Sentenza n. 4177/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento a) della determinazione n. 664 del 30.03.2026 del Dirigente della Direzione 5 del Comune di Pozzuoli, avente ad oggetto: “Contributo per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno conseguenti agli eventi sismici del maggio 2024 e marzo 2025 - art. 9 novies d.l. 76/24 convertito, con modificazioni, con l. 111/24 e d.l. 65/25 convertito, con modificazioni, con l. 101/25 e Decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto col Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 13.12.24 rubricato ‘misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili’ (pubb. G.U. nr. 6 del 09.01.25) – approvazione graduatoria delle istanze pervenute”, con la quale, a seguito di valutazioni discrezionali in materia urbanistica/edilizia, rigetta le domande prat. n. 098/2025/CRI (prot. n. 103244 del 16.10.2025) e prat. n. 102/2025/CRI (prot. n. 103361 del 16.10.2025), indicate nell’allegata graduatoria complessiva; b) dei provvedimenti del Dirigente della Direzione 5 del Comune di Pozzuoli n. 49946 del 09.04.2026 e n. 49840 del 09.04.2026, con i quali, a seguito di valutazioni discrezionali in materia urbanistica/edilizia, sono state rigettate le istanze di ammissione al contributo per il sub 7 prat. n. 098/2025/CRI (prot. n. 103244 del 16.10.2025) e per il sub. 8 prat. n. 102/2025/CRI (prot. n. 103361 del 16.10.2025) indicate nell’allegata graduatoria complessiva, formulate dai ricorrenti ex art. 9 novies del D.L. n. 76/24, così come modificato dalla l. 111/24 ed integrato dal D.L. n. 65/25 conv. con L. 101/25; c) In subordine ed in parte qua del Decreto Interministeriale emanato in data 13.12.2024 dal Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, rubricato “Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili”, nella parte in cui: c 1) non prevede l’autonoma erogazione del contributo per la riparazione delle unità immobiliari con difformità conformi al piano urbanistico ed al piano paesaggistico; c 2) non prevede l’autonoma erogazione del contributo per la riparazione delle parti comuni degli edifici condominiali, previa verifica dello stato legittimo del fabbricato ex art. 9 bis del DPR 380/2001, rispetto al contributo previsto per le unità immobiliari di proprietà privata; e) di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso, conseguente e collegato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Dinieghi comunali di ammissione a contributi per la riparazione e riqualificazione sismica di un edificio residenziale inagibile e, in via subordinata, decreto interministeriale nella parte relativa al contributo per parti comuni e unità con difformità sanabili
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la determinazione comunale di approvazione della graduatoria e i successivi provvedimenti di rigetto delle domande di contributo previste dall'art. 9-novies del d.l. n. 76/2024 e dal decreto interministeriale 13 dicembre 2024. L'edificio era stato dichiarato inagibile a seguito degli eventi sismici dei Campi Flegrei ed era stato presentato un progetto unitario per l'intero fabbricato. Il Comune aveva richiesto integrazioni documentali sullo stato legittimo degli immobili ai sensi dell'art. 9-bis del d.P.R. n. 380/2001; i ricorrenti sostenevano di avere adempiuto mediante autodichiarazioni, titoli di proprietà, planimetrie e titoli edilizi pregressi. I motivi dedotti consistevano nel difetto di istruttoria e di motivazione, per la genericità dei dinieghi; nell'errata applicazione dell'art. 9-bis del d.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 7 del decreto interministeriale; nella violazione dell'art. 9-bis, comma 1-ter, del d.P.R. n. 380/2001, poiché le eventuali difformità delle singole unità non avrebbero dovuto impedire il contributo per le parti comuni; nella contraddittorietà e disparità di trattamento rispetto all'ammissione di altre unità dello stesso edificio; nella violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e buona amministrazione; nonché, in via subordinata, nell'illegittimità del decreto interministeriale per la mancata previsione di un contributo autonomo per le parti comuni e per le unità con difformità sanabili, con prospettazione di una questione di legittimità costituzionale. È stata inoltre proposta domanda di accertamento della spettanza del contributo. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione amministrativa, sostenendo che il contributo fosse riconosciuto in presenza di presupposti vincolati e che la posizione dei richiedenti fosse di diritto soggettivo.
La decisione
Il TAR ha esaminato prioritariamente l'eccezione di giurisdizione e l'ha accolta, senza esaminare i motivi di merito. Il petitum sostanziale è stato individuato nell'ottenimento di una provvidenza economica prevista dalla legge, nonostante la formale impugnazione di atti amministrativi e la deduzione di profili urbanistico-edilizi. La disciplina dell'art. 9-novies del d.l. n. 76/2024 e del decreto interministeriale 13 dicembre 2024 è stata qualificata come tipica e vincolata: essa predetermina beneficiari, requisiti, interventi ammissibili, documentazione, criteri di calcolo, priorità e meccanismi di scorrimento. Il Comune deve quindi verificare la sussistenza dei requisiti legali e ordinare le domande secondo criteri normativamente fissati, senza effettuare una valutazione discrezionale comparativa. La presenza di una graduatoria, di risorse limitate o di accertamenti tecnici non trasforma il procedimento in esercizio di discrezionalità amministrativa. Anche la verifica dello stato legittimo dell'immobile rileva soltanto come requisito legale di accesso al contributo e non come autonomo esercizio di potestà urbanistico-edilizia. Pertanto, la controversia riguarda un diritto soggettivo patrimoniale e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. È stata esclusa anche la giurisdizione esclusiva amministrativa ex art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a., poiché la controversia non concerne un ordine edilizio, un titolo abilitativo o una sanzione urbanistica, ma la spettanza di somme. L'impugnazione subordinata del decreto interministeriale è stata ritenuta strumentale al medesimo risultato patrimoniale e quindi inidonea a mutare il riparto di giurisdizione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a., purché il giudizio sia riproposto davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese sono state integralmente compensate per l'esistenza di oscillazioni giurisprudenziali.
Norme richiamate
art. 9-novies d.l. 76/2024
Prevede il contributo per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili; la disciplina è stata qualificata come fonte di una provvidenza attribuita secondo presupposti predeterminati.
art. 11, comma 2, c.p.a.
Consente di riproporre il giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda.
art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.
La giurisdizione esclusiva in materia urbanistica ed edilizia richiede controversie concernenti atti e provvedimenti espressivi di potere autoritativo sull'uso e l'assetto del territorio; non si estende al diniego di un contributo post-sisma fondato su un requisito edilizio incidentale.
art. 9-bis d.P.R. 380/2001
Disciplina lo stato legittimo dell'immobile e la relativa documentazione; nel caso esaminato la verifica dello stato legittimo rileva come requisito vincolato per l'accesso al contributo, non come oggetto autonomo di esercizio del potere edilizio.
art. 9-bis, comma 1-ter, d.P.R. 380/2001
È stato invocato dai ricorrenti per sostenere l'autonomia dello stato legittimo delle parti comuni rispetto alle singole unità; il TAR non ha esaminato nel merito tale censura per difetto di giurisdizione.
art. 7 del decreto interministeriale 13 dicembre 2024
Predetermina documentazione, criteri di esame, priorità e modalità di ordinamento delle domande; tali criteri sono stati ritenuti vincolati e non espressivi di discrezionalità comparativa.
art. 3 l. 241/1990
È stato dedotto per il difetto di motivazione dei dinieghi; la censura non è stata esaminata per il difetto di giurisdizione.
Massime di principio
- La controversia sul riconoscimento o sulla quantificazione di un contributo post-sisma appartiene alla giurisdizione ordinaria quando la legge e la disciplina attuativa predeterminano beneficiari, requisiti, interventi ammissibili, criteri di calcolo e priorità, lasciando all'amministrazione la sola verifica dei presupposti legali.
- La presenza di una graduatoria, di risorse finanziarie limitate o di un meccanismo di scorrimento non radica di per sé la giurisdizione amministrativa: se l'ordine delle domande è stabilito da criteri normativi oggettivi e verificabili, la graduatoria costituisce una modalità tecnica di attuazione di posizioni soggettive omogenee e non una selezione discrezionale.
- La verifica dello stato legittimo dell'immobile ai sensi dell'art. 9-bis del d.P.R. n. 380/2001, quando è compiuta quale requisito per l'accesso a un contributo, costituisce accertamento di una condizione legale della provvidenza e non esercizio autonomo di potestà urbanistico-edilizia; la relativa controversia resta quindi devoluta al giudice ordinario.
- La giurisdizione esclusiva amministrativa in materia urbanistica ed edilizia non si estende alle controversie aventi a oggetto diritti patrimoniali relativi a contributi pubblici, quando il profilo urbanistico-edilizio sia soltanto incidentale e non vi sia stato esercizio di un potere autoritativo sull'uso o sull'assetto del territorio.
- Ai fini del riparto di giurisdizione rileva il petitum sostanziale, individuato in base alla causa petendi e all'intrinseca natura della posizione azionata, non la qualificazione formale della domanda come impugnazione di un atto amministrativo né il nomen delle censure dedotte.
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