Cassazione Penale, Sentenza n. 11065/2024 del 15/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale concessogli il 12/05/2022. Con il primo motivo deduceva violazione dell'art. 47 Ord. pen. e vizio di motivazione sostenendo che le condotte contestate (ritardi nel rientro a domicilio) erano di lieve entita' e non giustificavano la revoca, che non puo' essere automatica. Con il secondo motivo contestava la decorrenza della revoca: il Tribunale avrebbe dovuto motivare rigorosamente l'efficacia retroattiva della revoca, che e' ammessa solo in casi di totale fallimento della misura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: la revoca dell'affidamento e' rimessa al discrezionale apprezzamento del tribunale di sorveglianza purché motivato; nel caso di specie il Tribunale ha logicamente e esaustivamente constatato la sostanziale vanificazione della misura per le ripetute violazioni delle prescrizioni e il venir meno del rapporto fiduciario, giustificando pertanto la revoca. Ha inoltre ritenuto legittima la parziale retroattivita' della revoca ancorandola al momento oggettivo in cui sono iniziate le trasgressioni (19/07/2022), poiche' da quel momento la misura aveva cessato di perseguire la sua funzione rieducativa. Per cio' ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)
La Corte interpreta l'art. 47 nel senso che la revoca dell'affidamento in prova non e' automatica al primo inadempimento, ma spetta al giudice valutare discrezionalmente se le violazioni siano, nel loro concreto effetto, incompatibili con la prosecuzione della misura; il giudice deve pero' motivare logicamente la decisione.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata in motivazione
Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019 (Castelluzzo); Sez. 1, n. 27713 del 06/06/2013 (Guerrieri); Sez. 1, n. 2566 del 07/05/1998 (Lupoli); Sez. 1, n. 19398 del 14/12/2016 (Masella); Sez. 1, n. 490 del 03/11/2015 (Perra); Sez. 1, n. 9314 del 19/02/2014 (Attianese)
La giurisprudenza consolidata conferma che la revoca e' legittima quando, valutando complessivamente la condotta del beneficiario, il giudice ritiene che le violazioni abbiano vanificato la finalita' rieducativa della misura; e che la decorrenza della revoca puo' essere collegata al momento in cui la misura ha perduto utilita'.
Massime di principio
- La revoca dell'affidamento in prova e' un potere discrezionale del giudice di sorveglianza e non scatta automaticamente al primo inadempimento.
- Il giudice deve motivare in modo logico ed esaustivo perché le violazioni contestate rendono incompatibile la prosecuzione della misura con le sue finalita' rieducative.
- La gravita' delle violazioni va valutata nel contesto della condotta complessiva del beneficiario durante il periodo di prova, non solo in astratto.
- La decorrenza della revoca puo' essere disposta con efficacia retroattiva a partire dal momento oggettivo in cui le trasgressioni hanno fatto venir meno la funzione rieducativa della misura, ma la retroattivita' integrale richiede casi particolarmente gravi e il totale fallimento della misura.
- Ritardi o violazioni apparentemente minori possono giustificare la revoca se ripetuti e se incidono sul rapporto fiduciario e sulle finalita' del trattamento.
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