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Direttiva 2009/161

Direttiva 2009/161/UE della Commissione, del 17 dicembre 2009 , che definisce un terzo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32009L0161

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva istituisce un terzo elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale per 19 agenti chimici, in attuazione della direttiva 98/24/CE. I valori non sono vincolanti, ma costituiscono obiettivi europei che gli Stati membri devono considerare nel fissare i limiti nazionali. La direttiva modifica inoltre la direttiva 2000/39/CE sopprimendo il riferimento al fenolo e impone il recepimento entro il 18 dicembre 2011.

Definizione di un terzo elenco di valori limite indicativi comunitari di esposizione professionale per agenti chimici e modifica della direttiva 2000/39/CE sopprimendo il riferimento al fenolo.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri nell'attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro. Riguarda i datori di lavoro e, indirettamente, i lavoratori esposti agli agenti chimici elencati nell'allegato, con obbligo per gli Stati membri di fissare valori limite nazionali tenendo conto dei valori comunitari. Include disposizioni specifiche per sostanze con notazione "cute" e per il mercurio, per il quale è richiesta anche sorveglianza sanitaria e monitoraggio biologico.

Direttiva 2009/161/UE: terzo elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale

La direttiva aggiorna il quadro dell'Unione in materia di esposizione professionale ad agenti chimici, nell'ambito della direttiva 98/24/CE. Essa recepisce il lavoro scientifico del comitato SCOEL e stabilisce un terzo elenco di valori limite indicativi, destinati a orientare gli Stati membri nella fissazione dei limiti nazionali e nella valutazione dei rischi per la salute dei lavoratori.

Finalità e contesto normativo

La finalità della direttiva è quella di rafforzare la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi. I considerando chiariscono che i valori limite indicativi di esposizione professionale sono basati su criteri sanitari, non hanno natura vincolante e rappresentano obiettivi europei utili ai datori di lavoro per la valutazione e riduzione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 98/24/CE.

La Commissione sottolinea inoltre che tali valori tengono conto degli studi scientifici più recenti e della disponibilità di tecniche di misurazione. Viene ribadito che, per gli agenti chimici per i quali esistono valori comunitari, gli Stati membri devono fissare limiti nazionali che tengano conto del valore europeo, secondo la legislazione e le prassi nazionali.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica nell'ambito dell'attuazione della direttiva 98/24/CE e riguarda gli Stati membri, chiamati a trasporla e ad applicarne i contenuti nel diritto interno. Sul piano materiale, concerne gli agenti chimici elencati nell'allegato, per i quali sono indicati valori limite di esposizione professionale.

I destinatari sostanziali delle misure sono i lavoratori esposti a tali sostanze e, in via operativa, i datori di lavoro, che devono utilizzare i valori come riferimento per la valutazione del rischio. Per alcune sostanze è espressamente segnalata la notazione "cute", che indica la possibilità di assorbimento significativo attraverso la pelle.

Rapporto con gli atti precedenti

L'atto si inserisce in una serie di elenchi di valori limite indicativi già adottati con le direttive 2000/39/CE e 2006/15/CE. Il considerando precisa che la direttiva 91/322/CEE, come modificata dalla direttiva 2006/15/CE, resta in vigore per 10 sostanze. La nuova direttiva costituisce dunque un ulteriore aggiornamento del sistema europeo dei limiti indicativi.

Con l'articolo 3 viene soppressa dall'allegato della direttiva 2000/39/CE la voce relativa al fenolo, poiché tale sostanza è ora inclusa nel nuovo allegato con valori aggiornati. I considerando spiegano che il SCOEL ha rivalutato il fenolo sulla base dei dati scientifici più recenti e ha raccomandato, oltre al valore medio ponderato nel tempo, anche un limite di esposizione di breve durata.

Obblighi per gli Stati membri

L'articolo 2 impone agli Stati membri di fissare valori limite indicativi nazionali per gli agenti chimici elencati nell'allegato, tenendo conto dei valori comunitari. La direttiva lascia agli ordinamenti nazionali la scelta della forma giuridica e delle modalità tecniche di recepimento, ma non consente di disattendere l'obiettivo di risultato: la presenza di limiti nazionali coerenti con quelli europei.

Il considerando 4 chiarisce che la natura del limite nazionale può essere determinata conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali. Ciò lascia un margine di discrezionalità agli Stati membri quanto al modo in cui recepire e integrare i valori indicativi nel proprio sistema di prevenzione.

Sostanze e valori dell'allegato

L'allegato contiene 19 sostanze o gruppi di sostanze con relativi valori limite su 8 ore e, ove previsto, limiti di breve termine.

Tra i principali dati tecnici figurano:

  • N,N Dimetilformamide: 15 mg/m3 e 5 ppm su 8 ore; 30 mg/m3 e 10 ppm per il breve termine; notazione "cute".
  • Disolfuro di carbonio: 15 mg/m3 e 5 ppm su 8 ore; notazione "cute".
  • Bisfenolo A: 10 mg/m3 per polveri inalabili.
  • Metacrilato di metile: 50 ppm su 8 ore; 100 ppm breve termine.
  • Metilacrilato: 18 mg/m3 e 5 ppm su 8 ore; 36 mg/m3 e 10 ppm breve termine.
  • Acetato di vinile: 17,6 mg/m3 e 5 ppm su 8 ore; 35,2 mg/m3 e 10 ppm breve termine.
  • Fenolo: 8 mg/m3 e 2 ppm su 8 ore; 16 mg/m3 e 4 ppm breve termine; notazione "cute".
  • 2-Metossietanolo: 1 ppm su 8 ore; notazione "cute".
  • 2-Metiossietil acetato: 1 ppm su 8 ore; notazione "cute".
  • 2-Etossi etanolo: 8 mg/m3 e 2 ppm su 8 ore; notazione "cute".
  • 2-Etossietil acetato: 11 mg/m3 e 2 ppm su 8 ore; notazione "cute".
  • 1,4 Diossano: 73 mg/m3 e 20 ppm su 8 ore.
  • Etilacrilato: 21 mg/m3 e 5 ppm su 8 ore; 42 mg/m3 e 10 ppm breve termine.
  • Isocianato di metile: 0,02 ppm per il breve termine.
  • n-metil-2-pirrolidone: 40 mg/m3 e 10 ppm su 8 ore; 80 mg/m3 e 20 ppm breve termine; notazione "cute".
  • Ossido di terz-butile e metile: 183,5 mg/m3 e 50 ppm su 8 ore; 367 mg/m3 e 100 ppm breve termine.
  • Mercurio e composti inorganici divalenti del mercurio, compresi ossido mercurico e cloruro di mercurio, misurati come mercurio: 0,02 mg/m3 su 8 ore.
  • Acido solforico (nebulizzazione): 0,05 mg/m3 su 8 ore.
  • Acido solfidrico: 7 mg/m3 e 5 ppm su 8 ore; 14 mg/m3 e 10 ppm breve termine.

L'allegato precisa inoltre il significato tecnico di TWA, STEL, mg/m3 e ppm, nonché il fatto che la nebulizzazione è definita come frazione toracica.

Prescrizioni specifiche per mercurio e sostanze con penetrazione cutanea

Per il mercurio e i suoi composti inorganici divalenti, il considerando 10 evidenzia il possibile effetto cumulativo e la necessità di associare ai valori limite una sorveglianza sanitaria, incluso il monitoraggio biologico ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 98/24/CE. L'allegato richiama espressamente la necessità di tener conto delle tecniche di monitoraggio biologico che completano i valori limite indicativi.

Per le sostanze con notazione "cute", la direttiva segnala che l'assorbimento cutaneo può essere significativo, con conseguente necessità di considerare tale via di esposizione nella gestione del rischio e nella scelta delle misure preventive.

Termini di recepimento, pubblicazione ed entrata in vigore

L'articolo 4 stabilisce il termine di trasposizione al 18 dicembre 2011. Gli Stati membri devono informare immediatamente la Commissione delle misure nazionali adottate e trasmettere una tavola di concordanza.

L'articolo 5 dispone che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 6 identifica negli Stati membri i destinatari dell'atto.

Indicazioni operative per i professionisti

Per avvocati e commercialisti, la direttiva rileva soprattutto per la necessità di verificare l'adeguamento della normativa nazionale sui limiti di esposizione professionale e dei sistemi aziendali di valutazione del rischio chimico. In ambito aziendale, i valori dell'allegato fungono da parametro tecnico per la prevenzione, la sorveglianza sanitaria e la gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Nei casi in cui le sostanze presentino notazione "cute" o richiedano monitoraggio biologico, la valutazione del rischio deve considerare non solo l'esposizione inalatoria ma anche le vie di assorbimento aggiuntive e le misure di controllo correlate.

Disposizioni principali

Istituzione del terzo elenco di VLEP indicativi

L'articolo 1 definisce, nell'ambito della direttiva 98/24/CE, un terzo elenco di valori limite indicativi comunitari dell'esposizione professionale per gli agenti chimici indicati nell'allegato. I considerando precisano che tali valori si fondano su criteri sanitari, non sono vincolanti e derivano dalle valutazioni scientifiche più recenti del comitato SCOEL.

Obbligo per gli Stati membri di fissare limiti nazionali

L'articolo 2 impone agli Stati membri di fissare a livello nazionale valori limite indicativi dell'esposizione professionale per gli agenti chimici elencati nell'allegato, tenendo conto dei valori stabiliti a livello comunitario. La direttiva lascia agli Stati membri la scelta della forma e dei mezzi, ma vincola al risultato di adottare limiti nazionali coerenti con quelli europei.

Soppressione del fenolo dalla direttiva 2000/39/CE

L'articolo 3 dispone la soppressione del riferimento al fenolo nell'allegato della direttiva 2000/39/CE, perché il fenolo è riconsiderato e inserito nel nuovo allegato della presente direttiva con valori aggiornati e con STEL associato al TWA.

Recepimento e comunicazioni alla Commissione

L'articolo 4, paragrafo 1, stabilisce che gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 18 dicembre 2011. Devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure nazionali e una tavola di concordanza. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate in occasione della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. Il paragrafo 2 impone altresì la trasmissione del testo delle disposizioni interne adottate.

Entrata in vigore e destinatari

L'articolo 5 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 6 individua negli Stati membri i destinatari della direttiva.

Contenuto tecnico dell'allegato

L'allegato fissa per 19 sostanze valori limite di esposizione professionale su 8 ore (TWA) e, per alcune, limiti di breve termine (STEL), espressi in mg/m3 e/o ppm. Alcune sostanze recano la notazione "cute", che segnala un possibile assorbimento significativo attraverso l'epidermide. Per il mercurio e i composti inorganici divalenti del mercurio è previsto un valore su 8 ore di 0,02 mg/m3 e l'esigenza di monitoraggio biologico complementare; per l'acido solfidrico è fissato un valore TWA di 7 mg/m3 e STEL di 14 mg/m3; per l'acido solforico (nebulizzazione) è previsto 0,05 mg/m3. Il bisfenolo A riguarda polveri inalabili e l'isocianato di metile presenta un limite di breve termine di 0,02 ppm.

Come è indicizzato

Materielavorosalute e sicurezza sul lavorosostanze chimicheprotezione dei lavoratori

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