Sentenza n. 684/2026 - Milano, Sezione 4
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato sull’istanza ex art. 103 del d.l. 19.05.2000 n. 34, per i settori di cui al co. 3 – lettera b e c del medesimo articolo, presentata da -OMISSIS- in data 23.07.2020, id. n. -OMISSIS-; nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso e per il risarcimento del danno da ritardo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di emersione del lavoro irregolare presentata il 23 luglio 2020
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto un’azione ai sensi dell’art. 117 c.p.a. per ottenere la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Interno - Sportello unico per l’immigrazione di Milano sulla domanda di emersione del lavoro irregolare presentata il 23 luglio 2020 ai sensi dell’art. 103 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, nonché l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere con un atto espresso e il risarcimento del danno da ritardo. Nel corso del giudizio l’amministrazione ha documentato che il procedimento era stato già definito con un provvedimento espresso di diniego adottato l’8 maggio 2024, anteriormente alla notificazione del ricorso, depositato il 27 dicembre 2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato d’ufficio l’inammissibilità del ricorso per carenza di uno dei presupposti dell’azione avverso il silenzio. Al momento della proposizione del ricorso l’inadempimento dell’amministrazione non era più attuale né perdurante, poiché il procedimento era stato già concluso con un diniego espresso adottato molto tempo prima. La definizione negativa del procedimento ha quindi escluso la possibilità di accertare un obbligo di provvedere ancora sussistente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite in favore dell’amministrazione, liquidate in 1.500 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
L’azione avverso il silenzio presuppone che, al momento della sua proposizione, persista l’inerzia dell’amministrazione e che sussista ancora un obbligo di provvedere; se il procedimento è stato già definito con un provvedimento espresso, il ricorso è inammissibile.
art. 103 d.l. 19 maggio 2020, n. 34
Costituisce la base normativa dell’istanza di emersione del lavoro irregolare presentata dal ricorrente.
artt. 74 e 117 c.p.a.
Il giudizio è stato definito con sentenza in forma semplificata nell’ambito del rito relativo all’azione avverso il silenzio.
Massime di principio
- L’azione avverso il silenzio è ammissibile soltanto se, al momento della sua proposizione, perdura l’inerzia dell’amministrazione e permane l’obbligo di provvedere; la previa adozione di un provvedimento espresso, anche negativo, determina il venir meno di tale presupposto e comporta l’inammissibilità del ricorso.
- La definizione del procedimento amministrativo con un provvedimento espresso anteriore alla notificazione dell’azione ex art. 117 c.p.a. esclude la possibilità di chiedere al giudice l’accertamento dell’obbligo di provvedere, indipendentemente dal contenuto favorevole o sfavorevole dell’atto.
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