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Ordinanza

Ordinanza n. 194/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento della Questura di -OMISSIS-, con il quale è stata rigettata l’istanza di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno n. -OMISSIS-, rilasciato per lavoro subordinato dalla Questura di -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 27, comma 1, lettera l), del d.lgs. n. 286/1998, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

Giustizia amministrativa202600470

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della Questura di rinnovo o conversione del permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato ai sensi dell’art. 27, comma 1, lettera l), d.lgs. 286/1998

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura che aveva rigettato l’istanza di rinnovo o conversione del permesso di soggiorno rilasciato per lo svolgimento di attività lavorativa in ambito circense, con qualifica di operaio addetto al montaggio e smontaggio delle attrezzature circensi e alla cura degli animali. È stata proposta domanda cautelare di sospensione dell’efficacia del diniego. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificamente articolati ulteriori motivi di ricorso; la questione esaminata riguarda la possibilità di convertire in altra tipologia il permesso rilasciato ai sensi dell’art. 27, comma 1, lettera l), d.lgs. 286/1998.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare. Ha ritenuto applicabile la disciplina speciale prevista per i lavoratori dello spettacolo e per gli ingressi nei casi particolari: l’art. 27, comma 14, d.lgs. 286/1998 stabilisce la durata iniziale del nullaosta al lavoro, mentre l’art. 40, comma 23, prevede che il nullaosta e il permesso di soggiorno possano essere rinnovati, in costanza dello stesso rapporto di lavoro e previa certificazione dell’assolvimento dell’obbligo contributivo, ma stabilisce anche che i permessi rilasciati ai sensi dell’art. 40 non possano essere convertiti, salvo l’eccezione prevista dall’art. 14, comma 5. Secondo il Collegio, il permesso rilasciato per l’attività circense ai sensi dell’art. 27, comma 1, lettera l), rientra nella disciplina speciale e non può essere convertito in altra tipologia di permesso per lavoro. Il diniego è stato quindi qualificato come atto dovuto; il TAR ha inoltre affermato che non sussistono dubbi di legittimità costituzionale della disciplina. Non sono state disposte spese per la fase cautelare, poiché il Ministero dell’Interno non si è costituito.

Norme richiamate

  • art. 27, comma 1, lettera l), d.lgs. 286/1998

    La disposizione disciplina l’ingresso e il lavoro di persone impiegate in attività circensi e dello spettacolo, qualificato dal Collegio come ingresso per caso particolare.

  • art. 27, comma 14, d.lgs. 286/1998

    il nullaosta al lavoro, comprensivo del codice fiscale, è rilasciato ... per un periodo iniziale non superiore a dodici mesi, salvo proroga

    Per i lavoratori dello spettacolo, compresi quelli indicati dall’art. 27, comma 1, lettera l), il nullaosta al lavoro ha una durata iniziale non superiore a dodici mesi, salvo proroga.

  • art. 40, comma 23, d.lgs. 286/1998

    Il nullaosta al lavoro e il permesso di soggiorno di cui al presente articolo possono essere rinnovati, tranne nei casi di cui all’articolo 27, comma 1, lettera n), del testo unico, in costanza dello stesso rapporto di lavoro, salvo quanto previsto dal comma 16, previa presentazione, da parte del richiedente, della certificazione comprovante il regolare assolvimento dell’obbligo contributivo. [...] I permessi di soggiorno rilasciati a norma del presente articolo non possono essere convertiti, salvo quanto previsto dall’ articolo 14, comma 5

    La disciplina speciale consente il rinnovo del permesso, alle condizioni previste, ma esclude la conversione in altra tipologia, salvo l’eccezione espressamente prevista dall’art. 14, comma 5.

  • art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Prevede l’eccezione richiamata dall’art. 40, comma 23, al divieto di conversione dei permessi rilasciati secondo la disciplina speciale.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per l’esame della domanda cautelare di sospensione.

Massime di principio

  • Il permesso di soggiorno rilasciato per attività lavorativa circense ai sensi dell’art. 27, comma 1, lettera l), d.lgs. 286/1998 è soggetto alla disciplina speciale dei casi particolari e non può essere convertito in altra tipologia di permesso di soggiorno per lavoro, salvo l’eccezione espressamente prevista dall’art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998.
  • La disciplina speciale consente il rinnovo del nullaosta e del permesso di soggiorno, in costanza dello stesso rapporto di lavoro e previa certificazione del regolare assolvimento dell’obbligo contributivo, ma tale possibilità non equivale alla conversione del titolo in una diversa tipologia.
  • Quando la normativa speciale esclude la conversione del permesso di soggiorno e non ricorre l’eccezione prevista dalla legge, il diniego dell’amministrazione si configura come atto dovuto.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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