Direttiva 2010/1
Direttiva 2010/1/UE della Commissione, dell’ 8 gennaio 2010 , che modifica gli allegati II, III e IV della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna la disciplina fitosanitaria dell’Unione modificando gli allegati II, III e IV della direttiva 2000/29/CE. L’intervento deriva dalla constatazione che l’Erwinia amylovora è ormai radicata nella provincia di Venezia e che alcune zone svizzere non mantengono più lo статус di zona protetta. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 28 febbraio 2010 e applicarle dal 1° marzo 2010.
Modifica degli allegati II, III e IV della direttiva 2000/29/CE in materia di misure fitosanitarie contro l’Erwinia amylovora e aggiornamento delle zone protette e dei requisiti di importazione.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea, in quanto destinatari dell’atto, e incide sulla disciplina fitosanitaria relativa ai vegetali e ai prodotti vegetali soggetti alla direttiva 2000/29/CE. L’intervento riguarda in particolare l’elenco delle zone protette e i requisiti particolari per determinate importazioni, con effetti su alcune regioni italiane (in particolare Veneto, con esclusione della provincia di Venezia dalle zone protette), su specifiche aree di altri Stati membri e sui rapporti con alcune regioni svizzere. Non introduce una disciplina autonoma, ma aggiorna gli allegati tecnici della direttiva madre per adeguarli alla situazione fitosanitaria accertata.
Direttiva 2010/1/UE della Commissione: modifica degli allegati II, III e IV della direttiva 2000/29/CE
La direttiva interviene nel quadro della disciplina fitosanitaria dell’Unione, aggiornata alla luce di nuovi accertamenti scientifici e amministrativi sull’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., organismo nocivo per i vegetali. Il provvedimento modifica gli allegati tecnici della direttiva 2000/29/CE per adeguare l’elenco delle zone protette e i requisiti di importazione, in particolare in relazione ad alcune aree italiane e svizzere.
Finalità e presupposti dell’intervento
La Commissione adotta la direttiva sulla base dell’articolo 14, secondo comma, lettere c) e d), della direttiva 2000/29/CE, dopo aver sentito gli Stati membri interessati. Dai considerando emerge che:
- alcune parti della regione Veneto erano state riconosciute come zone protette fino al 31 marzo 2010;
- l’ispezione della Commissione svolta in Italia dal 31 agosto all’11 settembre 2009 e l’indagine regionale svolta nel settembre-ottobre 2009 hanno evidenziato la presenza dell’organismo nocivo in 14 luoghi della provincia di Venezia rilevati consecutivamente almeno negli ultimi tre anni;
- le misure di eradicazione adottate dalle autorità italiane sono risultate inefficaci;
- il comitato fitosanitario permanente, nella riunione del 19 e 20 ottobre 2009, ha concluso che l’Erwinia amylovora deve essere considerata radicata nella provincia di Venezia;
- la normativa svizzera ha inoltre comportato la perdita dello status di zona protetta per i cantoni di Friburgo e Vaud dal 15 novembre 2009.
Ambito di applicazione materiale
La direttiva non introduce una disciplina generale nuova, ma modifica gli allegati II, III e IV della direttiva 2000/29/CE, che riguarda le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. Gli effetti riguardano:
- la classificazione delle zone protette;
- i requisiti fitosanitari applicabili a determinate importazioni;
- l’aggiornamento delle esclusioni territoriali rilevanti per alcuni Stati membri e regioni.
Modifiche agli allegati II e III: zone protette
Gli allegati II e III sono aggiornati per sostituire il testo delle colonne relative alle zone protette. La provincia di Venezia non figura più come zona protetta nei confronti dell’Erwinia amylovora. Rimane invece un elenco articolato di zone protette in diversi Stati membri e territori, tra cui:
- E, EE, F (Corsica), IRL;
- varie regioni italiane e specifiche esclusioni territoriali in Veneto e Lombardia;
- LV, LT, P;
- SI con esclusioni regionali;
- SK con esclusioni di singoli comuni;
- FI, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e Isole della Manica).
Le stesse modifiche sono replicate sia nell’allegato II, parte B, voce b), punto 2, sia nell’allegato III, parte B, punti 1 e 2.
Modifiche all’allegato IV: requisiti particolari per le importazioni
L’allegato IV, parte B, è modificato al punto 21 e al punto 21.3. In entrambi i casi, nella seconda colonna relativa ai requisiti particolari, il riferimento alle zone di origine viene ristretto al cantone svizzero del Vallese:
- al punto 21, il punto c) è sostituito dalla formula secondo cui i vegetali devono essere originari del cantone svizzero del Vallese, oppure;
- al punto 21.3, il punto b) è sostituito con la medesima logica.
Anche la terza colonna, relativa alle zone protette, è allineata al nuovo elenco aggiornato, con le stesse zone protette indicate per gli allegati II e III.
Recepimento, applicazione e obblighi procedurali per gli Stati membri
L’articolo 2 stabilisce un termine di recepimento molto ravvicinato:
- gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni interne necessarie entro il 28 febbraio 2010;
- devono trasmettere immediatamente alla Commissione il testo delle misure nazionali e una tavola di concordanza;
- le disposizioni nazionali si applicano dal 1° marzo 2010.
La direttiva lascia agli Stati membri la scelta della forma e dei mezzi del recepimento, ma impone un risultato preciso: l’adeguamento dell’ordinamento nazionale alle nuove delimitazioni fitosanitarie e ai nuovi requisiti di importazione.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, che devono assicurare tempestivamente l’allineamento delle proprie misure interne alle modifiche degli allegati della direttiva 2000/29/CE.
Disposizioni principali
Modifica degli allegati della direttiva 2000/29/CE
L’articolo 1 dispone che gli allegati II, III e IV della direttiva 2000/29/CE siano modificati in conformità all’allegato della direttiva 2010/1/UE. Le modifiche riguardano gli elenchi delle zone protette e alcuni requisiti particolari per l’importazione di vegetali.
Aggiornamento delle zone protette e delle esclusioni territoriali
Gli allegati II e III sono aggiornati per riflettere la nuova delimitazione delle zone protette. In particolare, la provincia di Venezia non può più essere inclusa tra le zone protette nei confronti dell’Erwinia amylovora. Restano elencate numerose altre zone protette in Stati membri e in parti specifiche di Stati membri, con esclusioni dettagliate per alcune regioni e comuni.
Modifica dei requisiti particolari per le importazioni dalla Svizzera
Nell’allegato IV, parte B, punto 21 e punto 21.3, i requisiti particolari sono adattati sopprimendo il riferimento alle regioni svizzere di Friburgo e Vaud e sostituendolo con il riferimento al cantone svizzero del Vallese quale origine consentita dei vegetali. La modifica riflette la perdita dello status di zona protetta per Friburgo e Vaud.
Recepimento e applicazione
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 28 febbraio 2010 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le disposizioni devono essere applicate dal 1° marzo 2010. Gli Stati membri devono inoltre trasmettere immediatamente alla Commissione il testo delle misure adottate e una tavola di concordanza.
Rinvio alla direttiva e modalità di pubblicazione
Le misure nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla presente direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla discrezionalità degli Stati membri.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.
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