Sentenza del 16/05/2024 n. 1415 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio notificava un avviso di accertamento contestando che, tra il 2010 e il 2015, le operazioni compiute dalla S. s.r.l. (acquisto partecipazione in V.G.P./V.G.S., concessione di finanziamento di €150.000, partecipazione al progetto con ABM/SBS e nel 2015 rinuncia al finanziamento e cessione della partecipazione per €500 realizzando una minusvalenza di €151.501) fossero "prive di sostanza economica" fin dall'origine e configurassero abuso del diritto ai sensi dell'art.10-bis L. n.212/2000, finalizzate esclusivamente a creare una perdita deducibile. La contribuente ha impugnato l'atto contestando l'assenza di prova dell'abuso da parte dell'Ufficio e documentando la reale finalità economica e il deterioramento patrimoniale delle società partecipate.
La decisione
La CTP di Bergamo ha accolto il ricorso della S. s.r.l., ritenendo che le operazioni avessero una sostanza economica: progetto industriale reale, documentazione tecnica e autorizzazioni, bilanci e perizie che dimostravano patrimoni netti negativi delle partecipate e congruità del prezzo di cessione di €500. L'Ufficio ha appellato; la Corte d'appello ha respinto l'appello confermando integralmente la sentenza di primo grado, rilevando che l'Ufficio non ha assolto l'onere probatorio richiesto dall'art.10-bis (assenza di sostanza economica, vantaggio fiscale indebito, essenzialità dell'effetto fiscale) e che le operazioni vanno valutate nel loro complesso e nel contesto pluriennale. Spese compensate.
Norme richiamate
Art. 10-bis, Legge n. 212/2000 (abuso del diritto)
La norma richiede tre presupposti per qualificare un'operazione come abuso del diritto: assenza di sostanza economica, realizzazione di un vantaggio fiscale indebito e che tale vantaggio sia l'effetto essenziale dell'operazione. L'onere della prova spetta all'Amministrazione finanziaria; se il contribuente dimostra ragioni economiche e documentazione che giustificano l'operazione, l'accertamento per abuso è infondato.
D.lgs. n.128/2015 (modifica ad art. 10-bis)
Richiamato nel processo come intervento normativo collegato all'art.10-bis; non solleva l'Amministrazione dall'onere probatorio e conferma i criteri interpretativi relativi alla nozione di operazione priva di sostanza economica.
Art. 109, comma 5, TUIR (inerenza)
L'Ufficio ha contestato anche la mancanza del nesso di inerenza tra spesa e attività. La giurisprudenza applicata nel caso richiede che l'Amministrazione provi la carenza di potenzialità reddituale dell'operazione; qui la Corte ha dato rilievo al rischio d'impresa e alla documentazione che mostra finalità economiche legittime.
Massime di principio
- L'Amministrazione finanziaria deve provare che le operazioni sono prive di sostanza economica e che il vantaggio fiscale è l'effetto essenziale: senza prova adeguata, la contestazione per abuso decade.
- Le operazioni devono essere valutate nel loro complesso e nel contesto temporale pluriennale, non isolate all'anno in cui si realizza la perdita.
- Documentazione tecnica, bilanci, perizie di valutazione, tentativi di disinvestimento e elementi che dimostrano l'esistenza di un progetto economico reale possono legittimare minusvalenze e giustificare prezzi di cessione apparentemente bassi.
- La semplice realizzazione di una perdita fiscale non è di per sé indice di elusione se è collegata al rischio d'impresa e a fatti obiettivi di crisi delle partecipate.
- In casi simili è fondamentale conservare e produrre documentazione che attesti la finalità economica dell'investimento, gli sforzi di valorizzazione o di vendita, le perizie e i bilanci aggiornati per contrastare contestazioni di abuso.
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