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direttiva

Direttiva 2010/2

Direttiva 2010/2/UE della Commissione, del 27 gennaio 2010 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'estensione dell'utilizzo della sostanza attiva clormequat (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32010L0002

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva modifica la direttiva 91/414/CEE per ampliare le utilizzazioni autorizzabili del clormequat, sostanza attiva già iscritta nell'allegato I. In seguito alle richieste di Belgio e Svezia, viene consentito l'uso anche su colture non commestibili, fermo restando il mantenimento delle altre condizioni tecniche e di sicurezza già previste. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 28 maggio 2010 e applicarla dal 29 maggio 2010.

Estensione dell'utilizzo della sostanza attiva clormequat nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, consentendone l'impiego anche su colture non commestibili oltre che su cereali.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri per l'adeguamento della disciplina di autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti clormequat, nell'ambito della direttiva 91/414/CEE sull'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. Riguarda in particolare l'iscrizione della sostanza attiva clormequat nell'allegato I e le condizioni di impiego autorizzabili, con specifica attenzione a usi come fitoregolatore su cereali e su colture non commestibili. Restano rilevanti le valutazioni di rischio e le condizioni nazionali di autorizzazione per usi diversi da segale e triticale, nonché gli obblighi informativi verso la Commissione entro il 30 novembre 2011.

Estensione dell'utilizzo del clormequat

La direttiva 2010/2/UE della Commissione modifica la direttiva 91/414/CEE in relazione alla sostanza attiva clormequat, già iscritta nell'allegato I con la direttiva 2009/37/CE. L'intervento normativo nasce dalla richiesta di estendere l'uso della sostanza, inizialmente limitata ai cereali, anche ad altre applicazioni ritenute compatibili con il profilo di rischio già valutato.

Contesto e ratio della modifica

Nei considerando la Commissione richiama che il notificante aveva già presentato dati relativi all'uso del clormequat come fitoregolatore. L'iscrizione nell'allegato I era stata però accompagnata da una disposizione specifica che consentiva agli Stati membri di autorizzare soltanto usi su cereali. Successivamente Belgio e Svezia hanno chiesto di modificare tale disposizione per consentire, rispettivamente, l'uso sulle piante ornamentali e sull'erba per la produzione di sementi; le relative conclusioni nazionali, trasmesse alla Commissione tra il 29 ottobre e il 4 novembre 2009, hanno indicato che le estensioni richieste non comportano rischi diversi da quelli già considerati nel rapporto di riesame.

Modifica dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE

L'articolo 1 dispone la sostituzione della riga 281 dell'allegato I. Restano confermati i dati identificativi della sostanza, i requisiti di purezza e i limiti per le impurità, con purezza pari ad almeno 636 g/kg e limiti massimi per 1,2-dicloroetano e cloroetene (cloruro di vinile). La modifica non riguarda la sostanza in sé, ma le condizioni di impiego autorizzabili nell'Unione.

Ambito degli usi consentiti

Nella parte A dell'allegato, il clormequat può essere impiegato solo come fitoregolatore su cereali e su colture non commestibili. La direttiva chiarisce quindi che l'estensione riguarda usi su colture non destinate all'alimentazione, con esclusione implicita di impieghi che comportino residui in prodotti alimentari. I restanti parametri di applicazione previsti nella direttiva 91/414/CEE rimangono invariati.

Condizioni per le autorizzazioni nazionali

Nella parte B sono indicati gli elementi che gli Stati membri devono considerare quando rilasciano autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti clormequat per usi diversi dall'applicazione a segale e triticale. In particolare:

  • deve essere prestata particolare attenzione all'esposizione del consumatore, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 91/414/CEE;
  • prima del rilascio dell'autorizzazione devono essere disponibili tutti i dati e le informazioni necessari;
  • nell'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI devono essere considerate le conclusioni del rapporto di riesame del clormequat, ultimato il 23 gennaio 2009, in particolare le appendici I e II.

Sicurezza degli operatori e protezione dell'ambiente

La direttiva impone agli Stati membri di porre particolare attenzione:

  • alla sicurezza degli operatori, imponendo condizioni d'uso che richiedano adeguate attrezzature di protezione personale;
  • alla protezione degli uccelli e dei mammiferi. Le condizioni di autorizzazione devono includere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Ulteriori informazioni da richiedere

Gli Stati membri interessati devono richiedere informazioni complementari riguardanti:

  • il destino e il comportamento della sostanza, inclusi studi sull'assorbimento a 20 °C;
  • il ricalcolo delle concentrazioni previste nelle acque freatiche, nelle acque di superficie e nei sedimenti;
  • i metodi di controllo per la determinazione della sostanza nei prodotti di origine animale e nell'acqua;
  • il rischio per gli organismi acquatici, gli uccelli e i mammiferi. L'autore della notifica che ha consentito l'iscrizione del clormequat deve trasmettere tali informazioni alla Commissione entro il 30 novembre 2011.

Recepimento, applicazione ed entrata in vigore

L'articolo 2 stabilisce che gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 28 maggio 2010 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali disposizioni si applicano dal 29 maggio 2010 e devono essere comunicate immediatamente alla Commissione, insieme a una tabella di corrispondenza. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità decise dagli Stati membri.

Aspetti utili per la prassi

Per avvocati e commercialisti operanti nel settore agrochimico, la direttiva segnala un'estensione circoscritta dell'uso autorizzabile del clormequat, subordinata tuttavia a valutazioni nazionali stringenti e a un apparato informativo supplementare. Il perimetro operativo resta legato alla disciplina dei prodotti fitosanitari della direttiva 91/414/CEE, con un forte rilievo delle verifiche su consumatore, operatori e comparto ambientale.

Disposizioni principali

Modifica dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE secondo l'allegato della direttiva. La riga 281 relativa al clormequat viene sostituita: l'iscrizione resta subordinata alla purezza minima di ≥ 636 g/kg e a specifiche impurità massime (1,2-dicloroetano max 0,1 g/kg; cloroetene/cloruro di vinile max 0,0005 g/kg).

Nuove condizioni di impiego autorizzabili

Nella parte A dell'allegato, il clormequat può essere impiegato solo come fitoregolatore su cereali e su colture non commestibili. Rispetto alla disciplina precedente, si estende quindi l'utilizzo oltre i soli cereali, senza incidere sugli altri parametri di applicazione.

Criteri per il rilascio delle autorizzazioni nazionali

Nella parte B gli Stati membri, nel valutare le domande di autorizzazione per usi diversi dall'applicazione a segale e triticale, devono prestare particolare attenzione all'esposizione del consumatore ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 91/414/CEE e assicurarsi che siano stati presentati tutti i dati e le informazioni necessari prima del rilascio dell'autorizzazione.

Riferimento al rapporto di riesame e principi uniformi

Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, gli Stati membri devono tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del clormequat, ultimato il 23 gennaio 2009 dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, in particolare delle appendici I e II.

Focus su sicurezza e tutela ambientale

Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori, imponendo condizioni d'uso che prevedano adeguate attrezzature di protezione personale, e alla protezione di uccelli e mammiferi. Le condizioni di autorizzazione devono includere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Obblighi informativi supplementari

Gli Stati membri interessati devono richiedere informazioni complementari sul destino e sul comportamento della sostanza (studi sull'assorbimento a 20 °C, nuovo calcolo delle concentrazioni previste nelle acque freatiche, nelle acque di superficie e nei sedimenti), sui metodi di controllo per la determinazione della sostanza nei prodotti di origine animale e nell'acqua, nonché sul rischio per gli organismi acquatici, gli uccelli e i mammiferi. Tali informazioni devono essere fornite alla Commissione entro il 30 novembre 2011.

Recepimento, applicazione ed entrata in vigore

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 28 maggio 2010 le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva e applicarle dal 29 maggio 2010. Devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali e una tabella di corrispondenza. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariagricolturasicurezza alimentareautorizzazione delle sostanze attivetutela dell'ambiente

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