art. 415-bis c.p.p., indicando che al momento della notificazione non gli era stato consentito di prendere visione del verbale di sommarie informazioni reso da Letizia Scoglio (documento assente nel fascicolo cartaceo e non estraibile dai supporti informatici), con conseguente lesione del diritto di difesa; (2) vizi di motivazione e erronea valutazione delle prove ai sensi dell'art. 581 c.p.p., lamentando omissioni nella valutazione di documenti (delibera Regione Lombardia) e dichiarazioni testimoniali (in particolare di Patrizia Mori, Tansini, Savina Bernardini e Letizia Scoglio), contestando la qualificazione del ruolo svolto dal Groppi nell'associazione e la credibilità di alcuni testi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il vizio dedotto ai sensi dell'art. 415-bis: l'omesso deposito di atti delle indagini preliminari non comporta nullità della richiesta di rinvio a giudizio o del decreto che dispone il giudizio; l'unica conseguenza prevista è l'inutilizzabilità del documento omesso, e la questione è divenuta priva di rilevanza poiché la teste Letizia Scoglio è stata esaminata in dibattimento e le sue dichiarazioni sono state acquisite in contraddittorio. Sui motivi relativi alla valutazione delle prove la Corte ha dichiarato che le censure sono sostanzialmente fattuali e pertanto estranee alla giurisdizione di legittimità; i giudici di merito hanno fornito motivazione logica e coerente sulla colpevolezza del ricorrente e la ricostruzione dei fatti non è manifestamente illogica né contraddittoria. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; condanna al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; rifusione delle spese della parte civile liquidate in euro 3.686,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 640, comma 2, cod. pen.

    Norma penale che disciplina il reato di truffa nella forma contestata: la Corte d'Appello e la Cassazione hanno ritenuto che dalle risultanze probatorie emergesse la responsabilità del ricorrente per tale fattispecie.

  • art. 415-bis, cod. proc. pen.

    L'omesso deposito di atti delle indagini preliminari al momento della notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini non determina nullità automatica dell'atto introduttivo (richiesta di rinvio a giudizio o decreto): la sanzione prevista dall'interpretazione giurisprudenziale è l'inutilizzabilità del documento omesso; se il contenuto viene però acquisito in dibattimento mediante esame del teste in contraddittorio, l'obiezione perde efficacia.

  • art. 581, cod. proc. pen.

    Richiama i limiti del controllo di legittimità sulle sentenze di merito: la Corte di cassazione non è organo di riesame integrale dei fatti e della probabilità delle prove; i rilievi che insistono su una diversa valutazione del materiale probatorio sono in massima parte inammissibili o qualificati come aspecifici se non evidenziano un travisamento dei fatti o un vizio giuridico rilevante.

Massime di principio

  • L'omesso deposito di documenti o verbali allegati all'avviso di conclusione delle indagini (art. 415-bis c.p.p.) non automaticamente invalida il procedimento: la conseguenza processuale tipica è l'inutilizzabilità del singolo documento, che può comunque perdere rilevanza se il contenuto è acquisito in dibattimento attraverso esame della fonte dichiarativa in contraddittorio.
  • Per ottenere accoglimento in Cassazione è necessario sollevare questioni di diritto o dimostrare un vizio giuridico rilevante (es. travisamento specificamente contestato con indicazione degli elementi oggettivi contrari), non limitandosi a chiedere una diversa valutazione delle prove che compete al giudice di merito.
  • Se si contesta la credibilità di testi o la rilevanza di documenti, è utile indicare in modo puntuale le contraddizioni, le incongruenze o le omissioni documentali che producono un effetto giuridico (ad es. prova dell'interesse a falsa testimonianza, elementi che provano l'assenza di potere decisionale dell'imputato), anziché deduzioni generiche.
  • La sanatoria processuale può avvenire quando il contenuto di atti preliminari non formalmente depositati viene comunque acquisito in dibattimento: pertanto, per conservare efficacia di un'eccezione, occorre dimostrare che la mancata acquisizione preventiva ha effettivamente pregiudicato l'esercizio della difesa e che tale pregiudizio non è stato rimosso dal dibattimento.
  • In fase difensiva preventiva è consigliabile ottenere formale accesso e copia dei materiali d'indagine al momento della notificazione dell'avviso di conclusione, documentando ogni omissione e chiedendo tempestivamente la declaratoria di inutilizzabilità con indicazione delle conseguenze concrete sulla strategia difensiva.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.