Cassazione Civile, Ordinanza n. 22295/2023 del 25/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da un sinistro stradale avvenuto il 23 febbraio 2009 in Roma tra l'autovettura della ricorrente e un motociclo condotto da altra persona. Il giudice di pace aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta contro l'assicurazione del veicolo. In appello il Tribunale ha riformato la decisione, riconoscendo un risarcimento di euro 1.081,00 oltre accessori e spese. La soccombente in primo grado e vittoriosa in appello ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) omessa pronuncia e/o violazione dell'art. 112 c.p.c. per il mancato esame della domanda di rifusione delle spese di primo grado già corrisposte alla controparte in esecuzione della sentenza, nonché delle spese di consulenza tecnica d'ufficio e di parte; (2) violazione dell'art. 2043 c.c. e del D.P.R. n. 633 del 1972 per la mancata liquidazione dell'IVA sulle fatture di riparazione del veicolo. La Corte non ha esaminato nel merito tali censure perché ha rilevato d'ufficio un difetto di procedibilità del ricorso: la copia prodotta della sentenza impugnata era priva dell'attestazione di pubblicazione della cancelleria, della data e del numero identificativo, requisiti richiesti per la produzione della sentenza ai sensi dell'art. 369 c.p.c. anche quando si tratti di copia/duplicato estratto dal fascicolo telematico.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha ritenuto che la produzione della sola copia cartacea della sentenza impugnata, peraltro priva di attestazione di conformità all'originale telematico e comunque sprovvista dell'attestazione di avvenuta pubblicazione, della data e del numero identificativo, non soddisfacesse la condizione di procedibilità prevista dall'art. 369 c.p.c. Ha quindi assorbito ogni esame dei motivi di ricorso. Non sono state liquidate spese di legittimità perché le intimate non hanno svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, in capo alla ricorrente, di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
omessa motivazione sulla richiesta di rifusione delle spese di lite
viene evocato come parametro della censura di omessa pronuncia, ma la Corte non lo esamina per improcedibilità del ricorso
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
violazione dell'art. 112 ... ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.4 c.p.c.
indica il vizio processuale denunciato in cassazione per omessa pronuncia
art. 2043 c.c.
violazione dell'art. 2043 c.c. e del D.P.R. n. 633 del 72 per omessa liquidazione dell'IVA
richiamato a sostegno della domanda risarcitoria per il costo delle riparazioni, ma non scrutinato nel merito
D.P.R. n. 633 del 1972
omessa liquidazione dell'IVA sulle fatture riparazioni
richiamato per sostenere che l'IVA sulle fatture di riparazione dovesse essere inclusa nel danno risarcibile
art. 369 c.p.c.
costituisce condizione di procedibilità del ricorso per cassazione
la produzione della copia autentica della sentenza impugnata, con attestazione di pubblicazione, data e numero, è necessaria per la procedibilità; la mancanza di tali dati comporta improcedibilità
art. 380-bis.1 c.p.c.
la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale
norma processuale sul rito camerale in cassazione
art. 16-bis, comma 9-bis, D.L. n. 179 del 2012
equivalenza all'originale delle copie informatiche
consente la produzione di copie informatiche o per immagine estratte dal fascicolo informatico, ma non sostituisce l'attestazione di pubblicazione della cancelleria
D.L. n. 90 del 2014, art. 52, comma 1, lett. a)
norma richiamata come fonte della disciplina che attribuisce al difensore il potere di certificazione delle copie estratte dal fascicolo informatico
L. n. 221 del 2012
legge di conversione del D.L. n. 179 del 2012 richiamata nel quadro della disciplina del processo telematico
L. n. 114 del 2014
legge di conversione del D.L. n. 90 del 2014 richiamata nel quadro del processo telematico
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
sussistenza dei presupposti per il versamento ... dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
in caso di improcedibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Cass., Sez. U., 20 febbraio 2020, n. 4315
richiamata per la disciplina del contributo unificato in caso di esito processuale sfavorevole
art. 2697 c.c.
non espressamente citato nel testo fornito
art. 2043 c.c.
non espressamente applicato dalla Corte nel merito a causa dell'improcedibilità
Massime di principio
- Ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione, la parte ricorrente deve depositare la copia autentica della sentenza impugnata o un duplicato/copia estratta dal fascicolo informatico che rechi anche l'attestazione di pubblicazione della cancelleria, con data e numero identificativo del provvedimento.
- La sola conformità della copia all'originale telematico non basta a superare la condizione di procedibilità di cui all'art. 369 c.p.c. se manca l'attestazione di avvenuta pubblicazione della sentenza.
- Il difensore può attestare la conformità delle copie estratte dal fascicolo informatico, ma non può surrogare l'attestazione amministrativa di pubblicazione riservata alla cancelleria.
- Se manca la prova della pubblicazione del provvedimento impugnato nei termini richiesti dall'art. 369 c.p.c., il ricorso per cassazione deve essere dichiarato improcedibile, con assorbimento dell'esame dei motivi.
- In caso di improcedibilità del ricorso e di mancata difesa delle parti intimate, non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità; resta fermo l'eventuale obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
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