Sentenza del 11/09/2019 n. 22655 - Corte di Cassazione
COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO Cosa giudicata civile - Eccezione di cosa giudicata - identità parziale dei due giudizi - Sufficienza - Condizioni - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava quattro avvisi relativi all’ICI per gli anni 1997-2000 e, in particolare, l’estensione delle aree edificabili assoggettabili a tributo. Il Comune ha contestato l’applicazione, da parte della CTR, del giudicato esterno formatosi tra le stesse parti per un diverso anno d’imposta, sostenendo che mancassero identità di petitum e causa petendi e che il valore delle aree edificabili variasse annualmente. La società contribuente ha inoltre denunciato l’omessa pronuncia della CTR su varie eccezioni, tra cui l’insufficiente motivazione degli avvisi e la violazione della disciplina ICI e dello Statuto del contribuente.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso principale del Comune, ritenendo corretta l’applicazione del giudicato esterno limitatamente al dato tendenzialmente permanente dell’estensione delle aree edificabili, anche se il giudizio riguardava annualità diverse. Ha invece accolto parzialmente il ricorso incidentale della società, rilevando che la CTR aveva omesso di pronunciarsi sulle eccezioni relative all’insufficiente motivazione degli avvisi e alla violazione del D.Lgs. n. 504/1992 e della L. n. 212/2000. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese. L’eccezione di inammissibilità dell’appello è stata ritenuta implicitamente respinta dalla decisione di merito.
Norme richiamate
Codice civile, artt. 324 e 2909
Il giudicato può produrre effetti anche in controversie relative a periodi d’imposta diversi quando riguarda elementi costitutivi tendenzialmente permanenti del rapporto, pur in presenza di una diversa domanda.
D.Lgs. n. 504/1992, art. 5, comma 5
Il valore venale dell’area edificabile è un elemento variabile nel tempo e, di regola, non resta vincolato dal giudicato relativo ad altre annualità.
D.Lgs. n. 504/1992, art. 7, comma 1, lett. a) e i)
Prevede ipotesi di esenzione dall’ICI; nella vicenda la relativa questione non è stata esaminata dalla CTR perché assorbita dalla decisione fondata sul giudicato esterno.
D.Lgs. n. 546/1992, artt. 33, 34, 57 e 61
Disciplinano il processo tributario, inclusa la trattazione in pubblica udienza, il giudizio d’appello e il divieto di introdurre domande nuove in appello.
Codice di procedura civile, artt. 100, 112, 360 e 366
Richiedono l’interesse a impugnare, impongono al giudice di pronunciarsi sulle domande ed eccezioni ritualmente proposte e stabiliscono i requisiti di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione.
L. n. 212/2000, art. 7
Impone requisiti di motivazione e trasparenza agli atti dell’amministrazione finanziaria; la relativa eccezione è stata ritenuta non esaminata dalla CTR e dovrà essere valutata in sede di rinvio.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
È stato dichiarato sussistente l’obbligo del Comune, quale ricorrente principale soccombente, di versare l’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario il giudicato relativo a un’annualità può estendersi ad annualità diverse se riguarda qualificazioni giuridiche o fatti tendenzialmente permanenti, come la natura edificabile o non edificabile di un’area.
- Il giudicato non si estende automaticamente agli elementi variabili di anno in anno, come il valore venale, la capacità contributiva o altri dati economici periodici.
- L’identità tra due giudizi può essere parziale: non è indispensabile che coincidano integralmente petitum e causa petendi, purché sia comune un presupposto decisivo e stabile.
- Chi invoca o contesta un giudicato esterno deve produrre o trascrivere il contenuto rilevante della sentenza, indicando anche dove essa sia stata acquisita nel processo; in mancanza, la censura può essere dichiarata inammissibile.
- La mancata pronuncia su eccezioni ritualmente formulate costituisce, di regola, violazione dell’art. 112 c.p.c., salvo che la decisione di merito renda incompatibile l’accoglimento dell’eccezione, determinandone un rigetto implicito.
- La cassazione della sentenza con rinvio non attribuisce necessariamente una vittoria definitiva sul merito: impone al giudice di rinvio di esaminare le questioni rimaste non decise.
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