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Circolare

Circolare n. 21 del 20/07/2017

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le novità apportate alla disciplina della collaborazione volontaria dalla modifica dell’art. 5-octies del d.l. n. 167/1990, intervenuta con l’art. 1-ter del d.l. n. 50/2017 convertito in legge n. 96/2017. I chiarimenti riguardano: la detrazione delle imposte estere su redditi di lavoro dipendente e autonomo anche in caso di omessa dichiarazione, il calcolo delle somme dovute in caso di pagamento spontaneo carente, l’estensione dell’esonero dagli obblighi dichiarativi a IVIE e IVAFE, e l’individuazione dei Paesi esteri che consentono di ottenere i massimi effetti premiali, soprattutto in relazione agli Stati black list. La circolare precisa inoltre i limiti temporali delle agevolazioni e richiama i precedenti documenti di prassi.

Modifiche alla voluntary disclosure introdotte dal d.l. n. 50/2017 convertito dalla legge n. 96/2017

Modifiche alla disciplina della voluntary disclosure introdotte dal d.l. n. 50/2017

La circolare esamina le modifiche apportate alla procedura di collaborazione volontaria dall’art. 1-ter del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con riferimento alla riapertura dei termini della voluntary disclosure disposta dall’art. 5-octies del d.l. n. 167/1990. L’Amministrazione fornisce chiarimenti operativi su detrazioni, sanzioni, esoneri dichiarativi e individuazione dei Paesi esteri che consentono di massimizzare gli effetti premiali della procedura.

Detrazione delle imposte pagate all’estero

La prima novità riguarda la detrazione delle imposte assolte all’estero in relazione a redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo oggetto di collaborazione volontaria. Viene precisato che, nell’ambito della voluntary disclosure, non si applica il divieto previsto dall’art. 165, comma 8, TUIR, che ordinariamente esclude la detrazione in caso di omessa dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero.

In concreto, il contribuente può scomputare le imposte pagate all’estero a titolo definitivo anche se tali redditi non sono stati dichiarati o sono stati indicati in modo incompleto. Nel determinare le somme dovute per imposte e sanzioni, la maggiore imposta deve essere calcolata al netto di tale detrazione. La circolare chiarisce inoltre che la disciplina si applica anche agli atti non ancora definiti alla data del 24 giugno 2017, riferiti alla precedente edizione della procedura, fermo restando che non è ammesso il rimborso delle imposte già versate.

Determinazione delle somme dovute in caso di pagamento spontaneo carente

La circolare affronta poi il regime applicabile quando il contribuente, pur potendo accedere alla procedura riaperta, non versa spontaneamente le somme dovute entro il 30 settembre 2017 oppure effettua un versamento insufficiente.

Nel caso di mancato pagamento spontaneo, le sanzioni per le violazioni degli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale sono determinate:

  • nella misura del 60% del minimo edittale nelle ipotesi di cui all’art. 5-quinquies, comma 4, lettere a), b) e c);
  • nella misura dell’85% del minimo edittale negli altri casi.

La misura dell’85% si applica anche alle violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, IRAP, IVIE, IVAFE, IVA e ritenute.

In caso di insufficiente versamento spontaneo, le somme ancora dovute sono maggiorate:

  • del 10% se l’insufficienza supera il 10% delle somme da versare, quando queste si riferiscono ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva e alle relative sanzioni, incluse quelle sulle attività che generano tali redditi;
  • del 10% se l’insufficienza supera il 30% delle somme da versare negli altri casi;
  • del 3% se la carenza è pari o inferiore alle soglie indicate.

La conversione del d.l. n. 50/2017 ha inoltre corretto il meccanismo di calcolo nel caso di pagamento spontaneo carente, prevedendo che la base di calcolo delle maggiorazioni sia determinata con le riduzioni sanzionatorie previste per il versamento spontaneo e che il totale richiesto dall’Ufficio, comprensivo di quanto già pagato, non possa mai superare l’importo dovuto in caso di completa inerzia del contribuente. La ratio è evitare che il soggetto che abbia comunque attivato un comportamento collaborativo si trovi in una posizione più onerosa rispetto a chi non abbia effettuato alcun versamento.

Esonero dagli obblighi dichiarativi e estensione a IVIE e IVAFE

La circolare illustra anche l’ampliamento dell’esonero dagli obblighi dichiarativi per i soggetti che aderiscono alla nuova edizione della voluntary disclosure. L’esonero, originariamente riferito al monitoraggio fiscale, viene esteso anche agli adempimenti relativi all’IVIE e all’IVAFE.

L’ambito temporale dell’esonero resta limitato al 2016 e alla frazione del periodo d’imposta 2017 antecedente la data di presentazione dell’istanza. Per tali periodi, i soggetti aderenti sono esonerati:

  • dagli obblighi dichiarativi di monitoraggio fiscale;
  • dall’indicazione in dichiarazione dei redditi prodotti dalle attività oggetto di collaborazione, se soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva;
  • dall’indicazione dei redditi derivanti da investimenti in azioni o quote di fondi comuni di investimento non conformi alla direttiva 2009/65/CE, per i quali è dovuta l’IRPEF con aliquota massima, oltre alle addizionali regionale e comunale;
  • dagli adempimenti connessi a IVIE e IVAFE.

Tali esoneri sono subordinati a due condizioni: le informazioni omesse devono essere analiticamente esposte nella relazione di accompagnamento all’istanza, e il contribuente deve versare in unica soluzione, entro il 30 settembre 2017, quanto dovuto per imposte, interessi e, se applicabili, sanzioni ridotte secondo le regole del ravvedimento operoso ex art. 13 del d.lgs. n. 472/1997.

La circolare precisa che, a seguito della modifica normativa, nel versamento unico devono essere incluse anche IVIE e IVAFE dovute per il 2016 e per la frazione di periodo d’imposta 2017. Quanto alla frazione di anno esonerabile, il termine finale coincide con la data di presentazione dell’istanza; se viene presentata un’istanza integrativa entro il 30 settembre 2017, tale data diventa il nuovo termine finale rilevante.

Paesi che consentono di massimizzare gli effetti premiali

La parte finale della circolare approfondisce il tema dei Paesi esteri che consentono di ottenere i maggiori benefici premiali nella procedura di collaborazione volontaria.

Per gli investimenti e le attività finanziarie detenuti in Paesi o territori black list, il contribuente può beneficiare della sanzione minima del 3% per le violazioni del monitoraggio fiscale quando, prima del 24 ottobre 2016, sia entrato in vigore un accordo che consente un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell’art. 26 del modello OCSE contro le doppie imposizioni, oppure un accordo TIEA conforme al modello OCSE del 2002. In tale elenco rientrano, oltre ad altri Stati già agevolati, anche Guernsey, Hong Kong, Isole Cayman, Isola di Man, Isole Cook, Jersey e Gibilterra.

Gli stessi presupposti rilevano anche per la disapplicazione del raddoppio delle sanzioni previsto dall’art. 12, comma 2, del d.l. n. 78/2009 in caso di omessa o infedele dichiarazione relativa a redditi sottratti a tassazione e impiegati per costituire attività estere. Inoltre, per effetto del richiamo all’art. 5-octies, comma 1, lettera h), la disapplicazione del raddoppio dei termini per l’accertamento e la contestazione delle violazioni dichiarative presuppone la medesima condizione di detenzione in Paesi black list con accordo di scambio informativo in vigore prima del 24 ottobre 2016.

La circolare ribadisce poi che la riduzione alla metà del minimo edittale per le violazioni del monitoraggio fiscale spetta per investimenti e attività finanziarie detenuti in Stati UE o SEE che assicurano un effettivo scambio di informazioni e sono inclusi nel decreto ministeriale 4 settembre 1996. Per attività detenute in Paesi diversi, il beneficio è subordinato al rimpatrio fisico oppure al rilascio del waiver all’intermediario estero, da allegare alla richiesta di collaborazione volontaria.

Infine, tra i Paesi che, alla luce dell’ampliamento degli elenchi, consentono oggi di applicare tali regimi agevolati, la circolare richiama espressamente la Svizzera, il Liechtenstein e il Principato di Monaco.

Rinvio ai precedenti chiarimenti

Per tutto quanto non espressamente chiarito nel testo, l’Agenzia rinvia alle circolari n. 10/E del 13 marzo 2015, n. 27/E del 16 luglio 2015, n. 30/E dell’11 agosto 2015, n. 31/E del 28 agosto 2015 e n. 19/E del 12 giugno 2017.

Punti principali

Detrazione delle imposte estere nella voluntary disclosure

Per i redditi di lavoro dipendente e autonomo oggetto di collaborazione volontaria non si applica il divieto di detrazione delle imposte estere previsto dall’art. 165, comma 8, TUIR. Anche in caso di omessa dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi esteri, il contribuente può quindi scomputare le imposte pagate all’estero a titolo definitivo, limitatamente alla procedura di voluntary disclosure. La novità si applica anche agli atti non ancora definiti alla data del 24 giugno 2017, ma non consente il rimborso delle imposte già pagate.

Pagamento spontaneo carente e criteri sanzionatori

La circolare chiarisce che, se il contribuente non autoliquida e non versa spontaneamente le somme dovute entro il 30 settembre 2017, oppure versa in misura insufficiente, trovano applicazione le regole dell’art. 5-octies, comma 1, lettera g). In caso di mancato pagamento, le sanzioni per violazioni del monitoraggio fiscale sono pari al 60% del minimo edittale nelle ipotesi previste dall’art. 5-quinquies, comma 4, lettere a), b) e c), e all’85% negli altri casi; la misura dell’85% si applica anche alle violazioni relative a imposte sui redditi, addizionali, imposte sostitutive, IRAP, IVIE, IVAFE, IVA e ritenute. In caso di versamento carente, gli importi dovuti sono maggiorati del 10% se l’insufficienza supera il 10% delle somme dovute per specifiche fattispecie di redditi soggetti a ritenuta o imposta sostitutiva, oppure il 30% negli altri casi; la maggiorazione è del 3% se la carenza è entro tali soglie. La modifica introdotta nel 2017 impone che la base di calcolo tenga conto delle riduzioni sanzionatorie previste per il versamento spontaneo e che il totale richiesto dall’Ufficio, comprensivo di quanto già versato, non superi mai quanto sarebbe dovuto in caso di inerzia totale del contribuente.

Esonero dagli obblighi dichiarativi e ampliamento a IVIE/IVAFE

L’esonero dagli obblighi dichiarativi per chi accede alla nuova edizione della voluntary disclosure è stato esteso anche agli adempimenti relativi a IVIE e IVAFE. L’esonero riguarda il monitoraggio fiscale e le indicazioni in dichiarazione dei redditi connessi alle attività oggetto di collaborazione, limitatamente al 2016 e alla frazione del 2017 precedente la presentazione dell’istanza. Restano inclusi i redditi soggetti a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva e i redditi da investimenti in quote o azioni di fondi non conformi alla direttiva 2009/65/CE, per i quali è dovuta IRPEF con aliquota massima oltre alle addizionali. L’agevolazione è subordinata alla completa rappresentazione delle informazioni omesse nella relazione di accompagnamento e al versamento in unica soluzione, entro il 30 settembre 2017, di imposte, interessi e, se dovute, sanzioni ridotte da ravvedimento operoso. La circolare precisa che il termine finale della frazione di anno 2017 esonerabile coincide con la data di presentazione dell’istanza o, se presentata, dell’istanza integrativa entro il 30 settembre 2017.

Paesi esteri e massimizzazione degli effetti premiali

La circolare fornisce chiarimenti sui Paesi esteri che consentono di ottenere i benefici massimi della procedura. Per i Paesi black list, il contribuente può beneficiare della sanzione minima del 3% per il monitoraggio fiscale se, prima del 24 ottobre 2016, è entrato in vigore un accordo di scambio informazioni conforme all’art. 26 del modello OCSE o un TIEA. L’elenco include anche Stati e territori come Guernsey, Hong Kong, Isole Cayman, Isola di Man, Isole Cook, Jersey e Gibilterra. In tali casi opera anche la disapplicazione del raddoppio delle sanzioni per omessa o infedele dichiarazione e, ricorrendone i presupposti, del raddoppio dei termini di accertamento e contestazione. La riduzione alla metà del minimo edittale per il monitoraggio fiscale si applica invece agli investimenti detenuti in Stati UE o SEE con effettivo scambio di informazioni inclusi nel decreto ministeriale 4 settembre 1996; per attività in altri Paesi, il beneficio richiede il rimpatrio fisico o il rilascio del waiver all’intermediario estero. La circolare richiama, tra gli altri, Svizzera, Liechtenstein e Principato di Monaco come Stati rientranti nell’elenco rilevante ai fini della disciplina agevolata.

Rinvio ai precedenti documenti di prassi

Per gli aspetti non ulteriormente chiariti, la circolare rinvia alle precedenti circolari dell’Agenzia delle entrate n. 10/E, 27/E, 30/E, 31/E del 2015 e n. 19/E del 12 giugno 2017.

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