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Direttiva 2009/163

Direttiva 2009/163/UE della Commissione, del 22 dicembre 2009 , che modifica la direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari per quanto riguarda il neotame (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32009L0163

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna la disciplina UE sugli edulcoranti autorizzati nei prodotti alimentari introducendo il neotame come nuovo edulcorante E 961. La modifica si fonda sul parere scientifico EFSA, che ha ritenuto il neotame sicuro per gli impieghi proposti e ha fissato un’ADI di 0-2 mg/kg di peso corporeo al giorno. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 12 ottobre 2010, mentre i prodotti conformi possono essere immessi sul mercato già dalla sua entrata in vigore.

Modifica la direttiva 94/35/CE per autorizzare l’uso del neotame (E 961) come edulcorante in specifiche categorie di prodotti alimentari e fissarne le condizioni d’impiego.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che devono recepire la modifica dell’allegato della direttiva 94/35/CE relativa agli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari. Incide sull’immissione sul mercato e sull’uso del neotame nei prodotti alimentari elencati nell’allegato, secondo le condizioni e i tenori massimi ivi indicati. Sono rilevanti anche i prodotti conformi che possono essere commercializzati dalla data di entrata in vigore della direttiva. Direttiva rilevante ai fini del SEE.

Modifica della disciplina sugli edulcoranti per il neotame

La direttiva 2009/163/UE della Commissione interviene sulla direttiva 94/35/CE, che disciplina gli edulcoranti autorizzati nei prodotti alimentari nell’Unione. L’intervento si fonda sul parere scientifico dell’EFSA sul neotame, ritenuto sicuro per gli impieghi proposti come dolcificante e aromatizzante, con ADI pari a 0-2 mg/kg di peso corporeo al giorno.

Obiettivo e finalità

La finalità principale è autorizzare l’impiego del neotame, un edulcorante molto intenso, nelle stesse tipologie di alimenti già ammesse per altri edulcoranti intensi. Il considerando evidenzia che il neotame può sostituire il saccarosio o altri edulcoranti in un’ampia gamma di prodotti e può essere utilizzato anche per modificare il sapore di alimenti e bevande.

Base giuridica e contesto regolatorio

La direttiva è adottata dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1333/2008 sugli additivi alimentari, in particolare dell’articolo 31. Il testo richiama inoltre il parere dell’EFSA del 27 settembre 2007 e osserva che, secondo valutazioni prudenti dell’esposizione alimentare, è altamente improbabile che l’ADI venga superata ai livelli d’impiego proposti.

Modifica normativa introdotta

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato della direttiva 94/35/CE. Nell’allegato viene inserita la nuova voce E 961, relativa al neotame, dopo la voce E 959. La direttiva, quindi, non riscrive l’intera disciplina degli edulcoranti, ma amplia l’elenco degli additivi autorizzati e ne specifica le condizioni d’impiego.

Ambito di autorizzazione e dosi massime

L’allegato elenca le categorie di prodotti alimentari in cui il neotame può essere utilizzato e fissa i relativi limiti massimi. Tra le principali categorie figurano:

  • bevande analcoliche e bevande a base di latte o succo di frutta a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti;
  • dessert e prodotti analoghi, compresi prodotti a base di latte, frutta, ortaggi, uova, cereali e grassi;
  • prodotti della confetteria, gomme da masticare, pastiglie rinfrescanti e microconfetti;
  • birre, sidro, bevande alcoliche con tenore alcolico inferiore al 15 % vol e miscele di bevande;
  • gelati, confetture, salse, senape, prodotti di panetteria fine per speciali usi nutrizionali;
  • alimenti per diete ipocaloriche, alimenti dietetici destinati a fini medici speciali e integratori alimentari.

I limiti sono espressi per lo più in mg/l o mg/kg, con valori differenziati a seconda della categoria; per gli edulcoranti da tavola è previsto l’uso in quantità necessaria. L’allegato attribuisce così un quadro dettagliato e puntuale delle condizioni tecniche di impiego.

Recezione negli ordinamenti nazionali

L’articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di mettere in vigore entro il 12 ottobre 2010 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Si tratta del classico obbligo di recepimento proprio delle direttive UE, che vincola quanto al risultato ma lascia agli Stati membri la scelta di forma e mezzi.

Gli Stati membri devono inoltre assicurare che le disposizioni nazionali di recepimento contengano un riferimento alla direttiva oppure siano corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; la modalità concreta del rinvio è rimessa alla loro scelta.

Comunicazioni alla Commissione

Sempre l’articolo 2 prevede due obblighi informativi verso la Commissione:

  • trasmettere immediatamente il testo delle disposizioni nazionali di recepimento;
  • comunicare il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.

Questi adempimenti rafforzano il controllo sulla corretta trasposizione della disciplina.

Entrata in vigore e applicazione pratica

L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il considerando 4 e l’articolo 2, paragrafo 3, prevedono inoltre un effetto pratico anticipato: i prodotti conformi alle disposizioni della direttiva possono essere immessi sul mercato dalla data di entrata in vigore, senza attendere il termine di recepimento.

Destinatari e rilievo per il SEE

L’articolo 4 indica che i destinatari della direttiva sono gli Stati membri. Il testo è inoltre qualificato come rilevante ai fini del SEE, con conseguente interesse anche per il coordinamento nell’ambito dello Spazio economico europeo.

Indicazioni operative per i professionisti

Per avvocati e commercialisti, la direttiva rileva principalmente per:

  • verifica della conformità dei prodotti alimentari alle nuove condizioni d’uso del neotame;
  • aggiornamento delle etichette, delle formulazioni e delle specifiche tecniche di prodotto;
  • controllo della corretta trasposizione nazionale entro il 12 ottobre 2010;
  • gestione della commercializzazione dei prodotti conformi già dalla data di entrata in vigore.

In sintesi, la direttiva introduce un’ulteriore opzione di formulazione per l’industria alimentare, ma entro limiti quantitativi e categorie di impiego rigidamente predeterminati a livello unionale.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato della direttiva 94/35/CE

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato della direttiva 94/35/CE secondo l’allegato della direttiva 2009/163/CE, con inserimento del neotame come voce E 961 dopo la voce E 959.

Autorizzazione del neotame e condizioni d’impiego

L’allegato autorizza l’uso del neotame in numerose categorie di alimenti, tra cui bevande analcoliche, dessert, prodotti della confetteria, gelati, conserve, salse, senape, integratori alimentari ed edulcoranti da tavola, con dosi massime specifiche espresse in mg/l o mg/kg e, per gli edulcoranti da tavola, nella quantità necessaria.

Termine di recepimento

L’articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare entro il 12 ottobre 2010 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di comunicarne immediatamente il testo alla Commissione.

Rinvio alla direttiva nel diritto nazionale

Sempre l’articolo 2, paragrafo 1, prevede che le disposizioni di recepimento contengano un riferimento alla direttiva o siano corredate di tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri.

Comunicazione delle misure nazionali

L’articolo 2, paragrafo 2, richiede agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.

Immissione sul mercato anticipata

L’articolo 2, paragrafo 3, stabilisce che i prodotti conformi alle disposizioni della direttiva possono essere immessi sul mercato a partire dalla data di entrata in vigore della direttiva, anticipando l’effetto pratico rispetto alla scadenza del recepimento.

Entrata in vigore

L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Destinatari

L’articolo 4 indica che la direttiva è destinata agli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareadditivi alimentarietichettatura e composizione degli alimentimercato interno

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