Sentenza n. 1231/2026 - Brescia, Sezione 1
per l'annullamento: - dell'Intimazione di pagamento 022 2022 90088032 79/000 dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, trasmessa alla ricorrente via Pec in data 28/12/2022; - del ruolo emesso da Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura-prelievo latte; - del provvedimento di “aggiornamento” del Registro Nazionale dei debiti presso AGEA ex art. 8 ter L.33/99; - del provvedimento di determinazione del Prelievo Supplementare per le annate oggetto dell'intimazione; - delle comunicazioni di AGEA, aventi ad oggetto le “multe quote latte” e segnatamente concernenti i risultati della compensazione nazionale per il periodo indicato nella cartella e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto; - di ogni atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo, compresa la Cartella Esattoriale n.022 2020 7180145735 000 asseritamente notificata il 11.12.2018 e, in ogni caso di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, ed in particolare avverso l'atto di iscrizione a ruolo e avverso il ruolo indicato nella cartella (sopra descritta, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica dello stesso e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: intimazione di pagamento relativa a prelievi supplementari sul latte per le campagne 2007/08 e 2008/09, con i relativi ruoli, cartella esattoriale, determinazioni del prelievo e aggiornamento del Registro Nazionale dei debiti
Esito
Favorevole al ricorrente (produttore lattiero)
Prevale il privato
La controversia
L'azienda agricola ha impugnato l'intimazione di pagamento trasmessa via PEC il 28 dicembre 2022, nonché gli atti presupposti e connessi relativi alle cosiddette multe quote latte per le campagne 2007/08 e 2008/09. In particolare, sono stati contestati il ruolo emesso da AGEA, l'aggiornamento del Registro Nazionale dei debiti, la determinazione del prelievo supplementare, le comunicazioni di AGEA e la cartella esattoriale presupposta. Nel corso del giudizio è intervenuto l'annullamento giudiziale dei prelievi supplementari relativi alle campagne interessate: per la campagna 2007/08, il TAR Lazio ha disposto il ricalcolo con sentenza confermata dal Consiglio di Stato; per la campagna 2008/09, risultava intervenuta una pronuncia di analogo contenuto del TAR Lazio, ancora impugnata. In applicazione dell'art. 10-bis, comma 4, d.l. 69/2023, convertito dalla l. 103/2023, AGEA ha quindi emesso, il 14 aprile 2026, un nuovo atto di ricalcolo, sostitutivo del precedente.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l'atto di AGEA posto a fondamento della cartella e dell'intimazione di pagamento fosse stato annullato ope judicis nelle more del giudizio e successivamente sostituito dal nuovo ricalcolo del 14 aprile 2026. L'annullamento dell'atto presupposto ha determinato la sopravvenuta illegittimità degli atti presupponenti impugnati, cioè del ruolo, della cartella e dell'intimazione di pagamento, che sono stati conseguentemente annullati. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della complessità dell'evoluzione normativa e contenziosa della materia.
Norme richiamate
art. 8-ter l. 33/1999
La disposizione è richiamata quale base dell'aggiornamento del Registro Nazionale dei debiti presso AGEA.
art. 10-bis, comma 4, d.l. 69/2023, convertito dalla l. 103/2023
tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall'AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti
Le comunicazioni di ricalcolo anteriormente notificate sono prive di effetto e devono essere sostituite da nuovi ricalcoli effettuati secondo la disciplina sopravvenuta; nel caso concreto AGEA ha emesso il nuovo ricalcolo il 14 aprile 2026.
Massime di principio
- Quando l'atto presupposto di un ruolo, di una cartella esattoriale o di un'intimazione di pagamento viene annullato giudizialmente nelle more del giudizio promosso contro gli atti della riscossione, questi ultimi diventano sopravvenientemente illegittimi e devono essere annullati, purché sussista il rapporto di presupposizione tra gli atti.
- L'annullamento giudiziale del prelievo supplementare relativo alle campagne lattiere rende illegittimi gli atti di riscossione fondati su quel prelievo, anche qualora l'amministrazione abbia successivamente adottato un nuovo atto di ricalcolo sostitutivo.
- Ai sensi dell'art. 10-bis, comma 4, d.l. 69/2023, convertito dalla l. 103/2023, le comunicazioni di ricalcolo di AGEA notificate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione sono prive di effetto e devono essere sostituite da nuovi ricalcoli effettuati secondo la disciplina prevista dalla disposizione.
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