Sentenza n. 10759/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’annullamento a) della comunicazione di aggiudicazione prot. U.Clas. 06.01.0005968 del 15.04.2026 nella parte in cui la Stazione appaltante ha reso disponibile alla In Opera S.p.A. l’offerta tecnica della Umana S.p.A. in versione integralmente oscurata; b) per quanto occorrer possa, della determinazione direttoriale n. 1010 del 14.04.2026, nella parte in cui non reca alcuna determinazione espressa e motivata in ordine alla richiesta di oscuramento dell’offerta tecnica della Umana S.p.A. e nella parte in cui non dà conto della valutazione di sussistenza dei pretesi segreti tecnici e commerciali ai sensi dell’art. 35, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023; c) di ogni altro atto e/o provvedimento a questi presupposto, collegato, connesso, antecedente o successivo, ancorché non conosciuto, ivi inclusa, ove esistente, la dichiarazione di riservatezza resa da Umana S.p.A. ai sensi dell’art. 35, comma 4, lett. a), del Codice; nonché per la declaratoria del diritto della In Opera S.p.A. a prendere visione ed estrarre copia integrale dell’offerta tecnica (e dei relativi allegati) presentata dalla Umana S.p.A. nell’ambito della procedura di gara innanzi richiamata, ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 36/2023; e per la conseguente condanna della P.A. all’ostensione di detta documentazione, priva di omissis ed oscuramenti o, quantomeno, con oscuramenti ed omissis limitati ai soli profili effettivamente costituenti segreti tecnici e commerciali ex art. 35 del D.Lgs. n. 36/2023, qualora effettivamente sussistenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione di aggiudicazione nella parte in cui rendeva disponibile l’offerta tecnica dell’aggiudicataria in versione integralmente oscurata, nonché gli atti connessi relativi alla riservatezza
Esito
La controversia
L’impresa ricorrente ha impugnato la comunicazione di aggiudicazione nella parte in cui la stazione appaltante aveva osteso l’offerta tecnica dell’aggiudicataria in forma integralmente oscurata. Ha inoltre contestato, per quanto occorresse, la determinazione direttoriale nella parte in cui non conteneva una decisione espressa e motivata sulla richiesta di oscuramento e non dava conto della verifica dell’effettiva sussistenza di segreti tecnici e commerciali ai sensi dell’art. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 36/2023. È stata chiesta la declaratoria del diritto di prendere visione ed estrarre copia integrale dell’offerta tecnica e dei relativi allegati, o comunque con oscuramenti limitati ai soli contenuti realmente qualificabili come segreti tecnici e commerciali, nonché la condanna dell’amministrazione all’ostensione.
La decisione
Nel corso del giudizio, l’amministrazione ha depositato il documento richiesto nella versione integrale e non oscurata, sebbene esclusivamente per le esigenze difensive del processo. Il TAR ha ritenuto che tale ostensione avesse pienamente soddisfatto l’interesse sostanziale azionato dalla ricorrente e ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., senza esaminare nel merito le censure relative all’oscuramento dell’offerta e alla valutazione dei segreti tecnici e commerciali. Le spese di lite sono state compensate per giusti motivi, in considerazione delle peculiari circostanze che avevano determinato la soddisfazione dell’interesse della ricorrente.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La cessazione della materia del contendere è stata dichiarata perché, nel corso del giudizio, l’amministrazione ha depositato la documentazione richiesta in versione integrale e non oscurata, soddisfacendo pienamente l’interesse azionato.
art. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 36/2023
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La disposizione è stata indicata come parametro relativo alla valutazione della sussistenza di segreti tecnici e commerciali, ma il giudice non ha esaminato nel merito tale questione a seguito della cessazione della materia del contendere.
artt. 35 e 36 d.lgs. n. 36/2023
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Le disposizioni sono state richiamate dalla ricorrente quale fondamento del diritto di accesso all’offerta tecnica, ma il giudice non ha deciso nel merito la domanda di accesso.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio instaurato per ottenere l’ostensione di documenti di gara, l’amministrazione deposita la documentazione richiesta in versione integrale e non oscurata, l’interesse sostanziale del ricorrente può ritenersi pienamente soddisfatto e il giudizio va dichiarato cessato ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- La cessazione della materia del contendere impedisce l’esame nel merito delle censure relative alla legittimità degli oscuramenti e alla sussistenza dei segreti tecnici e commerciali, quando l’ostensione intervenuta abbia integralmente soddisfatto la pretesa azionata.
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