Cassazione Penale, Sentenza n. 19639/2024 del 17/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la condanna per due contravvenzioni: capo a) utilizzo/consentimento di strutture senza certificato di collaudo statico (due strutture metalliche ancorate al fabbricato e un accesso metallico) e capo b) inottemperanza all'ordinanza sindacale prot. n. 158630 del 21/07/2015 che ordinava lo sgombero e la pulizia dell'immobile per ragioni di sicurezza pubblica. In appello il difensore deduceva: 1) per il capo a) l'assenza dell'elemento oggettivo perché le strutture sarebbero state realizzate prima del 1972 (quindi non soggette a collaudo statico) e la preesistenza sarebbe dimostrata dalla domanda di condono (legge n. 326/2003) del 10/10/2001; l'assenza dell'elemento soggettivo per lo stato di buona fede dell'imputato (ottantenne, incensurato), supportata dal rilascio di certificati di residenza comunali e dal fatto che nel 2015 abbia rimosso le strutture e pagato la sanzione amministrativa; 2) per il capo b) l'impossibilità materiale di ottemperare totalmente all'ordinanza poiché gli occupanti erano titolari di regolari contratti di locazione; il ricorrente avrebbe comunque adempiuto alle attività a lui spettanti e inviato inviti al rilascio; si prospettava, in ogni caso, la natura amministrativa della violazione e si contestava il valore probatorio dell'unico teste (che ispezionò l'immobile sei mesi dopo). Infine si chiedeva la dichiarazione di prescrizione dei reati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'impugnazione fosse stata proposta contro una sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria, per la quale l'appello non era esperibile; la Corte ha avuto riguardo al principio secondo cui un appello erroneamente proposto non si converte automaticamente in ricorso per cassazione se dall'atto non emerge chiaramente la volontà dell'impugnante di proporre il rimedio straordinario: dall'atto di appello esaminato è risultato invece che il ricorrente prospettava questioni di merito (insussistenza degli elementi del reato), doglianze non compatibili con il processo di legittimità, pertanto non è stata ammessa la conversione e il mezzo di impugnazione è stato dichiarato inammissibile. Per l'inammissibilità non è stato possibile valutare la questione della prescrizione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Legge n. 326 del 24 novembre 2003 (condono edilizio)
legge n. 326 del 24 novembre 2003
La difesa ha invocato la domanda di condono presentata nel 2001 come prova della preesistenza delle strutture e, quindi, come elemento che avrebbe escluso l'obbligo di collaudo statico successivo; la Corte non ha però valutato il merito della eccezione perché ha dichiarato inammissibile l'impugnazione
Ordinanza sindacale prot. n. 158630 del 21 luglio 2015
prot. n. 158630 del 21 luglio 2015
Atto amministrativo che ordinava lo sgombero e la pulizia dell'immobile per motivi di sicurezza pubblica e che ha costituito la base del capo b) dell'imputazione per inottemperanza all'ordine del sindaco
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 55830 del 08/10/2018 (Eliseo, Rv. 274624)
Sez. 5, n. 55830 del 08/10/2018, Eliseo, Rv. 274624
Principio applicato: l'appello erroneamente proposto avverso sentenza di condanna a pena pecuniaria non si converte automaticamente in ricorso per cassazione; è necessario valutare le reali intenzioni dell'impugnante e il contenuto dell'atto di gravame: se emergono questioni di merito tipiche del sindacato di merito, l'appello deve essere dichiarato inammissibile e non può essere convertito
Massime di principio
- Contro una sentenza che commina solo una pena pecuniaria bisogna verificare attentamente il rimedio esperibile: l'appello può essere inammissibile e la conversione in ricorso per cassazione non è automatica. Se l'intenzione è ricorrere per cassazione, l'atto deve manifestare chiaramente censure di diritto compatibili con il giudizio di legittimità.
- Se si vogliono sollevare questioni di merito (fatti, valutazione delle prove, esistenza degli elementi del reato), tali doglianze non sono adeguate per un ricorso per cassazione e, se proposte in un appello contro una sentenza pecuniaria, possono determinare l'inammissibilità dell'impugnazione.
- La prova della preesistenza di opere edilizie (es. domande di condono, documentazione storica) può essere determinante per escludere obblighi tecnici successivi (come il collaudo), ma tali questioni devono essere valutate nel merito con la documentazione idonea: in sede di impugnazione è fondamentale selezionare il corretto rimedio proceduralmente ammissibile per farle esaminare.
- Per la violazione di ordinanze sindacali (es. sgombero per sicurezza pubblica) rileva distinguere ciò che il proprietario poteva effettivamente fare rispetto a ciò che era di esclusiva responsabilità di occupanti/conduttori; documentare gli adempimenti materiali posti in essere e le comunicazioni fatte agli occupanti è essenziale per la difesa.
- La questione della prescrizione va tempestivamente dedotta e motivata con riferimento ai termini applicabili: se l'impugnazione viene dichiarata inammissibile per vizi formali o di rito, il giudice delle legittimità potrà non entrare nel merito della prescrizione.
- In sede di impugnazione è consigliabile mirare le doglianze al tipo di giudizio cui si aspira (merito vs legittimità) e, se si intende raggiungere la Corte di cassazione, predisporre un atto che contenga esplicite censure di diritto e non solo contestazioni di fatto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19624/2024 del 17/05/2024
- Sentenza penale · 17 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19625/2024 del 17/05/2024
- Sentenza penale · 17 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19627/2024 del 17/05/2024
- Sentenza penale · 17 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19628/2024 del 17/05/2024
- Sentenza penale · 17 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19629/2024 del 17/05/2024
- Sentenza penale · 17 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19630/2024 del 17/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →