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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21177/2023 del 18/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Potenza - sezione riesame che aveva annullato in parte l'ordinanza del GIP (11/11/2022) limitatamente al capo relativo all'art. 74 DPR 309/90 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, con ruolo di fornitore di cocaina) e aveva applicato ad Hasa Aldo la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Il Procuratore lamentava violazione di legge e vizi di motivazione per manifesta illogicità e omessa valutazione di elementi decisivi relativi alla sussistenza dei gravi indizi per il delitto ex art. 74 DPR 309/90: in particolare la mancata considerazione dell'uso di telefoni cellulari per contatti stabili tra gli associati, i vincoli parentali rafforzativi dei rapporti, la messa a disposizione di abitazioni per lo spaccio (per il filone eroina) e luoghi per la cocaina, la condivisione di mezzi di trasporto e l'utilizzo di altri sodali per gli spostamenti, nonché il quadro indiziario che attribuiva a Castellaneta ruolo di promotore/organizzatore/finanziatore e la rete di fornitori italiani e albanesi (tra cui Hasa Aldo). Il PM chiedeva di far valere la persistenza dei gravissimi indizi e, implicitamente o esplicitamente, il ripristino della misura più grave.

La decisione

La Corte ha ritenuto preliminarmente ammissibile il ricorso del Procuratore laddove esso prospettava la censura in ordine all'esclusione della gravità indiziaria, stante l'operatività della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., ma ha poi valutato la sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione. Infatti, su istanza del Pubblico Ministero, il GIP aveva revocato la misura cautelare applicata ad Hasa Aldo con provvedimento del 24/02/2023 per venir meno delle esigenze cautelari; in tale situazione l'interesse concreto e attuale del PM a rimuovere una lesione della libertà personale è venuto meno. La Corte ha richiamato i principi secondo cui l'interesse ad impugnare deve essere concreto e persistente sino alla decisione e che la decisione resa nella sede incidentale cautelare non vincola la successiva fase di merito. Per tali ragioni il ricorso non è stato deciso nel merito ma è caduto per sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente.

Norme richiamate

  • DPR 309/1990, art. 74

    Norma che disciplina l'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti; nel caso rappresenta il capo di imputazione originario per il quale si discuteva la gravità indiziaria

  • Codice di procedura penale, art. 275, comma 3

    Rilevata la presunzione applicabile ad alcuni reati in relazione alla necessità cautelare; la Corte ha richiamato che la contestazione dell'esclusione della gravità indiziaria può evocare la riviviscenza di tale presunzione se non è stata già superata

  • Codice di procedura penale, art. 591

    Principio generale sull'interesse ad impugnare: l'impugnazione richiede un interesse concreto e attuale dell'impugnante

  • Codice di procedura penale, art. 568, comma 4

    Richiamato in relazione alla necessità che l'interesse all'impugnazione persista sino alla decisione e sia diretto a rimuovere un'effettiva lesione

  • Disp. att. c.p.p., art. 173, comma 1

    Richiamato in ragione della forma e del contenuto del ricorso del P.M.; menzionato come norma di riferimento procedurale per la tematizzazione dei motivi

Massime di principio

  • L'impugnazione cautelare proposta dal Pubblico Ministero è ammissibile quando mira a contestare l'esclusione della gravità indiziaria, specie se relativa a reati per i quali opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3; tuttavia l'ammissibilità non basta: l'interesse all'impugnazione deve essere concreto e persistere sino alla decisione.
  • Se, dopo il deposito del ricorso, la misura cautelare viene revocata (o vengono meno le esigenze cautelari), il Pubblico Ministero può subire la sopravvenuta carenza di interesse e l'impugnazione può decadere per l'assenza di un pregiudizio attuale da rimuovere.
  • La valutazione sulla sussistenza dei gravi indizi richiede l'analisi organica di tutti gli indicatori (uso di mezzi di comunicazione per contatti stabili, vincoli personali/parentali, predisposizione di luoghi e mezzi per trasporto e deposito, ripartizione di ruoli tra i partecipanti, intercettazioni e attività di polizia giudiziaria). Omessi o insufficienti rilievi motivazionali su tali elementi possono costituire vizio di motivazione.
  • La decisione adottata nella fase incidentale cautelare non vincola la successiva fase di merito: il pubblico ministero potrà comunque riproporre la medesima qualificazione giuridica in sede di esercizio dell'azione (es. richiesta di rinvio a giudizio), ma l'assenza di interesse nella sede cautelare può comunque precludere l'appello incidentale già proposto.
  • Per il giudice del riesame è necessario spiegare compiutamente le ragioni per cui ritiene superati o assenti gli elementi indiziari di associazione: la mera contrapposizione di affermazioni generiche a rilievi probatori non è sufficiente a reggere una decisione che esclude la gravità indiziaria.

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