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Sentenza

Sentenza n. 556/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'esecuzione: della sentenza n. 146/2025 emessa dal Tribunale di Fermo, Sezione Lavoro, nel procedimento avente R.G. n. 284/2025 pubblicata il 24.06.2025 e notificata in data 27.10.2025, non appellata e passata in giudicato il 27.11.2025.

Giustizia amministrativa202600170

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Fermo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta del docente e condannato l'amministrazione al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Fermo, Sezione Lavoro, divenuta irrevocabile, con la quale era stato riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 e il Ministero, insieme alle competenti articolazioni territoriali, era stato condannato all'assegnazione delle somme spettanti per gli anni scolastici accertati, oltre alle spese di lite. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'amministrazione e chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il ricorso è stato ritenuto procedibile poiché erano decorsi, dalla notificazione della sentenza all'amministrazione e prima della proposizione del ricorso, i 120 giorni previsti dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha opposto ragioni contrarie alla spettanza o all'azionabilità della pretesa.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l'inottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Fermo. Ha dichiarato l'obbligo dell'amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione della decisione ad istanza di parte o dalla sua comunicazione in via amministrativa. Per il caso di inutile decorso del termine, ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche mediante gli atti contabili e organizzativi necessari e con eventuale delega a un funzionario. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    La sentenza del giudice del lavoro aveva riconosciuto, sulla base di tale disposizione, il diritto della ricorrente al beneficio economico della carta del docente.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione costituisce condizione di procedibilità dell'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese processuali in favore del difensore che si dichiari antistatario.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabili nel processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile compatibili, tra cui quella sulla distrazione delle spese a favore del difensore antistatario.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è procedibile nei confronti di una pubblica amministrazione quando, dopo la notificazione del titolo esecutivo, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996 prima della proposizione del ricorso.
  • Quando un giudicato amministrativo o civile che impone alla pubblica amministrazione il pagamento di somme non viene eseguito e l'amministrazione non oppone specifiche ragioni contrarie, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'esecuzione integrale del titolo, detraendo le somme eventualmente già corrisposte.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di persistente inerzia, attribuendogli i poteri necessari per l'esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere

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