Direttiva 2009/164
Direttiva 2009/164/UE della Commissione, del 22 dicembre 2009 , che modifica gli allegati II e III della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarli al progresso tecnico (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna gli allegati II e III della direttiva cosmetici 76/768/CEE per recepire il progresso tecnico e le valutazioni scientifiche sulla sicurezza di alcune sostanze. Introduce un divieto più preciso per gli oli essenziali di verbena e i relativi derivati, salvo l’assoluto di verbena entro lo 0,2% nel prodotto finito, e inserisce l’allyl phenethyl ether con un limite di impurità di alcol allilico inferiore allo 0,1%. Prevede inoltre un periodo transitorio e termini di recepimento e di applicazione scaglionati.
Modifica gli allegati II e III della direttiva 76/768/CEE sui prodotti cosmetici per adeguarli al progresso tecnico, con nuove restrizioni e un divieto specifico per sostanze di verbena e allyl phenethyl ether.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti cosmetici immessi sul mercato, venduti o distribuiti nell’Unione europea, incidendo sulle sostanze ingredienti disciplinate dagli allegati II e III della direttiva 76/768/CEE. Riguarda in particolare produttori e importatori stabiliti nell’Unione, nonché la distribuzione e la vendita al consumatore finale. Sono interessati gli ingredienti a base di verbena (Lippia citriodora Kunth.) e l’allyl phenethyl ether; resta escluso l’uso non contemplato dalle nuove restrizioni/aggiornamenti degli allegati.
Direttiva 2009/164/UE della Commissione: adeguamento tecnico degli allegati II e III della direttiva cosmetici
La direttiva interviene sulla direttiva 76/768/CEE, relativa ai prodotti cosmetici, per aggiornare gli allegati sulle sostanze vietate o soggette a restrizioni alla luce di valutazioni scientifiche del comitato scientifico competente e del progresso tecnico. Le modifiche sono finalizzate a mantenere un elevato livello di tutela della sicurezza dei consumatori, pur consentendo un passaggio graduale delle formulazioni esistenti verso i nuovi requisiti.
Finalità e contesto
Il provvedimento nasce da pareri scientifici riguardanti, in particolare, l’essenza di verbena e l’allyl phenethyl ether. La Commissione richiama anche esigenze di coerenza sistematica con precedenti aggiornamenti degli allegati della direttiva cosmetici e la necessità di chiarire una denominazione non corretta relativa a un gruppo di sostanze già disciplinato.
Modifiche agli allegati della direttiva 76/768/CEE
L’articolo 1 rinvia all’allegato della direttiva 2009/164/UE, che modifica in concreto gli allegati II e III della direttiva 76/768/CEE.
- Nell’allegato II, numero d’ordine 450, la voce «Essenza di verbena (Lippia citriodora Kunth.) (...) se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose» è sostituita da «Oli essenziali di verbena (Lippia citriodora Kunth.) e derivati diversi dall’assoluto (...) se impiegati come ingredienti per le loro proprietà odorose».
- Nell’allegato III, parte 1, è inserita la voce n. 151 bis per «Allyl phenethyl ether» (CAS 14289-65-7; CE 238-212-2), con la prescrizione che il livello di alcol allilico nell’etere deve essere inferiore allo 0,1%.
- Sempre nell’allegato III, parte 1, è aggiunta una nuova voce per l’«assoluto di verbena (Lippia citriodora Kunth.)» (CAS 8024-12-2), con concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito pari allo 0,2%.
- Nella voce n. 130, colonna b, la denominazione «Terpene terpenoids sinpine» è sostituita con «Terpenes e terpenoids».
Obblighi per gli Stati membri e calendario di applicazione
L’articolo 2 stabilisce obblighi di risultato chiari per gli Stati membri:
- dal 15 febbraio 2011, deve essere impedita l’immissione sul mercato, da parte di produttori o importatori stabiliti nell’Unione, di prodotti cosmetici non conformi alla direttiva;
- dal 15 agosto 2011, deve essere impedita la vendita o distribuzione al consumatore finale nell’Unione di prodotti cosmetici non conformi.
La direttiva prevede quindi un regime transitorio per consentire l’adeguamento delle formulazioni e delle catene di approvvigionamento.
Recepimento nazionale
Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 15 agosto 2010 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali misure si applicano dal 15 febbraio 2011.
Quando adottano tali disposizioni, gli Stati membri devono includere un riferimento alla direttiva o corredarle di un riferimento in sede di pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono rimesse alla disciplina nazionale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure adottate.
Il paragrafo 2 dell’articolo 3 impone la trasmissione alla Commissione del testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 4 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 5 indica come destinatari gli Stati membri.
Implicazioni pratiche per gli operatori
Per gli operatori del settore cosmetico, la direttiva comporta la verifica immediata delle formule e delle specifiche di approvvigionamento relative a verbena e allyl phenethyl ether. In particolare:
- l’uso di oli essenziali di verbena e derivati diversi dall’assoluto come ingredienti odorosi è vietato;
- l’assoluto di verbena è ammesso solo entro il limite dello 0,2% nel prodotto finito;
- l’allyl phenethyl ether deve rispettare il limite di impurità di alcol allilico inferiore allo 0,1%;
- le etichette e le specifiche tecniche devono essere coerenti con il nuovo assetto degli allegati, anche in relazione alla corretta denominazione delle sostanze interessate.
La direttiva è quindi un atto di armonizzazione tecnica con effetti immediati sulla conformità dei cosmetici nel mercato UE, ma richiede recepimento nazionale entro il termine fissato.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli allegati II e III
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II e III della direttiva 76/768/CEE secondo quanto indicato nell’allegato della direttiva 2009/164/UE.
Verbena: divieto e restrizione
Nell’allegato II, il numero d’ordine 450 è sostituito per vietare gli oli essenziali di verbena (Lippia citriodora Kunth.) e i derivati diversi dall’assoluto, se usati come ingredienti per le loro proprietà odorose. Nell’allegato III, parte 1, è inserito l’assoluto di verbena con concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito pari allo 0,2%.
Allyl phenethyl ether: restrizione per impurità
Nell’allegato III, parte 1, è inserita la voce n. 151 bis per l’allyl phenethyl ether (CAS 14289-65-7; CE 238-212-2), con prescrizione che il livello di alcol allilico nell’etere sia inferiore allo 0,1%.
Aggiornamento terminologico del gruppo Terpeni/Terpenoidi
La voce n. 130 dell’allegato III, parte 1, è corretta sostituendo la denominazione commerciale «Terpene terpenoids sinpine» con «Terpenes e terpenoids».
Termini di applicazione e transizione
Gli Stati membri devono garantire che dal 15 febbraio 2011 nessun prodotto cosmetico non conforme possa essere immesso sul mercato da produttori o importatori stabiliti nell’Unione. Dal 15 agosto 2011 nessun prodotto non conforme può essere venduto o distribuito al consumatore finale nell’Unione. È previsto così un periodo transitorio per l’adeguamento delle formule esistenti.
Recepimento nazionale
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 15 agosto 2010 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie e applicarle dal 15 febbraio 2011. Devono inoltre comunicare senza indugio alla Commissione il testo delle misure adottate e le disposizioni essenziali di diritto interno.
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