Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28967/2024 del 11/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (riscossione)

La controversia

Una contribuente aveva impugnato dinanzi al giudice tributario una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione Unico 2006, deducendo la tardività della notifica della cartella. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva confermato la decisione. In cassazione, l'agente della riscossione ha censurato la sentenza d'appello perché non si era pronunciata sulla preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso originario per tardività, eccezione che risultava proposta fin dal primo grado e riproposta in appello. Il motivo è stato formalmente rubricato come violazione dell'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., ma sostanzialmente denunciava omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo, osservando che, nonostante la rubrica richiamasse l'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., la censura integrava un error in procedendo per omessa pronuncia, quindi deducibile ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; tale erronea qualificazione non precludeva l'ammissibilità del ricorso. Accertato che l'eccezione di tardività era stata ritualmente sollevata e non esaminata dal giudice d'appello, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, affinché decida preliminarmente sulla tempestività del ricorso introduttivo e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    Norma richiamata solo per descrivere la genesi della cartella derivante da controllo automatizzato della dichiarazione.

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972

    Norma richiamata solo per descrivere il controllo automatizzato alla base della cartella.

  • art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato nella rubrica del motivo come norma relativa alla tempestività dell'impugnazione nel processo tributario.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La Corte qualifica il vizio denunciato come error in procedendo per omessa pronuncia, quindi riconducibile a questa ipotesi di ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    La Corte osserva che il richiamo alla motivazione apparente non impedisce l'ammissibilità quando la censura sostanziale riguarda l'omessa pronuncia.

  • art. 112 c.p.c.

    Norma violata per omessa pronuncia su una questione ritualmente devoluta al giudice di merito.

Massime di principio

  • Quando una questione ritualmente devoluta al giudice di merito non viene esaminata, ricorre un vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., deducibile in cassazione come error in procedendo ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
  • L'erronea indicazione del numero del motivo di ricorso non preclude l'ammissibilità della censura se dal contenuto dell'atto emerge chiaramente il vizio effettivamente denunciato.
  • In presenza di un'eccezione preliminare di inammissibilità o tardività riproposta in appello e rimasta inesaminata, la sentenza va cassata con rinvio affinché il giudice di merito si pronunci in via prioritaria sulla questione pregiudiziale.
  • Nel giudizio di cassazione il ricorrente deve dare conto, nel rispetto dell'autosufficienza, degli atti e delle difese da cui risulta la rituale devoluzione della questione rimasta priva di decisione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.