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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20477/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condomini)

La controversia

Tre condomini avevano impugnato una delibera assembleare con cui il condominio aveva approvato il consuntivo e, secondo i giudici di merito, aveva anche ripartito tra tutti i partecipanti le spese legali sostenute dall’ente per difendersi in un precedente giudizio promosso proprio da quei condomini. Il tribunale aveva rigettato l’impugnazione; la corte d’appello aveva accolto solo il motivo relativo all’erronea ripartizione delle spese legali, ritenendo che, in una lite tra condominio e singoli condomini, le spese di difesa del condominio non possano essere poste pro quota a carico dei condomini che hanno promosso la lite. Il condominio ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, deducendo che la corte d’appello avrebbe omesso di esaminare un documento (raccomandata dell’amministratore con allegato riparto) da cui risultava che il riparto era stato già effettuato in precedenza; 2) violazione degli artt. 1137, 1133 e 100 c.p.c., sostenendo che la ripartizione sarebbe stata compiuta dall’amministratore in attuazione della delibera precedente e che i condomini avrebbero dovuto impugnare quel provvedimento, non la successiva delibera di approvazione del consuntivo; 3) nullità della sentenza per contraddittorietà, poiché gli appellanti erano risultati soccombenti su molti motivi e quindi la delibera non avrebbe potuto essere considerata nulla quanto al riparto; 4) violazione degli artt. 1137, 91 e 100 c.p.c., contestando la condanna del condominio alle spese di lite in misura parziale, assumendo che esso fosse totalmente vittorioso nel merito. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi due motivi per difetto di autosufficienza e per mancata correlazione alla ratio decidendi, ed ha rigettato gli ultimi due perché infondati: ha confermato che, in una lite tra condominio e singolo condomino, non è legittimo porre a carico di quest’ultimo, pro quota, le spese sostenute dal condominio per resistere in giudizio; ha inoltre ritenuto corretta la regolazione delle spese di lite in ragione della soccombenza parziale. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del condominio alle spese di legittimità e con declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del condominio. Ha dichiarato inammissibili i primi due motivi per mancata trascrizione e localizzazione degli atti rilevanti e per difetto di pertinenza rispetto alla ratio decidendi; ha ritenuto infondati il terzo e il quarto motivo, confermando che la delibera assembleare che pone pro quota a carico dei singoli condomini le spese legali sostenute dal condominio per resistere contro di essi è nulla, perché quelle spese riguardano un interesse contrapposto ai condomini stessi. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario dei controricorrenti, oltre al raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Invocato come parametro della nullità per motivazione apparente; la Corte ha escluso la nullità perché le censure non superavano i requisiti di ammissibilità e non coglievano la ratio decidendi.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Utilizzato per denunciare nullità della sentenza; la Corte ha ritenuto i motivi inammissibili o infondati perché non rispettavano i requisiti di specificità e riferibilità.

  • art. 366, n. 6 c.p.c.

    La Corte lo applica nel senso che il ricorso per cassazione deve contenere la trascrizione degli atti/documenti rilevanti e la loro precisa localizzazione; in difetto, la censura è inammissibile.

  • art. 1133 c.c.

    È richiamato per sostenere la possibilità di impugnare il provvedimento dell’amministratore; la Corte osserva che la norma fa salvo il ricorso all’autorità giudiziaria, che nel caso di specie era stato esercitato.

  • art. 1137 c.c.

    Richiamato in relazione all’impugnazione della delibera condominiale e alla validità della deliberazione di riparto delle spese legali.

  • art. 1130, comma 1, n. 3 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere i poteri dell’amministratore nell’attuazione della delibera e nella ripartizione delle spese.

  • art. 1123 c.c.

    Richiamato come criterio di riparto proporzionale alle quote; la Corte, nel caso concreto, non lo applica alle spese di difesa del condominio contro il singolo condomino.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato per contestare l’interesse all’impugnazione; la Corte non accoglie la censura, ritenendo che la delibera impugnata contenesse il riparto lesivo.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato per la regolazione delle spese di lite secondo soccombenza; la Corte ritiene corretto il criterio applicato in appello in presenza di soccombenza parziale.

  • art. 1132 c.c.

    Richiamato dalla Corte solo per escluderne l’applicazione, anche analogica, alla ripartizione delle spese di difesa del condominio in lite contro un singolo condomino.

  • art. 1101 c.c.

    Richiamato dalla Corte solo per escluderne l’applicazione, anche analogica, alla fattispecie delle spese legali del condominio in lite con un condomino.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come base dell’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la deduzione di omesso esame di un documento o di un vizio motivazionale richiede la puntuale trascrizione del contenuto rilevante dell’atto e la sua specifica localizzazione processuale; in mancanza, la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • È inammissibile il motivo che non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, anche quando prospetti astrattamente una violazione di legge: la critica deve colpire il decisum effettivo e non un diverso assetto fattuale o giuridico.
  • In una lite tra condominio e singolo condomino, le spese sostenute dal condominio per la propria difesa non possono essere poste pro quota a carico del condomino contro il quale la lite è stata intrapresa, perché tali spese servono a tutelare un interesse contrapposto alle ragioni del singolo partecipante.
  • Per le spese di lite del giudizio di impugnazione di una delibera condominiale, la soccombenza può essere anche parziale: una parte può risultare vittoriosa solo su alcuni capi e soccombente su altri, con conseguente legittimità della compensazione o della ripartizione delle spese secondo il prudente apprezzamento del giudice.
  • La delibera assembleare che, a seguito di giudizio tra condominio e condomino, ripartisca a carico di quest’ultimo le spese legali del condominio è nulla, perché tenta di imputare al condomino costi riferiti alla tutela di un interesse contrapposto al suo.
  • Quando l’amministratore esegue un provvedimento o predispone un riparto, l’eventuale contestazione può riguardare anche quel provvedimento; tuttavia, in cassazione la censura deve comunque misurarsi con la motivazione effettivamente posta a base della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieSpese condominialiImpugnazioniSpese di lite
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieImpugnazione delibere condominialiRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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