Salta al contenuto
Circolare

Circolare n. 22 del 28/07/2017

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra in modo organico la disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti al 24 aprile 2017 e con ricorso notificato entro tale data. Vengono chiariti ambito oggettivo e soggettivo, criteri di pendenza della lite, modalità di presentazione della domanda, calcolo degli importi dovuti e scomputabili, rapporti con la rottamazione dei carichi, sospensione dei giudizi e dei termini di impugnazione, diniego e estinzione del processo. La definizione si perfeziona con il pagamento di quanto dovuto, ovvero con la sola domanda se non vi sono importi da versare, entro il 2 ottobre 2017; per le liti oltre 2.000 euro è ammesso il pagamento rateale.

Definizione agevolata delle controversie tributarie ex art. 11 DL 50/2017

Definizione agevolata delle controversie tributarie ex art. 11 DL 50/2017

La circolare n. 22/E del 28 luglio 2017 fornisce i chiarimenti operativi sulla definizione agevolata delle controversie tributarie introdotta dall’articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. L’istituto consente di chiudere le liti pendenti in cui è parte l’Agenzia delle entrate, con effetti estensibili, in presenza dei relativi presupposti, anche alle controversie coinvolgenti gli enti territoriali.

Finalità e quadro generale

La disciplina risponde a due esigenze principali: da un lato, completare gli effetti delle definizioni collegate alla rottamazione dei carichi affidati all’agente della riscossione; dall’altro, ridurre il numero dei ricorsi tributari pendenti. La definizione richiede, in linea generale, il pagamento degli importi dell’atto impugnato che sono stati contestati in giudizio e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, con esclusione delle sanzioni collegate al tributo e degli interessi di mora. Per le controversie che riguardano esclusivamente interessi di mora o sanzioni non collegate al tributo, è dovuto il 40% degli importi contestati.

Ambito di applicazione soggettivo

La lite deve vedere come parte formale l’Agenzia delle entrate. La circolare precisa che non rientrano nella disciplina le controversie contro altri enti impositori, come l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, né le liti in cui l’Agenzia non sia stata destinataria dell’atto di impugnazione, non sia intervenuta e non sia stata chiamata in giudizio. Sono escluse anche le controversie in cui sia parte solo l’agente della riscossione, pur se riferite a tributi amministrati dall’Agenzia.

Restano inoltre fuori dall’ambito applicativo le controversie su sanzioni amministrative non tributarie, anche se l’Agenzia è parte formalmente costituita, perché tali liti non rientrano nell’oggetto della giurisdizione tributaria ai sensi dell’articolo 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992.

Ambito oggettivo: atti definibili ed esclusioni

A differenza di precedenti definizioni agevolate, l’articolo 11 non limita la definibilità a specifiche tipologie di atti. Possono quindi essere definite controversie instaurate contro avvisi di accertamento, atti di irrogazione sanzioni, avvisi di liquidazione, iscrizioni a ruolo e cartelle di pagamento, anche quando derivanti da liquidazione automatica o controllo formale della dichiarazione.

Non sono invece definibili le liti su dinieghi espressi o taciti di rimborso, su spettanza di agevolazioni e, più in generale, le controversie di valore indeterminabile, perché manca un importo da versare. Le liti sulle agevolazioni sono definibili solo se l’atto impugnato non si limita a negare il beneficio, ma accerta anche il tributo dovuto.

Sono escluse anche le controversie aventi ad oggetto:

  • risorse proprie tradizionali dell’Unione europea;
  • IVA riscossa all’importazione;
  • somme dovute per il recupero di aiuti di Stato.

Rientrano invece nella definizione le controversie in materia di IVA diversa da quella riscossa all’importazione. Sono escluse, infine, le liti relative al recupero di crediti tributari sorti in altri Stati membri o in Stati esteri con i quali esistano forme di assistenza alla riscossione, perché si tratta di somme non disponibili per lo Stato italiano.

Pendenza della lite e momento rilevante

La lite deve essere pendente al 24 aprile 2017, data di entrata in vigore del DL n. 50/2017, e non deve essere già definita alla data di presentazione della domanda. La circolare precisa che sono pendenti:

  • le controversie per le quali il ricorso introduttivo di primo grado è stato notificato entro il 24 aprile 2017, anche se non vi è stata ancora costituzione in giudizio;
  • le liti già decise in primo o secondo grado i cui termini di impugnazione non erano ancora scaduti al 24 aprile 2017;
  • le cause pendenti davanti al giudice del rinvio;
  • le liti per le quali alla stessa data erano ancora in corso i termini per la riassunzione.

Sono invece escluse le cosiddette liti potenziali, cioè quelle per le quali, al 24 aprile 2017, non era ancora stato notificato il ricorso di primo grado, anche se erano in corso i termini per impugnare l’atto ricevuto dal contribuente.

La circolare ammette alla definizione anche i ricorsi tardivi o viziati sotto il profilo formale o dell’ammissibilità, purché il ricorso di primo grado sia stato notificato entro il 24 aprile 2017 e, alla data della domanda, non sia intervenuta una pronuncia della Cassazione che ne abbia statuito l’inammissibilità.

Revocazione ordinaria e straordinaria

Sono definibili le liti relative a sentenze ancora impugnabili con revocazione ordinaria, cioè nei casi di cui ai numeri 4 e 5 dell’articolo 395 c.p.c., poiché tali rimedi impediscono il passaggio in giudicato. Non sono invece definibili le sentenze impugnabili solo con revocazione straordinaria, perché quest’ultima non è idonea a impedire il giudicato ai fini dell’articolo 324 c.p.c. Inoltre, non si considera pendente la lite se alla data del 24 aprile 2017 è già stata proposta una revocazione straordinaria.

Domanda di definizione e controversia autonoma

La definizione richiede la presentazione di un’apposita domanda all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate parte in giudizio, su modello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia. La domanda va presentata dal soggetto che ha introdotto il giudizio di primo grado o da chi gli sia subentrato nella legittimazione.

Entro il 30 settembre 2017 deve essere presentata una distinta domanda per ciascuna controversia autonoma, intendendosi per tale quella relativa a ciascun atto impugnato. Poiché il 30 settembre 2017 cade di sabato, il termine è prorogato al 2 ottobre 2017. La domanda è esente da imposta di bollo e deve essere trasmessa secondo le modalità telematiche previste dal provvedimento attuativo, anche tramite intermediario o tramite gli Uffici territoriali.

Se con lo stesso ricorso sono stati impugnati più atti, oppure se più giudizi sono stati riuniti, la domanda va comunque presentata separatamente per ciascun atto, senza ammettere definizioni parziali del singolo atto; è invece possibile la definizione parziale quando la riunione riguarda più controversie autonomamente definibili, con estinzione solo parziale del giudizio.

Determinazione dell’importo dovuto

L’importo lordo dovuto alla definizione comprende tutti gli importi richiesti con l’atto impugnato e contestati nel ricorso introduttivo, oltre agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto. Restano esclusi:

  • le sanzioni collegate al tributo;
  • gli interessi di mora.

Se la lite riguarda esclusivamente interessi di mora o sanzioni non collegate al tributo, il contribuente deve versare il 40% dell’importo in contestazione. Se la lite riguarda soltanto sanzioni collegate ai tributi e questi ultimi sono stati già definiti o comunque pagati, non è dovuto alcun importo.

La circolare ribadisce che per le somme dovute vanno considerati gli importi effettivamente contestati in primo grado, al netto di eventuali importi già annullati in autotutela parziale, definiti con mediazione o conciliazione solo in parte, oppure coperti da giudicato interno sfavorevole all’Ufficio.

Rettifica di perdite

Per le liti originate da atti di accertamento con rettifica di perdite, la circolare distingue due casi. Se il contribuente vuole definire la lite senza affrancare la perdita, il valore della lite coincide con la maggiore imposta accertata e le perdite rettificate non sono utilizzabili. Se invece intende definire e affrancare la perdita, il valore della lite si determina sommando alle maggiori imposte anche l’imposta virtuale calcolata sulla perdita contestata; se la rettifica non ha generato imposte, il valore della lite coincide con la sola imposta virtuale.

Importi scomputabili

Dal totale dovuto vanno sottratte le somme già versate in pendenza di giudizio a titolo di riscossione provvisoria, purché ancora in contestazione. Possono essere scomputati i versamenti relativi a tributi, sanzioni, interessi e indennità di mora di spettanza dell’Agenzia delle entrate, nonché gli interessi per dilazione del pagamento di somme iscritte a ruolo o affidate, sempre che riguardino importi in contestazione. Non si scomputano, invece, gli importi di spettanza dell’agente della riscossione, come aggio, spese esecutive e spese di notifica.

Si sottraggono anche le somme dovute per la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione ex articolo 6 del DL n. 193/2016, limitatamente alla quota spettante all’Agenzia delle entrate. Se gli importi già versati o dovuti per la rottamazione sono pari o superiori all’importo lordo dovuto per la lite, non è necessario effettuare alcun versamento, fermo restando l’obbligo di presentare la domanda entro il termine.

La circolare chiarisce altresì che, se le somme già pagate in pendenza di giudizio eccedono il costo della definizione, non spetta alcun rimborso della differenza.

Rapporti con la definizione dei carichi affidati all’agente della riscossione

La circolare afferma che il contribuente può scegliere liberamente tra definizione dei carichi e definizione delle liti, ma, se ha già manifestato la volontà di aderire alla rottamazione dei carichi, può accedere alla definizione delle controversie tributarie solo unitamente a quella dei carichi stessi. La definizione delle liti, infatti, è concepita come completamento della definizione dei carichi eventualmente già attivata.

Se la definizione dei carichi non viene perfezionata con il pagamento integrale, restano ferme le conseguenze previste per tale istituto; la validità della definizione della lite, se correttamente perfezionata, non viene meno. Le due procedure restano autonome e soggette alle rispettive regole.

Perfezionamento, rateazione e modalità di pagamento

La definizione si perfeziona con il pagamento entro il 2 ottobre 2017 dell’intero importo netto dovuto, oppure della prima rata, e con la presentazione della domanda entro la stessa data. Se non vi sono importi da versare, basta la sola domanda.

La rateazione è ammessa solo se l’importo netto dovuto supera 2.000 euro per ciascuna controversia autonoma. In tal caso, il pagamento può avvenire in massimo tre rate:

  • 40% entro il 2 ottobre 2017;
  • 40% entro il 30 novembre 2017;
  • 20% entro il 2 luglio 2018, poiché il 30 giugno 2018 cade di sabato.

È consentito anche il pagamento in due sole rate, sempre nel rispetto della quota del 40% entro il 2 ottobre 2017 e del residuo 60% entro il 30 novembre 2017.

I versamenti devono essere eseguiti separatamente per ciascuna controversia autonoma e con modello F24, anche in compensazione, nei limiti delle disposizioni vigenti. La circolare richiama il rinvio all’articolo 8 del D.Lgs. n. 218/1997 e all’articolo 15-bis dello stesso decreto.

Effetti del perfezionamento e coobbligati

Il perfezionamento della definizione prevale sugli effetti delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima dell’entrata in vigore della norma. Ciò significa che sentenze depositate prima o dopo il 24 aprile 2017, se non definitive alla data della domanda, cessano di costituire titolo per rimborsi o sgravi una volta perfezionata la definizione.

In presenza di coobbligati, la definizione perfezionata da uno di essi giova anche agli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente. La circolare esamina i casi di unica lite con più interessati, liti distinte sul medesimo atto e casi in cui solo alcuni interessati abbiano proposto ricorso, precisando che l’effetto definitorio può estendersi agli altri soggetti e che, nei casi previsti, l’Ufficio deve chiedere la cessazione della materia del contendere anche per le controversie con i coobbligati.

Sospensione dei giudizi

Non è prevista una sospensione automatica dei processi. Il contribuente può chiedere la sospensione del giudizio fino al 10 ottobre 2017; se poi presenta effettivamente la domanda di definizione e deposita copia della domanda e del pagamento o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018. Se non viene presentata istanza di trattazione entro tale data, il processo si estingue automaticamente.

La richiesta di sospensione può essere presentata anche oralmente in udienza o per iscritto, e può essere avanzata dal difensore senza procura speciale. Davanti alle commissioni tributarie, la sospensione è disposta con decreto del presidente o con ordinanza del collegio. Durante la sospensione non possono essere compiuti atti processuali e i termini in corso restano interrotti.

La circolare precisa che la sospensione del giudizio non equivale alla sospensione cautelare dell’efficacia dell’atto impugnato né della riscossione in pendenza di giudizio.

Sospensione dei termini di impugnazione e riassunzione

Per le liti definibili sono sospesi ope legis per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, e di riassunzione che scadono dal 24 aprile 2017 al 30 settembre 2017. La sospensione si applica automaticamente e si aggiunge al termine ordinario, compreso l’eventuale periodo di sospensione feriale. Sono ricompresi anche il termine per il reclamo contro i provvedimenti presidenziali.

Sono esclusi dalla sospensione i termini per il ricorso di primo grado, per la costituzione in giudizio e per la notifica del controricorso in Cassazione. In caso di dubbi sulla definibilità della controversia, la circolare suggerisce agli uffici di agire prudenzialmente secondo i termini ordinari.

Diniego della definizione

Gli Uffici devono verificare la regolarità della domanda e dei presupposti per la definizione, valutando in particolare la definibilità della lite, la tempestività della domanda, la correttezza degli importi versati e la tempestività dei versamenti. Se ritengono insussistenti i presupposti, devono emettere un provvedimento motivato di diniego e notificarlo entro il 31 luglio 2018.

Il diniego è impugnabile entro 60 giorni davanti al giudice presso il quale la lite è pendente. Se il contribuente ha impugnato il diniego e la lite era ancora suscettibile di impugnazione, può proporre contestualmente anche l’impugnazione della sentenza sfavorevole, entro il medesimo termine. Non è ammessa l’impugnazione separata di sentenza e diniego.

Estinzione del giudizio e spese

Per i giudizi sospesi fino al 31 dicembre 2018, l’inerzia delle parti determina l’estinzione automatica del processo se non viene presentata istanza di trattazione entro tale data. Se il contribuente impugna il diniego e la controversia risulta non definibile, tale impugnazione vale come istanza di trattazione del processo sospeso.

In assenza di istanza, il giudizio si estingue, con conseguente passaggio in giudicato dell’ultima sentenza resa oppure, se il giudizio è ancora in primo grado, con consolidamento dell’atto impugnato. Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate.

Chiusura operativa

La circolare si conclude con l’indicazione che le Direzioni regionali devono vigilare sulla corretta applicazione delle istruzioni fornite agli uffici dipendenti. Il documento costituisce quindi una guida completa per l’applicazione concreta della definizione agevolata delle controversie tributarie, sia sotto il profilo sostanziale sia sotto quello processuale.

Punti principali

Ambito di applicazione

Possono essere definite le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado, compreso cassazione e rinvio, purché il ricorso sia stato notificato entro il 24 aprile 2017. Sono incluse anche le liti instaurate erroneamente davanti al giudice ordinario o amministrativo ma inerenti a materia tributaria; sono invece escluse le controversie contro altri enti impositori, le liti non tributarie e quelle relative ad atti di esecuzione forzata tributaria successivi alla cartella o all’avviso ex art. 50 DPR 602/1973.

Atti definibili e controversie escluse

La definizione non è limitata ad avvisi di accertamento o atti di irrogazione sanzioni, ma riguarda anche avvisi di liquidazione, iscrizioni a ruolo e cartelle di pagamento, inclusi quelli derivanti da controlli automatizzati o formali. Restano escluse le controversie su rimborsi, agevolazioni o altre liti di valore indeterminabile, salvo che l’atto abbia anche contestato tributo o maggior tributo. Sono escluse anche le controversie su dinieghi di condono o precedenti definizioni agevolate, nonché quelle concernenti risorse proprie UE, IVA riscossa all’importazione e aiuti di Stato da recuperare.

Pendenza della lite e requisiti temporali

La lite deve essere pendente al 24 aprile 2017 e non definita alla data di presentazione della domanda. Sono definibili le controversie con ricorso di primo grado notificato entro il 24 aprile 2017, le liti con sentenza di merito ancora impugnabile, quelle pendenti in rinvio o con termini di riassunzione ancora in corso. Sono escluse le liti già esaurite da giudicato o da sentenza di cassazione senza rinvio, nonché quelle già definite con mediazione o conciliazione.

Domanda di definizione e termine

La domanda va presentata dall’originario ricorrente o da chi sia subentrato nella legittimazione, utilizzando il modello approvato dall’Agenzia. Per ciascuna controversia autonoma, intesa come relativa a ciascun atto impugnato, va presentata una domanda distinta. Il termine ordinario del 30 settembre 2017, cadendo di sabato, slitta al 2 ottobre 2017. La domanda è esente da bollo e deve essere trasmessa telematicamente o tramite intermediario/Ufficio territoriale.

Determinazione degli importi dovuti

La definizione richiede, in via generale, il pagamento di tutti gli importi dell’atto impugnato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto, esclusi sanzioni collegate al tributo e interessi di mora. Se la lite riguarda solo interessi di mora o sanzioni non collegate al tributo, è dovuto il 40% degli importi contestati; se riguarda solo sanzioni collegate a tributi già definiti o pagati, non è dovuto alcun importo.

Scomputi e rapporti con la rottamazione dei carichi

Dall’importo lordo dovuto vanno sottratti gli importi già pagati in pendenza di giudizio e quelli dovuti per la definizione dei carichi affidati all’agente della riscossione ex art. 6 DL 193/2016, limitatamente alle somme di spettanza dell’Agenzia delle entrate. Non si rimborsano somme eventualmente eccedenti quanto dovuto per la definizione della lite. La definizione delle liti può coesistere con la definizione dei carichi, ma il contribuente che abbia aderito alla rottamazione può usufruire della chiusura delle liti solo unitamente a quella dei carichi.

Perfezionamento e pagamento rateale

La definizione si perfeziona con il pagamento integrale dell’importo netto dovuto, oppure della prima rata, e con la presentazione della domanda entro il 2 ottobre 2017; se non vi sono importi da versare, basta la domanda. Il pagamento rateale è ammesso solo se l’importo netto supera 2.000 euro per controversia autonoma e può avvenire in massimo tre rate: 40% entro il 2 ottobre 2017, 40% entro il 30 novembre 2017, 20% entro il 2 luglio 2018. È ammessa la compensazione tramite F24, nei limiti di legge.

Sospensione dei giudizi e dei termini di impugnazione

Le controversie definibili non si sospendono automaticamente, ma il contribuente può chiederne la sospensione: fino al 10 ottobre 2017 se intende aderire, e fino al 31 dicembre 2018 se ha già presentato domanda e versato quanto dovuto o la prima rata. Sono inoltre sospesi ope legis per sei mesi i termini di impugnazione e riassunzione in scadenza tra il 24 aprile e il 30 settembre 2017, con esclusione dei termini per il ricorso introduttivo e per la costituzione in giudizio. La sospensione opera solo per le liti definibili.

Diniego, impugnazione ed estinzione del giudizio

L’Ufficio verifica la regolarità della domanda e dei versamenti e, se ritiene insussistenti i presupposti, notifica un diniego motivato entro il 31 luglio 2018. Il diniego è impugnabile entro 60 giorni; se la lite era ancora impugnabile, il contribuente può impugnare insieme sentenza e diniego entro lo stesso termine. Per i giudizi sospesi fino al 31 dicembre 2018, in mancanza di istanza di trattazione entro tale data il processo si estingue automaticamente; le spese restano a carico di chi le ha anticipate.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.