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Direttiva 2009/162

Direttiva 2009/162/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009 , che modifica varie disposizioni della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

Normativa europea32009L0162

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva apporta una serie di modifiche mirate alla direttiva 2006/112/CE per allineare il testo alle finalità già perseguite dal legislatore UE in materia di IVA su gas, energia elettrica, calore e freddo, chiarendo luogo di tassazione, importazioni ed esenzioni. Interviene inoltre sulla disciplina dell’aliquota ridotta previa consultazione del comitato IVA e sulle esenzioni a favore di organismi dell’Unione e internazionali. Infine, rafforza le regole di detrazione per i beni immobili ad uso promiscuo e integra nel testo alcune deroghe specifiche per Bulgaria e Romania.

Modifica tecnica della direttiva IVA 2006/112/CE su gas, energia elettrica, calore/freddo, esenzioni specifiche, aliquote ridotte e detrazione per beni immobili.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea in quanto destinatari dell’obbligo di recepimento, e incide sul sistema comune IVA disciplinato dalla direttiva 2006/112/CE. Riguarda in particolare operazioni con gas naturale, energia elettrica, calore e freddo, prestazioni di accesso a reti e sistemi energetici, importazioni ed esenzioni per organismi UE e internazionali, nonché le regole di detrazione dell’IVA per beni immobili facenti parte del patrimonio dell’impresa. Include inoltre deroghe specifiche per Bulgaria e Romania e l’aggiornamento delle franchigie per piccole imprese in tali Stati membri.

Modifica di varie disposizioni della direttiva IVA 2006/112/CE

La direttiva 2009/162/UE del Consiglio introduce modifiche puntuali e in larga parte tecniche alla direttiva 2006/112/CE sul sistema comune dell’IVA. L’intervento mira soprattutto a chiarire il trattamento IVA delle operazioni relative a gas naturale, energia elettrica, calore e freddo, a rendere più coerenti le esenzioni per determinati organismi dell’Unione e internazionali e a rafforzare la disciplina della detrazione per beni immobili utilizzati in modo promiscuo.

Obiettivi e ratio dell’intervento

Dai considerando emerge che il legislatore UE intende allineare il testo della direttiva IVA alla finalità già perseguita da precedenti modifiche, correggendo incongruenze letterali e ampliando in modo esplicito il regime speciale per operazioni transfrontaliere connesse alle reti energetiche. Viene anche affermato che le regole sul luogo di tassazione assicurano l’IVA nel luogo di effettivo consumo, riducendo il rischio di distorsioni concorrenziali tra Stati membri.

Ambito materiale delle modifiche energetiche

La direttiva chiarisce che il regime speciale si applica al gas trasportato mediante qualsiasi sistema del gas naturale situato nel territorio della Comunità o rete connessa, nonché alle cessioni di energia elettrica e di calore o freddo tramite reti di riscaldamento e raffreddamento.

In particolare:

  • l’articolo 2, paragrafo 3, esclude dal novero dei prodotti soggetti ad accisa il gas fornito mediante sistema del gas naturale o rete connessa;
  • l’articolo 15, paragrafo 1, assimila a beni materiali energia elettrica, gas, calore e freddo;
  • l’articolo 17, paragrafo 2, lettera d), collega la disciplina del trasferimento dei beni alle regole degli articoli 38 e 39.

Luogo di cessione e di consumo

La nuova sezione 4 del capo 1 del titolo V ridefinisce il luogo di tassazione per le cessioni di gas, energia elettrica, calore e freddo.

Per le cessioni a un soggetto passivo-rivenditore, il luogo della cessione è quello in cui il rivenditore ha la sede della propria attività economica o una stabile organizzazione per la quale i beni vengono erogati; in mancanza, rilevano domicilio o residenza abituale. Il soggetto passivo-rivenditore è definito come colui la cui principale attività, rispetto all’acquisto di tali beni, è la rivendita e il cui consumo personale è trascurabile.

Per gli altri casi, il luogo della cessione è quello in cui l’acquirente usa e consuma effettivamente i beni. Se parte dei beni non è consumata di fatto, essa si considera usata e consumata nel luogo della sede dell’attività economica, della stabile organizzazione, oppure, in mancanza, nel domicilio o residenza abituale dell’acquirente.

Prestazioni di servizi collegate alle reti

L’articolo 59, lettera h), viene riscritto per estendere la disciplina anche alla fornitura di accesso a qualsiasi sistema del gas naturale, al sistema dell’energia elettrica e alle reti di riscaldamento e raffreddamento, oltre che alla trasmissione o distribuzione mediante tali sistemi e alle prestazioni direttamente collegate. La modifica elimina la limitazione alle sole reti di distribuzione e include le reti di trasporto e quelle a monte.

Aliquota ridotta e consultazione del comitato IVA

L’articolo 102 è sostituito in senso semplificatorio: previa consultazione del comitato IVA, ciascuno Stato membro può applicare un’aliquota ridotta alle forniture di gas naturale, energia elettrica o teleriscaldamento. La direttiva evidenzia che la precedente procedura basata sulla verifica del rischio di distorsioni concorrenziali è diventata superflua, ma permane un obbligo informativo e di consultazione preventiva a livello unionale.

Esenzioni per organismi dell’Unione e organismi internazionali

La direttiva introduce maggiore chiarezza tra:

  • l’esenzione specifica per la Comunità europea, Euratom, BCE, BEI e per gli organismi istituiti dalle Comunità soggetti al protocollo dell’8 aprile 1965 sui privilegi e sulle immunità;
  • l’esenzione generale per gli organismi internazionali diversi da quelli UE.

Per i primi, le esenzioni riguardano importazioni e cessioni di beni e servizi alle condizioni e nei limiti stabiliti dal protocollo e dagli accordi di attuazione o di sede, con particolare attenzione all’assenza di distorsioni della concorrenza. Per gli organismi internazionali si conferma il regime già previsto, coordinandolo con la nuova lettera a bis).

Detrazione IVA su beni immobili e rettifiche

Con l’articolo 168 bis viene introdotta una regola specifica per i beni immobili facenti parte del patrimonio dell’impresa e utilizzati sia per fini d’impresa sia per uso privato o estraneo all’impresa. In questi casi la detrazione dell’IVA sulle spese relative al bene è ammessa solo nella misura dell’utilizzo per l’attività d’impresa, secondo i principi degli articoli 167, 168, 169 e 173.

Le variazioni della quota di utilizzo sono soggette a rettifica secondo gli articoli 184-192 applicati nello Stato membro interessato, in deroga all’articolo 26. Gli Stati membri possono estendere lo stesso meccanismo anche ad altri beni del patrimonio dell’impresa, secondo quanto da essi specificato.

Deroghe e soglie per Bulgaria e Romania

La direttiva integra nel testo alcune deroghe già concesse in sede di adesione:

  • articolo 287: soglie di esenzione per le piccole imprese pari a 25.600 EUR per la Bulgaria e 35.000 EUR per la Romania;
  • articoli 390 bis e 390 ter: possibilità per Bulgaria e Romania di continuare a esentare i trasporti internazionali di persone, alle condizioni esistenti alla data di adesione, finché la medesima esenzione è applicata in uno degli Stati membri della Comunità al 31 dicembre 2006.

Vengono inoltre aggiornati i riferimenti interni della direttiva 2006/112/CE da "articoli da 380 a 390" a "articoli da 380 a 390 ter".

Recepimento, entrata in vigore e destinatari

Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva con effetto dal 1° gennaio 2011 e informarne immediatamente la Commissione. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono rimesse agli Stati membri.

Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato. La direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata a tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Chiarimenti su gas, energia, calore e freddo

Modifica gli articoli 2, 15, 17, 38, 39, 59, 143 e 151 della direttiva 2006/112/CE per chiarire che il regime IVA speciale si applica al gas tramite qualsiasi sistema del gas naturale situato nel territorio della Comunità o rete connessa, nonché all’energia elettrica e al calore/freddo tramite reti di riscaldamento o raffreddamento. Viene assimilata a beni materiali l’energia elettrica, il gas, il calore e il freddo; vengono inoltre disciplinati il luogo di cessione e il luogo di consumo effettivo per le operazioni B2B e B2C con tali beni, incluse le importazioni di gas immesso da nave in un sistema del gas naturale o in una rete di gasdotti a monte.

Prestazioni di servizi collegate alle reti energetiche

L’articolo 59, lettera h), è riscritto per ricomprendere la fornitura di accesso a qualsiasi sistema del gas naturale, al sistema dell’energia elettrica e alle reti di riscaldamento o raffreddamento, nonché la trasmissione o distribuzione mediante tali sistemi o reti e gli altri servizi direttamente collegati.

Aliquota ridotta previa consultazione del comitato IVA

L’articolo 102 è sostituito prevedendo che, previa consultazione del comitato IVA, ciascuno Stato membro può applicare un’aliquota ridotta alle forniture di gas naturale, energia elettrica o teleriscaldamento. La precedente procedura di valutazione del rischio di distorsione della concorrenza viene superata, ma resta l’obbligo di consultazione preventiva.

Esenzioni per organismi UE e internazionali

Gli articoli 143 e 151 vengono modificati per introdurre una specifica esenzione per le importazioni e le cessioni di beni e servizi effettuate alla Comunità europea, Euratom, BCE, BEI e agli organismi istituiti dalle Comunità soggetti al protocollo dell’8 aprile 1965, alle condizioni e nei limiti stabiliti dal protocollo e dagli accordi di attuazione o di sede, purché non vi siano distorsioni della concorrenza. Vengono inoltre adeguate le esenzioni per gli organismi internazionali diversi da quelli UE.

Detrazione IVA per beni immobili e altri beni durevoli

È inserito l’articolo 168 bis, che limita la detrazione dell’IVA sulle spese relative a un bene immobile del patrimonio dell’impresa alla sola quota di utilizzo per l’attività d’impresa quando il bene è impiegato anche per uso privato, del personale o comunque per fini estranei all’impresa. Le variazioni della quota di utilizzo devono essere rettificate secondo gli articoli 184-192, in deroga all’articolo 26. Gli Stati membri possono estendere la stessa regola anche ad altri beni del patrimonio dell’impresa.

Regimi particolari e deroghe per Bulgaria e Romania

L’articolo 287 viene integrato con le soglie di esenzione per le piccole imprese: Bulgaria 25.600 EUR e Romania 35.000 EUR. Sono inoltre inseriti gli articoli 390 bis e 390 ter, che consentono a Bulgaria e Romania di continuare a esentare i trasporti internazionali di persone alle condizioni esistenti alla data di adesione, finché la stessa esenzione permane in uno degli Stati membri della Comunità al 31 dicembre 2006.

Recepimento e decorrenza

Gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 1° gennaio 2011 e informare immediatamente la Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate in sede di pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato.

Come è indicizzato

Materieimposta sul valore aggiuntoenergiaesenzioni fiscalidetrazione ivaarmonizzazione fiscale

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