Cassazione Civile, Ordinanza n. 03123/2026 del 12/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Il mutuatario aveva opposto il decreto ingiuntivo con cui gli era stato intimato il pagamento di una rilevante somma dovuta alla banca in forza di un contratto di mutuo ipotecario stipulato nel 2013. Sosteneva che il credito fosse inesigibile perché il mutuo sarebbe nullo per difetto di causa: la somma non sarebbe stata realmente concessa a lui, ma accreditata sul conto corrente di una società, senza suo consenso o autorizzazione, per estinguere pregresse esposizioni debitorie derivanti da un precedente mutuo e da scoperti di conto della società. Con il ricorso per cassazione deduceva, da un lato, violazione dell'art. 1813 c.c. e dell'art. 2697 c.c., affermando che mancava la disponibilità giuridica delle somme in capo al mutuatario e quindi mancava l'essenziale elemento del finanziamento a favore del medesimo; dall'altro, violazione degli artt. 1418 e 1325 c.c., sostenendo la nullità del contratto per difetto di elementi essenziali e di causa. La banca, resistendo, eccepiva anche l'inammissibilità della domanda restitutoria subordinata e l'inammissibilità del ricorso per doppia conforme, oltre a contestarne il merito.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto conforme a diritto la decisione di merito che aveva escluso la nullità del c.d. mutuo solutorio: la destinazione delle somme all'estinzione di pregresse passività non elimina la causa del mutuo né lo rende contrario a legge o ordine pubblico; l'accredito delle somme su conto corrente integra la datio rei giuridica necessaria al perfezionamento del mutuo, anche se poi le somme sono immediatamente utilizzate per ripianare debiti pregressi. Quanto alla doglianza relativa al fatto che l'accredito sarebbe avvenuto sul conto della società e non del ricorrente, la Corte l'ha riqualificata come censura motivazionale, ritenendola inammissibile per doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c. e, comunque, non specificamente dedotta come motivo di appello. Conseguentemente ha confermato il decreto ingiuntivo e ha condannato il ricorrente alle spese, oltre alle ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e al contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 1813 c.c.
La Corte ribadisce che il contratto di mutuo si perfeziona quando la somma è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario; l'accredito in conto corrente è sufficiente a integrare la datio rei giuridica.
art. 2697 c.c.
La censura del ricorrente sul mancato trasferimento della somma non supera la valutazione di merito e non scalfisce l'accertamento compiuto dai giudici di merito.
art. 1418 c.c.
Il mutuo destinato a ripianare debiti pregressi non è nullo per difetto di causa, non essendo contrario a norme imperative o all'ordine pubblico.
art. 1325 c.c.
Il contratto conserva i suoi elementi essenziali; la finalizzazione delle somme al pagamento di debiti preesistenti non incide sulla validità strutturale del mutuo.
art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
I motivi di ricorso sono stati scrutinati come dedotte violazioni di legge, ma ritenuti infondati.
art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c.
Richiamato nella proposta di definizione accelerata per l'incompatibilità dei motivi con la giurisprudenza costante della Corte.
art. 348-ter, co. 5, c.p.c.
La doglianza sul fatto che la somma sarebbe stata accreditata a soggetto terzo è stata reputata inammissibile per effetto della doppia conforme.
art. 380-bis c.p.c.
La Corte ha definito il giudizio in conformità alla proposta formulata ai sensi della procedura accelerata.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Essendo la decisione resa in conformità alla proposta, è stata applicata la condanna aggravata con pagamento di somme alla controparte e alla Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 474 c.p.c.
Le Sezioni Unite, richiamate dalla Corte, hanno affermato che il mutuo solutorio, in presenza dei requisiti di legge, costituisce titolo esecutivo.
Massime di principio
- Il mutuo solutorio è valido quando la somma mutuata sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario, anche mediante accredito su conto corrente, senza che rilevi la successiva o immediata destinazione a estinguere debiti pregressi verso la banca mutuante.
- La destinazione della somma mutuata al ripianamento di passività anteriori integra un motivo o un atto dispositivo ulteriore e distinto rispetto al contratto di mutuo, e non trasforma il mutuo in un negozio nullo per difetto di causa.
- Ai fini della validità del mutuo non è necessario che vi sia materiale consegna del denaro, essendo sufficiente che il mutuatario ne acquisti la disponibilità giuridica.
- La doglianza che investe l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito sulla concreta erogazione della somma non è scrutinabile in cassazione se si versa in ipotesi di doppia conforme, salvo specifiche eccezioni non dedotte.
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