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Ordinanza

Ordinanza n. 12855/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'ottemperanza alla sentenza n. 5222/2023 emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Casola, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 394/2022, pubblicata in data 04/05/2023, notificata in data 03/08/2023, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202507799

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o non dimostrata esecuzione giuridica ed economica di una sentenza del Tribunale ordinario

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, passata in giudicato. L'Amministrazione ha dichiarato di avere adottato due decreti, rispettivamente per l'attribuzione della sorte capitale e per la liquidazione delle spese di lite e di consulenza tecnica d'ufficio, trasmettendoli agli uffici competenti per il pagamento, e ha chiesto la cessazione della materia del contendere. La ricorrente, tuttavia, ha sostenuto che non fosse stata dimostrata l'avvenuta esecuzione giuridica ed economica della sentenza. Il TAR ha rilevato che tale affermazione non chiarisce se i pagamenti non siano stati effettivamente ricevuti oppure se residuino ulteriori capi della sentenza non eseguiti.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio. Ha ritenuto necessario acquisire dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 63, comma 1, c.p.a., chiarimenti specifici sul fatto che i pagamenti previsti dai decreti del 16 e 17 luglio 2025 siano stati o meno effettuati e ricevuti e sull'eventuale esistenza di ulteriori capi della sentenza rimasti ineseguiti. Ha assegnato il termine perentorio del 4 settembre 2026, avvertendo che la mancata o insufficiente risposta potrà essere valutata ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a. Ha fissato la successiva camera di consiglio per il 22 settembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 63, comma 1, c.p.a.

    richiedere chiarimenti alla parte ricorrente sui dubbi esposti

    Consente al giudice di richiedere chiarimenti alle parti quando siano necessari ai fini della decisione.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    l’eventuale mancata o insufficiente risposta ai richiesti chiarimenti ... potrà essere valutata

    La mancata o insufficiente risposta ai chiarimenti richiesti può essere valutata dal giudice ai fini della decisione.

  • art. 38 c.p.a.

  • art. 65 c.p.a.

  • art. 66 c.p.a.

  • art. 67 c.p.a.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione dichiari di avere eseguito il giudicato mediante l'adozione di atti di liquidazione e la loro trasmissione agli uffici di pagamento, ma il ricorrente contesti genericamente l'effettività dell'esecuzione, il giudice può richiedere chiarimenti specifici per accertare se i pagamenti siano stati effettivamente eseguiti e se residuino ulteriori statuizioni ineseguite.
  • La mancata o insufficiente risposta della parte ai chiarimenti richiesti dal giudice entro il termine perentorio assegnato può essere valutata ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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