Cassazione Penale, Ordinanza n. 18502/2025 del 16/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna del Tribunale per il reato contestato, deducendo un unico motivo articolato cumulativamente in violazione ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione. La censura riguardava il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che il giudice di merito non avrebbe correttamente valutato le modalità della condotta, il grado di colpevolezza e l'entità del danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché le doglianze si limitavano a riproporre questioni già esaminate e motivate dal giudice di merito. È stata ritenuta sufficiente la motivazione che escluda anche uno solo dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis c.p.; nel caso concreto la Corte territoriale aveva negato il beneficio valorizzando la natura dei pregiudizi penali dell'autore. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 76, comma 3, d.lgs. 06 settembre 2022, n. 159
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; il testo non specifica oltre il contenuto della fattispecie concreta.
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto è esclusa quando la motivazione del giudice dia conto dell'assenza anche di uno solo dei presupposti richiesti dalla norma, ritenuti decisivi.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è sufficiente una motivazione che evidenzi l'assenza anche di uno solo dei requisiti richiesti dall'art. 131-bis c.p., essendo tale elemento di per sé decisivo.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure di merito già specificamente vagliate e disattese dal giudice territoriale, senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione impugnata.
- La valutazione sulla particolare tenuità del fatto può essere legittimamente negata valorizzando la natura dei precedenti o dei pregiudizi penali del soggetto, se tale rilievo è posto a sostegno della non meritevolezza del beneficio.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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