Cassazione Penale, Sentenza n. 9476/2025 del 07/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma delle condanne di merito deducendo, in sintesi: per Cerra vizi di motivazione e violazione di legge per vari capi (in particolare l'insufficienza e la contraddittorietà delle prove basate sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Umberto Egidio Muraca e Luciano Arzente; presunte discrepanze con altri collaboratori come Giovanni Cortese; contestazione della qualificazione giuridica dei fatti, invocando la riqualificazione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni; mancanza di prova dell'aggravante "metodo mafioso" e della riconducibilità al 416-bis; errori nel riconoscimento o meno delle attenuanti generiche e nella commisurazione della pena). Per Paradiso si è contestata la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori, sostenendo l'inidoneità delle stesse a fondare la gravità indiziaria, l'erronea valutazione come confessioni stragiudiziali e richiamando precedenti decisioni che avrebbero dimostrato l'inattendibilità del collaboratore Muraca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di entrambi gli imputati e ha confermato la congruità della motivazione della Corte di Appello. Il Supremo Collegio ha ritenuto che i giudici di merito avessero correttamente valutato l'attendibilità dei collaboratori Muraca e Arzente, riscontrando le loro dichiarazioni tra loro e con elementi oggettivi (segni di spari, dichiarazioni delle vittime, riscontri fattuali). Sono state ritenute correttamente deliberate la qualificazione dei reati (tentata estorsione, danneggiamento, violazioni sulle armi, ricettazione) e l'applicazione delle aggravanti connesse all'art. 416-bis.1 (uso del metodo mafioso) e all'appartenenza ad associazione mafiosa ai fini dell'art. 628/629. Respinti i profili di vizio di motivazione che avrebbero richiesto una rivalutazione probatoria (il giudice di legittimità non è un giudice del fatto). Sono state dichiarate inammissibili o manifestamente infondate le doglianze relative a prove, contraddizioni e valutazione della personalità dei collaboratori. Conseguenze processuali: condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento di cassazione, ciascuno al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; rigettata la richiesta di rifusione delle spese del grado in favore della parte civile per mancata partecipazione alla discussione orale.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen.
Regola la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano correttamente valutato credibilità, coerenza, specificità, costanza e spontaneità delle dichiarazioni di Muraca e Arzente e i riscontri reciproci
art. 416-bis cod. pen.
Ritenuta l'appartenenza o il collegamento a organizzazione di tipo 'ndranghetistico (cosche indicate) in relazione alla partecipazione dei condannati alle condotte aggravate
art. 416-bis.1 cod. pen. (ex art. 7 legge 203/91)
Applicata l'aggravante per l'uso del "metodo mafioso": la Corte ha stabilito che le modalità esecutive (colpi d'arma da fuoco, richiesta di "contributi", omertà delle vittime) erano idonee a evocare la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso
art. 628 e art. 629 cod. pen.
Riguardano estorsione e le aggravanti; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione delle aggravanti previste (anche quella collegata all'appartenenza ad associazione mafiosa, ex art. 628 comma 3 n. 3)
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha giudicato insindacabile la discrezionalità del giudice del merito nella commisurazione della pena quando motivata con i criteri richiamati
art. 62-bis cod. pen.
Circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto legittimo il diniego motivato dal giudice del merito in rapporto alla gravità delle condotte
art. 616 cod. proc. pen.
Previsione di sanzioni pecuniarie per i ricorrenti in caso di inammissibilità; la Corte ha condannato ciascun ricorrente al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende valutando i profili di colpa
legge 497/74 (norme sulle armi)
Riferimento normativo per i reati concernenti armi; la Corte ha confermato le qualificazioni penali su reati connessi all'uso e alla detenzione di armi
Massime di principio
- La valutazione della credibilità dei collaboratori di giustizia può fondare una condanna se il giudice di merito motiva positivamente su specificità, coerenza, costanza e riscontri obiettivi; la Cassazione non sostituisce tale valutazione salvo manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione
- Le confessioni stragiudiziali riferite da collaboratori possono avere valore confessorio se la fonte che le riferisce è ritenuta attendibile e la spontaneità/genuinità della confessione è valutata e non sussistono indizi di costrizione o autocalunnia
- L'aggravante dell'uso del "metodo mafioso" può essere riconosciuta quando le modalità dell'azione sono concretamente idonee a suscitare la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso, anche se non si dimostra che l'agente abbia manifestato esplicitamente la sua appartenenza all'associazione
- L'aggravante prevista dall'art. 628 comma 3 n. 3 (appartenenza ad associazione mafiosa) si concreta con la mera appartenenza dell'autore al sodalizio e non richiede che quest'ultimo abbia fatto intendere tale qualità alla vittima
- In Cassazione non sono ammissibili censure che in realtà chiedono una rivalutazione del fatto o della persuasività delle singole prove; i motivi devono riguardare la mancanza, la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione
- Richieste generiche (es. sul riconoscimento delle attenuanti generiche) senza puntuale deduzione probatoria o motivazionale sono inammissibili
- La parte civile che non interviene alla discussione orale nel giudizio di cassazione potrebbe non ottenere la rifusione delle spese del grado
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