Ordinanza n. 6182/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 19177/2024, resa tra le parti, Annullamento 1) Dell'Ordinanza n. 3 del 27.02.2020 n. registro generale 10 del 27.02.2020 del Comune di Palombara Sabina notificata tramite pec in data 27.02.2020 con la quale viene irrogata la sanzione pecuniaria di Euro 20.000,00 per non avere ottemperato all'ordine di demolizione – n. 77 del 07.12.1992 e n. 28 del 16.02.1993 - di un impianto trasmittente sito in località Monte Gennaro; 2) Della Determinazione Dirigenziale n. 27 del 27.02.2020 n. registro generale 97 del 27.02.2020 del Comune di Palombara Sabina notificata tramite pec in data 27.02.2020 con la quale si accerta l'inottemperanza all'ordine di demolizione n. 77 del 07.12.1992 n. 28 del 16.02.1993; 3) Del Verbale di Accertamento di inadempienza all'ingiunzione di demolizione del 12.02.2020 Prot. 4507 a firma della Polizia Locale del Comune Palombara Sabina, non notificato e conosciuto a seguito della notifica della Determinazione Dirigenziale n. 27 del 27.02.2020.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. II, n. 19177/2024, relativa all’impugnazione di una sanzione pecuniaria di 20.000 euro per inottemperanza a ordini di demolizione di un impianto trasmittente, dell’accertamento dirigenziale dell’inottemperanza e del relativo verbale di polizia locale
Esito
La controversia
La società ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio n. 19177/2024, chiedendone la riforma e l’annullamento degli atti comunali con i quali il Comune di Palombara Sabina ha irrogato la sanzione pecuniaria di 20.000 euro per la mancata ottemperanza agli ordini di demolizione di un impianto trasmittente, ha accertato l’inottemperanza e ha formalizzato il verbale di accertamento dell’inadempienza. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificati i singoli motivi d’appello. Il Consiglio di Stato richiama una precedente ordinanza istruttoria e prende atto dell’istanza di proroga dei termini per la verificazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato, riservata ogni ulteriore decisione in rito, nel merito e sulle spese, ha ritenuto sussistenti i presupposti per concedere la proroga richiesta. Ha fissato il termine per la verificazione al 30 ottobre 2026 e quello per il deposito della relazione finale al 30 dicembre 2026, disponendo inoltre il rinvio dell’udienza di merito al 29 aprile 2027. L’ordinanza non decide i motivi d’appello né la legittimità degli atti comunali impugnati.
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