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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9476/2025 del 07/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la conferma delle condanne di merito deducendo, in sintesi: per Cerra vizi di motivazione e violazione di legge per vari capi (in particolare l'insufficienza e la contraddittorietà delle prove basate sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Umberto Egidio Muraca e Luciano Arzente; presunte discrepanze con altri collaboratori come Giovanni Cortese; contestazione della qualificazione giuridica dei fatti, invocando la riqualificazione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni; mancanza di prova dell'aggravante "metodo mafioso" e della riconducibilità al 416-bis; errori nel riconoscimento o meno delle attenuanti generiche e nella commisurazione della pena). Per Paradiso si è contestata la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori, sostenendo l'inidoneità delle stesse a fondare la gravità indiziaria, l'erronea valutazione come confessioni stragiudiziali e richiamando precedenti decisioni che avrebbero dimostrato l'inattendibilità del collaboratore Muraca.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di entrambi gli imputati e ha confermato la congruità della motivazione della Corte di Appello. Il Supremo Collegio ha ritenuto che i giudici di merito avessero correttamente valutato l'attendibilità dei collaboratori Muraca e Arzente, riscontrando le loro dichiarazioni tra loro e con elementi oggettivi (segni di spari, dichiarazioni delle vittime, riscontri fattuali). Sono state ritenute correttamente deliberate la qualificazione dei reati (tentata estorsione, danneggiamento, violazioni sulle armi, ricettazione) e l'applicazione delle aggravanti connesse all'art. 416-bis.1 (uso del metodo mafioso) e all'appartenenza ad associazione mafiosa ai fini dell'art. 628/629. Respinti i profili di vizio di motivazione che avrebbero richiesto una rivalutazione probatoria (il giudice di legittimità non è un giudice del fatto). Sono state dichiarate inammissibili o manifestamente infondate le doglianze relative a prove, contraddizioni e valutazione della personalità dei collaboratori. Conseguenze processuali: condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento di cassazione, ciascuno al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; rigettata la richiesta di rifusione delle spese del grado in favore della parte civile per mancata partecipazione alla discussione orale.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Regola la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano correttamente valutato credibilità, coerenza, specificità, costanza e spontaneità delle dichiarazioni di Muraca e Arzente e i riscontri reciproci

  • art. 416-bis cod. pen.

    Ritenuta l'appartenenza o il collegamento a organizzazione di tipo 'ndranghetistico (cosche indicate) in relazione alla partecipazione dei condannati alle condotte aggravate

  • art. 416-bis.1 cod. pen. (ex art. 7 legge 203/91)

    Applicata l'aggravante per l'uso del "metodo mafioso": la Corte ha stabilito che le modalità esecutive (colpi d'arma da fuoco, richiesta di "contributi", omertà delle vittime) erano idonee a evocare la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso

  • art. 628 e art. 629 cod. pen.

    Riguardano estorsione e le aggravanti; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione delle aggravanti previste (anche quella collegata all'appartenenza ad associazione mafiosa, ex art. 628 comma 3 n. 3)

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha giudicato insindacabile la discrezionalità del giudice del merito nella commisurazione della pena quando motivata con i criteri richiamati

  • art. 62-bis cod. pen.

    Circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto legittimo il diniego motivato dal giudice del merito in rapporto alla gravità delle condotte

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Previsione di sanzioni pecuniarie per i ricorrenti in caso di inammissibilità; la Corte ha condannato ciascun ricorrente al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende valutando i profili di colpa

  • legge 497/74 (norme sulle armi)

    Riferimento normativo per i reati concernenti armi; la Corte ha confermato le qualificazioni penali su reati connessi all'uso e alla detenzione di armi

Massime di principio

  • La valutazione della credibilità dei collaboratori di giustizia può fondare una condanna se il giudice di merito motiva positivamente su specificità, coerenza, costanza e riscontri obiettivi; la Cassazione non sostituisce tale valutazione salvo manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione
  • Le confessioni stragiudiziali riferite da collaboratori possono avere valore confessorio se la fonte che le riferisce è ritenuta attendibile e la spontaneità/genuinità della confessione è valutata e non sussistono indizi di costrizione o autocalunnia
  • L'aggravante dell'uso del "metodo mafioso" può essere riconosciuta quando le modalità dell'azione sono concretamente idonee a suscitare la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso, anche se non si dimostra che l'agente abbia manifestato esplicitamente la sua appartenenza all'associazione
  • L'aggravante prevista dall'art. 628 comma 3 n. 3 (appartenenza ad associazione mafiosa) si concreta con la mera appartenenza dell'autore al sodalizio e non richiede che quest'ultimo abbia fatto intendere tale qualità alla vittima
  • In Cassazione non sono ammissibili censure che in realtà chiedono una rivalutazione del fatto o della persuasività delle singole prove; i motivi devono riguardare la mancanza, la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione
  • Richieste generiche (es. sul riconoscimento delle attenuanti generiche) senza puntuale deduzione probatoria o motivazionale sono inammissibili
  • La parte civile che non interviene alla discussione orale nel giudizio di cassazione potrebbe non ottenere la rifusione delle spese del grado

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