Cassazione Civile, Ordinanza n. 32596/2022 del 04/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un’azione revocatoria ordinaria proposta da un creditore per far dichiarare inefficace nei propri confronti la donazione, compiuta dal debitore a favore del figlio, di una quota di partecipazione al capitale di una S.r.l. Il creditore deduceva di essere titolare di un credito di circa 40.000 euro, risultante da decreto ingiuntivo, e di non aver potuto soddisfarsi sul patrimonio del debitore, risultato incapiente. Il tribunale accoglieva la domanda e la corte d’appello confermava, condannando inoltre l’appellante alle spese e a una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. Nel ricorso per cassazione il debitore deduceva: 1) violazione dell’art. 2901 c.c. per difetto di prova dell’eventus damni, sostenendo che la documentazione prodotta non dimostrasse l’incapienza del patrimonio e che occorresse una relazione notarile; 2) violazione degli artt. 92 e 96 c.p.c., sostenendo che vi fosse soccombenza reciproca e che quindi le spese andassero compensate, oltre a contestare i presupposti della condanna per responsabilità processuale aggravata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, sotto l’apparente veste della violazione di legge, mirava a un nuovo apprezzamento del fatto e delle prove sull’eventus damni, giudizio riservato al merito; in ogni caso lo ha reputato infondato, richiamando il principio per cui l’eventus damni ricorre anche quando l’atto dispositvo renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, e osservando che la corte territoriale aveva valorizzato il verbale di pignoramento e le visure patrimoniali, mentre il debitore non aveva dimostrato l’ampiezza del patrimonio residuo. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo: non vi era soccombenza reciproca perché il creditore era risultato integralmente vittorioso nel merito, e la compensazione delle spese resta rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito; quanto all’art. 96 c.p.c., la corte territoriale aveva motivato la sanzione con l’abuso consapevole della tutela processuale per appello palesemente infondato, censura che il ricorrente aveva contestato solo in modo generico. La Corte non ha statuito sulle spese per mancanza di prova del perfezionamento della notifica del controricorso ed ha dato atto dell’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
L’azione revocatoria ordinaria presuppone che l’atto dispositivo renda più difficile o incerta la soddisfazione del credito; non è necessario che il patrimonio del debitore sia totalmente azzerato.
art. 92 c.p.c.
La compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e la sua mancata applicazione non è censurabile in cassazione nei limiti prospettati dalla parte soccombente.
art. 96 c.p.c.
Può essere applicata una condanna equitativa per abuso consapevole della tutela processuale, quando l’impugnazione sia palesemente infondata.
art. 24 Cost.
La tutela del diritto di difesa non prevale quando l’iniziativa processuale sia connotata da abuso e non risponda ai minimi di diligenza professionale.
artt. 175 e 127 c.p.c.
Il giudice deve evitare attività processuali inutili e defatiganti, privilegiando la ragionevole durata del processo.
art. 232 c.p.c.
La mancata risposta all’interrogatorio formale può produrre conseguenze confessorie valorizzabili dal giudice.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto dell’impugnazione proposta dopo il 30 gennaio 2013, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 sull’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nell’azione revocatoria ordinaria l’eventus damni sussiste anche quando l’atto di disposizione non esaurisca il patrimonio del debitore, ma ne renda più incerta o difficoltosa l’aggressione esecutiva.
- Il creditore deve provare che l’atto abbia inciso, in senso quantitativo o qualitativo, sulla garanzia patrimoniale; il debitore, per sottrarsi alla revocatoria, deve dimostrare che il patrimonio residuo sia ampiamente sufficiente a soddisfare il credito.
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, pur formalmente denunciando violazione di legge, miri a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti riservata al giudice di merito.
- La soccombenza va valutata con riguardo all’esito complessivo della lite: è totalmente vittoriosa la parte contro la quale la domanda avversaria sia stata respinta, anche se siano state disattese eccezioni processuali o difese accessorie.
- La compensazione delle spese è rimessa al giudice di merito e la sua mancata adozione non è di regola sindacabile in cassazione.
- La condanna ex art. 96 c.p.c. richiede una condotta processuale abusiva o gravemente infondata; una censura generica non è sufficiente a scalfire la motivazione che valorizzi il carattere palesemente infondato dell’impugnazione.
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