Cassazione Civile, Ordinanza n. 38151/2022 del 30/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dall'INPS nei confronti della società committente, ritenuta obbligata in solido, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, per contributi previdenziali e assistenziali non versati dall'appaltatrice. In primo grado l'opposizione della società aveva portato alla revoca del decreto, ritenendosi maturata la decadenza biennale prevista dall'art. 29, poiché l'azione era stata proposta oltre due anni dalla cessazione dell'appalto. La Corte d'appello, invece, ha escluso l'applicabilità di tale decadenza all'azione dell'INPS e ha ritenuto non maturata la prescrizione, rideterminando l'importo dovuto. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la società ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003 e degli artt. 12 e 14 preleggi, sostenendo che il termine di decadenza biennale dovesse applicarsi anche all'ente previdenziale, poiché la norma non prevede espressamente un'esclusione per gli enti previdenziali, a differenza della previgente disciplina.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, aderendo ai precedenti di legittimità che escludono l'applicabilità all'azione degli enti previdenziali del termine di decadenza biennale previsto dall'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003. La Corte ha ribadito che l'obbligazione contributiva è autonoma e distinta dall'obbligo retributivo, ha natura indisponibile ed è finalizzata al finanziamento della gestione assicurativa previdenziale; pertanto non sarebbe coerente consentire che, pur essendo stata tempestivamente azionata la pretesa retributiva, si paralizzi la pretesa contributiva solo per il decorso del biennio dalla cessazione dell'appalto. La società ricorrente è stata quindi condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 29 d.lgs. n. 276/2003
Il termine di due anni dalla cessazione dell'appalto non si applica all'azione promossa dagli enti previdenziali, che restano soggetti alla sola prescrizione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Viene invocato come parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto nel ricorso.
artt. 12 e 14 delle Preleggi
Sono richiamati dalla ricorrente come criteri ermeneutici per sostenere l'estensione della decadenza anche all'INPS.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato in relazione all'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza.
Massime di principio
- L'obbligazione contributiva verso l'ente previdenziale è autonoma e distinta dall'obbligazione retributiva del datore di lavoro o dell'appaltatore, pur essendo connessa al medesimo rapporto di lavoro.
- Il termine di decadenza biennale previsto dall'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 per le azioni del lavoratore o dei soggetti tutelati non si estende all'azione dell'ente previdenziale, che resta assoggettata alla prescrizione.
- Quando la disciplina mira a rafforzare la tutela previdenziale del lavoratore, l'interpretazione non può spezzare il collegamento funzionale tra retribuzione dovuta e contribuzione obbligatoria, pena un vulnus alla protezione assicurativa.
- In materia di responsabilità solidale negli appalti, la pretesa contributiva dell'INPS non può essere paralizzata dal solo decorso del biennio dalla cessazione dell'appalto se la retribuzione è stata o può essere validamente azionata nei termini previsti per il credito di lavoro.
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