Cassazione Penale, Ordinanza n. 13791/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado concedendo la sospensione condizionale della pena, ma confermando la responsabilità per guida in stato di ebbrezza aggravata dall'aver causato un incidente in orario notturno. Con il primo motivo ha dedotto l'erroneità della qualificazione della nullità derivante dalla mancata notifica del decreto penale di condanna sia all'imputato sia al codifensore, sostenendo l'illegittimità della sanatoria per effetto della richiesta di giudizio abbreviato. Con il secondo motivo ha lamentato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la Corte di appello aveva correttamente verificato la presentazione dell'atto di opposizione, cui si riconnettono gli effetti sananti della nullità, e che, in ogni caso, nel giudizio abbreviato la richiesta determina la sanatoria delle nullità non assolute ai sensi dell'art. 438, comma 6-bis, c.p.p. Ha reputato manifestamente infondato anche il secondo motivo, poiché il diniego delle attenuanti generiche era adeguatamente motivato in base alla gravità del fatto, al rigetto della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., alla tendenza a reiterare condotte penalmente rilevanti e all'assenza di elementi positivi allegati dall'imputato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 438, comma 6-bis, c.p.p.
"determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute"
La richiesta di giudizio abbreviato sana le nullità non assolute, sicché la doglianza sulla mancata notificazione del decreto penale non può essere accolta se la nullità risulta sanata nel procedimento.
art. 131-bis c.p.
Il giudice di merito può valorizzare la particolare gravità del fatto e gli indici negativi della condotta per negare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
art. 62-bis c.p.
Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere motivato dall'assenza di elementi di segno positivo; non è sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato, soprattutto dopo la riforma del 2008.
art. 616 c.p.p.
Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio abbreviato, la richiesta dell'imputato sana le nullità non assolute pregresse, con conseguente irrilevanza della censura che si fondi su vizi notificatori già coperti da sanatoria.
- La mancata notificazione del decreto penale di condanna non è di per sé decisiva se l'atto di opposizione è stato comunque presentato e la nullità risulta così sanata secondo i principi di legittimità applicabili.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice motivi sulla gravità concreta del fatto, sulla presenza di elementi negativi della condotta e sull'assenza di circostanze positive addotte dalla difesa.
- Ai fini della concessione delle attenuanti generiche, il solo stato di incensuratezza non è sufficiente; occorre la presenza di concreti elementi favorevoli che rendano meritevole la diminuzione di pena.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende prevista dall'art. 616 c.p.p.
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