Cassazione Penale, Ordinanza n. 12924/2026 del 08/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per il reato di detenzione/porto abusivo di arma ex art. 4 della legge n. 110 del 1985, con concessione delle attenuanti generiche, pena di mesi cinque e giorni dieci di arresto ed euro 867 di ammenda, oltre spese e confisca e distruzione dell'arma sequestrata. Con il ricorso per cassazione deduceva violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., lamentando la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso il beneficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la censura riproponeva questioni già esaminate dai giudici di merito. La motivazione della Corte di appello sull'esclusione dell'art. 131-bis c.p. è stata ritenuta sufficiente, poiché aveva valorizzato un elemento ostativo autonomamente decisivo, ossia i precedenti dell'imputato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
indicato come parametro del ricorso per inosservanza o erronea applicazione della legge penale
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
indicato come parametro del ricorso per manifesta illogicità della motivazione
art. 131-bis c.p.
causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; può essere esclusa con motivazione che evidenzi l'assenza di uno dei presupposti richiesti, ritenuto decisivo
art. 4 legge 18 aprile 1985, n. 110
norma incriminatrice per il reato contestato in concreto, relativo all'arma sequestrata
art. 616 c.p.p.
base per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Ai fini dell'esclusione della particolare tenuità del fatto, è sufficiente una motivazione che dia conto dell'assenza di anche uno solo dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis c.p., quando tale elemento sia autonomamente decisivo.
- Quando la sentenza di merito abbia già esaminato compiutamente la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p., la riproposizione in cassazione delle medesime doglianze può essere dichiarata inammissibile se non introduce reali vizi di legittimità.
- I precedenti dell'imputato possono costituire elemento ostativo al riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, se valorizzati dal giudice di merito in modo sufficiente.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- La censura di vizio motivazionale non è ammissibile quando si risolve in una mera richiesta di rivalutazione di questioni di merito già decise dal giudice territoriale.
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