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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10520/2023 del 19/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un’istanza di rimborso IRPEF presentata da un lavoratore distaccato in Italia per l’anno 2010, fondata sulla dedotta residenza fiscale spagnola, sulla permanenza in Italia inferiore a 183 giorni e sul fatto che i redditi da lavoro dipendente sarebbero stati assoggettati a imposizione in Spagna secondo la Convenzione Italia-Spagna contro le doppie imposizioni. L’Agenzia non rispondeva, formando un diniego tacito. In primo grado il ricorso del contribuente veniva dichiarato inammissibile per asserita carenza probatoria; in appello la decisione veniva riformata con riconoscimento del diritto al rimborso. In cassazione l’Agenzia deduceva, con due motivi, violazione dell’art. 132 c.p.c. per avere la CTR ritenuto provata la residenza fiscale spagnola e la conformità della documentazione prodotta, e violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 27, comma 2, della Convenzione Italia-Spagna, sostenendo che il documento fiscale prodotto non fosse quello richiesto dalla Convenzione per legittimare il rimborso.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la CTR aveva adeguatamente valorizzato la certificazione dell’autorità fiscale spagnola, riconoscendone la riferibilità all’Agencia Estatal de Administracion Tributaria e la idoneità probatoria richiesta dalla Convenzione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché sotto la veste della violazione di legge mirava in realtà a un riesame del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità salvo vizi motivazionali nei ristretti limiti oggi consentiti. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell’Agenzia alle spese di lite e senza applicazione dell’ulteriore contributo unificato per l’amministrazione soccombente ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    La censura ex art. 132 c.p.c. è stata ritenuta infondata perché la motivazione della sentenza di merito è stata considerata congrua e sufficiente quanto alla prova della residenza fiscale e dei presupposti del rimborso.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È stato richiamato come parametro del dedotto error in procedendo, ma la Corte ha escluso il vizio denunciato.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente applicato le regole sull’onere della prova, reputando sufficiente la documentazione prodotta dal contribuente a dimostrare i presupposti del rimborso.

  • art. 27, secondo comma, Convenzione Italia-Spagna contro le doppie imposizioni, ratificata con L. 29 settembre 1980, n. 663

    La certificazione rilasciata dall’autorità fiscale spagnola è stata ritenuta idonea a soddisfare la prova convenzionalmente richiesta per il rimborso delle ritenute subite in Italia sui redditi di lavoro dipendente.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La doglianza formalmente prospettata come violazione di legge è stata giudicata inammissibile perché diretta a ottenere un nuovo esame del materiale probatorio.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha escluso la sua applicazione in ragione della soccombenza di un’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nelle controversie sul rimborso di ritenute operate in Italia su redditi di lavoratore distaccato, il giudice di merito può ritenere sufficiente, ai fini della prova dei presupposti convenzionali, una certificazione rilasciata dall’autorità fiscale estera se essa è obiettivamente riconducibile a tale autorità e contiene gli elementi essenziali di autenticità e riferibilità.
  • In cassazione non è consentito censurare, sotto l’apparente profilo della violazione di legge, la valutazione di attendibilità, concludenza e sufficienza delle prove compiuta dal giudice di merito, quando la doglianza mira in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio.
  • La deduzione di violazione dell’art. 2697 c.c. è pertinente solo quando il giudice abbia invertito o erroneamente distribuito l’onere della prova; non è invece uno strumento per contestare la valutazione delle prove già acquisite.
  • La motivazione del giudice di merito è immune da censura quando dà conto, in modo congruo, della riconducibilità del documento all’autorità competente e dell’esistenza di tutti i presupposti fattuali richiesti dalla disciplina convenzionale per il rimborso.
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Come è indicizzato

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