Direttiva 2009/160
Direttiva 2009/160/UE della Commissione, del 17 dicembre 2009 , recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includere il 2-Fenilfenol tra le sostanze attive (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva modifica la direttiva 91/414/CEE per includere il 2-Fenilfenol nell’allegato I, riconoscendo che, per gli impieghi valutati, i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza possono soddisfare i requisiti di sicurezza richiesti. L’iscrizione è però accompagnata da condizioni specifiche, tra cui limiti d’uso, attenzione alla gestione dei rifiuti e obblighi di ulteriori dati su possibili rischi sanitari e sui metodi analitici dei residui. La direttiva impone agli Stati membri di recepire entro il 31 dicembre 2010 e di applicare le nuove disposizioni dal 1o gennaio 2011, prevedendo anche il riesame delle autorizzazioni esistenti entro termini differenziati.
Integrazione del 2-Fenilfenol tra le sostanze attive dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, con condizioni specifiche d’uso e obblighi di riesame delle autorizzazioni nazionali dei prodotti fitosanitari.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea e riguarda i prodotti fitosanitari contenenti 2-Fenilfenol (compresi i suoi sali, come il sale sodico). Opera nel quadro della direttiva 91/414/CEE sull’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e incide sia sul recepimento nazionale sia sulle autorizzazioni esistenti e future dei prodotti contenenti tale sostanza attiva. L’iscrizione vale per usi specifici: soltanto usi interni, in camere chiuse adibite al drenching, come fungicida dopo la raccolta. Sono esclusi, di fatto, gli impieghi non contemplati dalla voce dell’allegato I e quelli non conformi alle condizioni della parte B della voce relativa alla sostanza.
Direttiva 2009/160/CE della Commissione: iscrizione del 2-Fenilfenol nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE
La direttiva interviene sulla disciplina dell’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari inserendo il 2-Fenilfenol tra le sostanze attive dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. L’atto si fonda sulle valutazioni scientifiche svolte nell’ambito del programma di lavoro per le sostanze attive e sull’esito del riesame EFSA/Commissione, ritenendo che, per gli impieghi esaminati, la sostanza possa soddisfare i requisiti di sicurezza richiesti.
Finalità e contesto normativo
La Commissione richiama i regolamenti (CE) n. 1112/2002 e n. 2229/2004, che disciplinano la quarta fase del programma di lavoro e l’iter di valutazione delle sostanze candidate all’iscrizione nell’allegato I. Per il 2-Fenilfenol, lo Stato membro relatore era la Spagna e la relazione di valutazione è stata esaminata in peer review dagli Stati membri e dall’EFSA, per poi confluire nel rapporto di riesame della Commissione del 27 novembre 2009. La direttiva è adottata per consentire l’autorizzazione nei diversi Stati membri dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza, ma in un quadro di condizioni e cautele specifiche.
Iscrizione della sostanza attiva e condizioni dell’allegato
Con l’articolo 1 e l’allegato, il 2-Fenilfenol viene inserito nella tabella dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE come voce n. 305. La sostanza è identificata come 2-Fenilfenol, compresi i suoi sali, come il sale sodico, con CAS 90-43-7, CIPAC 246 e denominazione IUPAC 2-Bifenilolo. La purezza minima richiesta è ≥ 998 g/kg; la data di entrata in vigore dell’iscrizione è fissata al 1o gennaio 2010 e la scadenza dell’iscrizione al 31 dicembre 2019.
Sono ammessi soltanto gli usi interni, in camere chiuse adibite al drenching, come fungicida dopo la raccolta. L’iscrizione non è quindi generale, ma limitata agli impieghi espressamente contemplati dalla voce dell’allegato.
Obblighi degli Stati membri: recepimento e applicazione
L’articolo 2 impone il recepimento entro il 31 dicembre 2010 mediante l’adozione e pubblicazione delle misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie. Le disposizioni nazionali devono essere applicate dal 1o gennaio 2011. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle misure e una tabella di corrispondenza. La direttiva richiede che il riferimento al proprio testo sia inserito nelle misure nazionali o che queste ne siano corredate al momento della pubblicazione ufficiale.
Revisione delle autorizzazioni esistenti
L’articolo 3, paragrafo 1, prevede che gli Stati membri modifichino o revocano, se del caso, entro il 31 dicembre 2010, le autorizzazioni già rilasciate per prodotti fitosanitari contenenti 2-Fenilfenol. Entro tale data devono verificare:
- il rispetto delle condizioni dell’allegato I relative alla sostanza attiva, escluse quelle della parte B della voce dedicata al 2-Fenilfenol;
- che il titolare dell’autorizzazione disponga, o possa accedere, a un fascicolo conforme all’allegato II, secondo l’articolo 13 della direttiva 91/414/CEE.
Riesame secondo i principi uniformi e termini più lunghi
Il paragrafo 2 dell’articolo 3 introduce una disciplina speciale per i prodotti autorizzati contenenti 2-Fenilfenol come unica sostanza attiva o come una delle sostanze attive già iscritte entro il 31 dicembre 2009. Tali prodotti devono essere riesaminati secondo i principi uniformi dell’allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III e tenendo conto della parte B della voce relativa al 2-Fenilfenol.
All’esito del riesame, gli Stati membri devono verificare il rispetto dei requisiti dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE. Se necessario, le autorizzazioni devono essere modificate o revocate:
- entro il 31 dicembre 2014, se il prodotto contiene 2-Fenilfenol come unica sostanza attiva;
- entro il 31 dicembre 2014 oppure entro un termine più esteso previsto dalle direttive che hanno iscritto le altre sostanze attive, se il prodotto contiene 2-Fenilfenol in combinazione con altre sostanze.
Prescrizioni specifiche e ulteriori dati richiesti
La parte B dell’allegato contiene indicazioni importanti per l’applicazione dei principi uniformi. In particolare, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
- alla gestione dei rifiuti e del residuo di soluzione dopo l’applicazione, inclusa l’acqua di lavaggio del sistema di drenching;
- alla necessità di una valutazione locale dei rischi quando sia consentito il rilascio di acque reflue nel sistema fognario.
Inoltre, gli Stati membri interessati devono garantire che il notificante presenti alla Commissione, entro il 31 dicembre 2011:
- ulteriori informazioni sui rischi potenziali di depigmentazione cutanea per lavoratori e consumatori, legati all’esposizione al metabolita 2-Fenilidrochinone (PHQ) presente sulle scorze di agrumi;
- ulteriori informazioni atte a confermare che il metodo di analisi per le prove sui residui quantifica correttamente i residui di 2-Fenilidrochinone, di PHQ e dei relativi coniugati.
Coordinamento con altri atti e ratio temporale
Nei considerando la Commissione sottolinea che, fino alla definizione dei livelli massimi di residui ai sensi del regolamento (CE) n. 396/2005, continua ad applicarsi la direttiva 95/2/CE per il 2-Fenilfenol. La direttiva entra in vigore il 1o gennaio 2010 per evitare un vuoto normativo, dato che le autorizzazioni transitorie scadevano al più tardi il 31 dicembre 2009. La scelta delle date mostra la volontà di garantire continuità regolatoria tra il regime transitorio e l’iscrizione definitiva nella disciplina delle sostanze attive.
Disposizioni principali
Iscrizione del 2-Fenilfenol nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE mediante l’inserimento del 2-Fenilfenol. Nell’allegato alla direttiva, la nuova voce n. 305 indica la sostanza come 2-Fenilfenol (compresi i suoi sali, come il sale sodico), con numero CAS 90-43-7, CIPAC 246, denominazione IUPAC 2-Bifenilolo, purezza minima ≥ 998 g/kg, entrata in vigore dell’iscrizione il 1o gennaio 2010 e scadenza il 31 dicembre 2019.
Termine di recepimento e applicazione nazionale
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare, entro il 31 dicembre 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali disposizioni si applicano dal 1o gennaio 2011. Gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure di recepimento e una tabella di corrispondenza; le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale.
Riesame e adeguamento delle autorizzazioni esistenti
L’articolo 3, paragrafo 1, prevede che gli Stati membri modifichino o revocano, se del caso, entro il 31 dicembre 2010, le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti 2-Fenilfenol. Entro la stessa data devono verificare il rispetto delle condizioni dell’allegato I per la sostanza attiva, escluse quelle della parte B della voce relativa, e verificare che il titolare dell’autorizzazione disponga o possa accedere a un fascicolo conforme all’allegato II della direttiva 91/414/CEE, ai sensi dell’articolo 13.
Riesame rafforzato per i prodotti con 2-Fenilfenol come unica o tra le sostanze attive
In deroga al paragrafo 1, l’articolo 3, paragrafo 2, richiede che ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente 2-Fenilfenol come unica sostanza attiva o come una delle sostanze attive iscritte entro il 31 dicembre 2009 sia riesaminato secondo i principi uniformi dell’allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III e tenendo conto della parte B della voce relativa al 2-Fenilfenol. A esito del riesame, gli Stati membri verificano il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE. Se necessario, le autorizzazioni vanno modificate o revocate entro il 31 dicembre 2014; per i prodotti in combinazione con altre sostanze iscritte, il termine può essere più esteso se previsto dalle direttive di iscrizione delle altre sostanze.
Condizioni particolari e ulteriori informazioni richieste
L’allegato, parte B, stabilisce che nell’applicazione dei principi uniformi si debbano considerare le conclusioni del rapporto di riesame del 27 novembre 2009, con particolare attenzione alle appendici I e II. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alle adeguate pratiche di gestione dei rifiuti per il trattamento della soluzione di scarto residua dopo l’applicazione, compresa l’acqua di lavaggio del sistema di drenching; se consentono il rilascio di acque reflue nel sistema fognario, devono assicurare una valutazione locale dei rischi. Gli Stati membri interessati devono inoltre garantire che il notificante fornisca alla Commissione, entro il 31 dicembre 2011, ulteriori informazioni sui potenziali rischi di depigmentazione cutanea per lavoratori e consumatori e sulla correttezza del metodo di analisi dei residui di 2-Fenilidrochinone, PHQ e relativi coniugati.
Motivazione e tempistica di applicazione
Nei considerando la Commissione osserva che le valutazioni svolte consentono di ritenere che, per gli impieghi esaminati, i prodotti fitosanitari contenenti 2-Fenilfenol soddisfino in generale i requisiti della direttiva 91/414/CEE, giustificando così l’iscrizione nell’allegato I. La direttiva è fatta entrare in vigore il 1o gennaio 2010 per evitare un vuoto normativo, poiché le autorizzazioni concesse in via transitoria scadevano al più tardi il 31 dicembre 2009. È inoltre richiamato il coordinamento con il regime dei livelli massimi di residui ai sensi del regolamento (CE) n. 396/2005 e, fino alla definizione dei MRL, la persistente applicazione della direttiva 95/2/CE per il 2-Fenilfenol.
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