Cassazione Civile, Ordinanza n. 28967/2024 del 11/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
Una contribuente aveva impugnato dinanzi al giudice tributario una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione Unico 2006, deducendo la tardività della notifica della cartella. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva confermato la decisione. In cassazione, l'agente della riscossione ha censurato la sentenza d'appello perché non si era pronunciata sulla preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso originario per tardività, eccezione che risultava proposta fin dal primo grado e riproposta in appello. Il motivo è stato formalmente rubricato come violazione dell'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., ma sostanzialmente denunciava omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo, osservando che, nonostante la rubrica richiamasse l'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., la censura integrava un error in procedendo per omessa pronuncia, quindi deducibile ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; tale erronea qualificazione non precludeva l'ammissibilità del ricorso. Accertato che l'eccezione di tardività era stata ritualmente sollevata e non esaminata dal giudice d'appello, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, affinché decida preliminarmente sulla tempestività del ricorso introduttivo e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
Norma richiamata solo per descrivere la genesi della cartella derivante da controllo automatizzato della dichiarazione.
art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972
Norma richiamata solo per descrivere il controllo automatizzato alla base della cartella.
art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nella rubrica del motivo come norma relativa alla tempestività dell'impugnazione nel processo tributario.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La Corte qualifica il vizio denunciato come error in procedendo per omessa pronuncia, quindi riconducibile a questa ipotesi di ricorso.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La Corte osserva che il richiamo alla motivazione apparente non impedisce l'ammissibilità quando la censura sostanziale riguarda l'omessa pronuncia.
art. 112 c.p.c.
Norma violata per omessa pronuncia su una questione ritualmente devoluta al giudice di merito.
Massime di principio
- Quando una questione ritualmente devoluta al giudice di merito non viene esaminata, ricorre un vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., deducibile in cassazione come error in procedendo ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
- L'erronea indicazione del numero del motivo di ricorso non preclude l'ammissibilità della censura se dal contenuto dell'atto emerge chiaramente il vizio effettivamente denunciato.
- In presenza di un'eccezione preliminare di inammissibilità o tardività riproposta in appello e rimasta inesaminata, la sentenza va cassata con rinvio affinché il giudice di merito si pronunci in via prioritaria sulla questione pregiudiziale.
- Nel giudizio di cassazione il ricorrente deve dare conto, nel rispetto dell'autosufficienza, degli atti e delle difese da cui risulta la rituale devoluzione della questione rimasta priva di decisione.
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