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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22295/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce da un sinistro stradale avvenuto il 23 febbraio 2009 in Roma tra l'autovettura della ricorrente e un motociclo condotto da altra persona. Il giudice di pace aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta contro l'assicurazione del veicolo. In appello il Tribunale ha riformato la decisione, riconoscendo un risarcimento di euro 1.081,00 oltre accessori e spese. La soccombente in primo grado e vittoriosa in appello ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) omessa pronuncia e/o violazione dell'art. 112 c.p.c. per il mancato esame della domanda di rifusione delle spese di primo grado già corrisposte alla controparte in esecuzione della sentenza, nonché delle spese di consulenza tecnica d'ufficio e di parte; (2) violazione dell'art. 2043 c.c. e del D.P.R. n. 633 del 1972 per la mancata liquidazione dell'IVA sulle fatture di riparazione del veicolo. La Corte non ha esaminato nel merito tali censure perché ha rilevato d'ufficio un difetto di procedibilità del ricorso: la copia prodotta della sentenza impugnata era priva dell'attestazione di pubblicazione della cancelleria, della data e del numero identificativo, requisiti richiesti per la produzione della sentenza ai sensi dell'art. 369 c.p.c. anche quando si tratti di copia/duplicato estratto dal fascicolo telematico.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha ritenuto che la produzione della sola copia cartacea della sentenza impugnata, peraltro priva di attestazione di conformità all'originale telematico e comunque sprovvista dell'attestazione di avvenuta pubblicazione, della data e del numero identificativo, non soddisfacesse la condizione di procedibilità prevista dall'art. 369 c.p.c. Ha quindi assorbito ogni esame dei motivi di ricorso. Non sono state liquidate spese di legittimità perché le intimate non hanno svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, in capo alla ricorrente, di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    omessa motivazione sulla richiesta di rifusione delle spese di lite

    viene evocato come parametro della censura di omessa pronuncia, ma la Corte non lo esamina per improcedibilità del ricorso

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    violazione dell'art. 112 ... ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.4 c.p.c.

    indica il vizio processuale denunciato in cassazione per omessa pronuncia

  • art. 2043 c.c.

    violazione dell'art. 2043 c.c. e del D.P.R. n. 633 del 72 per omessa liquidazione dell'IVA

    richiamato a sostegno della domanda risarcitoria per il costo delle riparazioni, ma non scrutinato nel merito

  • D.P.R. n. 633 del 1972

    omessa liquidazione dell'IVA sulle fatture riparazioni

    richiamato per sostenere che l'IVA sulle fatture di riparazione dovesse essere inclusa nel danno risarcibile

  • art. 369 c.p.c.

    costituisce condizione di procedibilità del ricorso per cassazione

    la produzione della copia autentica della sentenza impugnata, con attestazione di pubblicazione, data e numero, è necessaria per la procedibilità; la mancanza di tali dati comporta improcedibilità

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale

    norma processuale sul rito camerale in cassazione

  • art. 16-bis, comma 9-bis, D.L. n. 179 del 2012

    equivalenza all'originale delle copie informatiche

    consente la produzione di copie informatiche o per immagine estratte dal fascicolo informatico, ma non sostituisce l'attestazione di pubblicazione della cancelleria

  • D.L. n. 90 del 2014, art. 52, comma 1, lett. a)

    norma richiamata come fonte della disciplina che attribuisce al difensore il potere di certificazione delle copie estratte dal fascicolo informatico

  • L. n. 221 del 2012

    legge di conversione del D.L. n. 179 del 2012 richiamata nel quadro della disciplina del processo telematico

  • L. n. 114 del 2014

    legge di conversione del D.L. n. 90 del 2014 richiamata nel quadro del processo telematico

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    sussistenza dei presupposti per il versamento ... dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    in caso di improcedibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

  • Cass., Sez. U., 20 febbraio 2020, n. 4315

    richiamata per la disciplina del contributo unificato in caso di esito processuale sfavorevole

  • art. 2697 c.c.

    non espressamente citato nel testo fornito

  • art. 2043 c.c.

    non espressamente applicato dalla Corte nel merito a causa dell'improcedibilità

Massime di principio

  • Ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione, la parte ricorrente deve depositare la copia autentica della sentenza impugnata o un duplicato/copia estratta dal fascicolo informatico che rechi anche l'attestazione di pubblicazione della cancelleria, con data e numero identificativo del provvedimento.
  • La sola conformità della copia all'originale telematico non basta a superare la condizione di procedibilità di cui all'art. 369 c.p.c. se manca l'attestazione di avvenuta pubblicazione della sentenza.
  • Il difensore può attestare la conformità delle copie estratte dal fascicolo informatico, ma non può surrogare l'attestazione amministrativa di pubblicazione riservata alla cancelleria.
  • Se manca la prova della pubblicazione del provvedimento impugnato nei termini richiesti dall'art. 369 c.p.c., il ricorso per cassazione deve essere dichiarato improcedibile, con assorbimento dell'esame dei motivi.
  • In caso di improcedibilità del ricorso e di mancata difesa delle parti intimate, non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità; resta fermo l'eventuale obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità della PA
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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