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Sentenza

Sentenza n. 1084/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari: - del provvedimento di chiusura del procedimento prot. n. 0027932/2024 del 17 aprile 2024, a firma del Direttore del Servizio Territoriale del Basso Campidano, con il quale ARGEA Sardegna ha respinto la domanda n. 54210931488 di erogazione del contributo, relativa all'annualità 2021, a valere sulla Misura 13 del PSR Sardegna 2014/2020 “Pagamento compensativo per zone svantaggiate e/o montane”, presentata dal cedente signor Delussu Mario (CUAA: DLSMRA54P10E084Q) nel mese di aprile 2021 ed al quale è subentrata, a seguito di cessione dell’azienda ai sensi dell’art. 47, par. 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013, l’attuale ricorrente; - della determinazione prot. n. 7043 - rep. n. 202 del 14 aprile 2021 del Direttore del Servizio Territorio Rurale, Agro-Ambiente e Infrastrutture dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e delle “Ulteriori disposizioni per la presentazione e il finanziamento sub condizione delle domande di sostegno/pagamento” a valere sulla Misura 13 - Sottomisura 13.1. e Sottomisura 13.2. - approvate con la suddetta determinazione, nella parte in cui prevedono (punto 3.6.) un termine di 30 giorni per la compilazione e sottoscrizione della comunicazione di totale o parziale cessione dell'azienda ai sensi dell'articolo 8 del Reg. (UE) n. 809/2014; - di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente o, comunque, collegato, nel limitato interesse della ricorrente.

Giustizia amministrativa202400447

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di chiusura negativa del procedimento relativo alla domanda di contributo per l’annualità 2021 della Misura 13 del PSR Sardegna, nonché disposizioni che imponevano la comunicazione della cessione dell’azienda entro 30 giorni

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (agenzia erogatrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego del contributo compensativo previsto dalla Misura 13 del PSR Sardegna 2014/2020, riferito all’annualità 2021, deducendo la violazione e falsa applicazione delle disposizioni del bando, dell’art. 8 del Regolamento (UE) n. 809/2014, dell’art. 47, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell’art. 6 della l. n. 241/1990. La ricorrente sosteneva che il cedente avesse presentato la domanda di contributo e che la successiva cessione dell’azienda, con subentro della società negli impegni della misura, fosse stata validamente comunicata, contestando inoltre il mancato ricorso al soccorso istruttorio, il difetto di istruttoria e di motivazione, la violazione degli obiettivi del PSR e del principio di massima partecipazione. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990. L’amministrazione aveva negato il contributo ritenendo che la domanda originaria fosse stata presentata mediante un modulo riferito alla campagna 2015 anziché alla campagna 2021 e che la cessione dell’azienda fosse stata comunicata oltre il termine di 30 giorni previsto dalla lex specialis. In corso di giudizio ARGEA ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, affermando la giurisdizione del giudice ordinario. La controversia riguarda la mancata erogazione di un contributo i cui presupposti sono stabiliti direttamente dalla normativa europea e dal bando, senza criteri di selezione né procedure comparative. La Misura 13 prevede infatti un pagamento compensativo destinato a compensare costi aggiuntivi e mancati guadagni derivanti da vincoli naturali o specifici, e l’amministrazione è chiamata esclusivamente a verificare la sussistenza dei requisiti predeterminati. Anche le questioni relative alla validità della domanda originaria e alla tempestività della comunicazione della cessione costituiscono accertamenti di presupposti vincolati, non espressione di discrezionalità amministrativa o tecnica. Il Collegio ha respinto la tesi della ricorrente secondo cui la verifica della regolarità della domanda di subentro e l’eventuale attivazione del soccorso istruttorio avrebbero implicato discrezionalità: l’istruttoria, pur connotata da poteri pubblici di verifica, era finalizzata soltanto all’accertamento di requisiti normativamente e amministrativamente predeterminati. La qualificazione della controversia è stata effettuata considerando il petitum sostanziale e la causa petendi, con riguardo alla natura della posizione giuridica azionata. Trattandosi di diritto soggettivo e non di interesse legittimo, la cognizione spetta al giudice civile. Il giudizio può essere riproposto davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate per la complessità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riproposizione del giudizio davanti al giudice ordinario dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione, alle condizioni previste dalla norma.

  • art. 31 Regolamento (UE) n. 1305/2013

    Disciplina i pagamenti compensativi per zone montane o soggette a vincoli naturali significativi, diretti a compensare costi aggiuntivi e mancati guadagni.

  • art. 47, par. 2, Regolamento (UE) n. 1305/2013

    Consente, in caso di cessione totale o parziale dell’azienda durante il periodo di esecuzione dell’impegno, il subentro del cessionario nell’impegno per il restante periodo.

  • art. 49, par. 2, Regolamento (UE) n. 1305/2013

    È richiamato per rilevare che la misura non prevede criteri di selezione, con conseguente assenza di procedura comparativa.

  • art. 8 Regolamento (UE) n. 809/2014

    Disciplina gli effetti della cessione dell’azienda e il subentro negli impegni connessi al sostegno.

  • art. 6 l. n. 241/1990

    È stato invocato dalla ricorrente in relazione ai doveri istruttori dell’amministrazione, ma il TAR ha escluso che l’attività di verifica svolta introducesse discrezionalità ai fini del riparto di giurisdizione.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    È stato dedotto come vizio procedimentale per la gestione del preavviso di rigetto; la questione non è stata esaminata nel merito per il difetto di giurisdizione.

  • art. 7 dell’allegato 1 alla determinazione n. 24651 del 30 dicembre 2020

    Ai sensi dell’articolo 49, comma 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 la misura non prevede l’applicazione di criteri di selezione

    La disposizione conferma che la Misura 13 non opera mediante selezione comparativa, ma attraverso il riscontro dei requisiti previsti.

  • punto 4.3 dell’allegato 1 al decreto n. 985 del 1° aprile 2021

    Prevede l’obbligo di comunicare ad ARGEA la cessione dell’azienda entro 30 giorni dalla data della cessione; tale adempimento è stato qualificato come presupposto vincolato per l’erogazione del contributo.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a contributi pubblici, la giurisdizione spetta al giudice ordinario quando i presupposti per l’erogazione sono predeterminati dalla legge e dal bando e l’amministrazione deve limitarsi a verificarne la sussistenza, senza esercitare discrezionalità né svolgere una procedura comparativa.
  • La previsione di un’attività istruttoria o di verifica da parte dell’amministrazione non comporta, di per sé, la giurisdizione del giudice amministrativo: quando l’istruttoria è finalizzata esclusivamente all’accertamento di requisiti vincolati, la posizione del privato ha natura di diritto soggettivo.
  • I pagamenti compensativi diretti a ristorare costi aggiuntivi e mancati guadagni derivanti da vincoli naturali o specifici, in assenza di criteri di selezione e di attribuzione di vantaggi competitivi, sono oggetto di un’attività amministrativa vincolata; le relative controversie sulla spettanza del beneficio appartengono alla giurisdizione ordinaria.
  • Il riparto di giurisdizione deve essere determinato in base al petitum sostanziale, individuato attraverso la causa petendi e l’effettiva natura del rapporto giuridico dedotto, non soltanto in base alla formula della domanda o ai poteri istruttori formalmente esercitati dall’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieGiurisdizione e riparto
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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