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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37390/2021 del 30/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte non decide nel merito del ricorso, ma dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo per acquisire informazioni sulla definizione agevolata/condono invocata dal contribuente. Il processo resta sospeso in attesa di chiarimenti sulla sopravvenienza dedotta e sulla riferibilità dei pagamenti e degli estratti di ruolo agli avvisi di accertamento oggetto di causa.

Esito

NON DETERMINABILE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento emessi ai sensi dell'art. 38, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, relativi ai periodi d'imposta 2007 e 2008 e concernenti II.DD. (IRPEG e IRAP) e IVA. I giudici di merito avevano ritenuto utilizzabili gli accertamenti sintetici fondati su circostanze di fatto pacifiche relative all'attività di parrucchiere svolta dal contribuente, rideterminando comunque il reddito imponibile in misura inferiore rispetto a quella accertata. In Cassazione il contribuente proponeva ricorso affidato a due motivi, ma poi depositava memoria e istanza chiedendo la declaratoria di estinzione del processo per intervenuta definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, producendo documentazione attestante domanda e pagamenti; la Corte rilevava tuttavia che, in ragione della documentazione prodotta e della non perfetta corrispondenza tra gli estratti di ruolo richiamati e gli atti impositivi impugnati, era opportuno acquisire chiarimenti dall'Agenzia.

Norme richiamate

  • art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato come base degli avvisi di accertamento sintetico relativi al reddito del contribuente

  • art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018 n. 119

    invocato dal contribuente quale disciplina della definizione agevolata suscettibile di estinguere la controversia previo integrale pagamento del dovuto

  • art. 3, comma 1, del d.l. 23 ottobre 2018 n. 119

    richiamato nel dispositivo in relazione al rinvio a nuovo ruolo per acquisire informazioni sul condono

  • L. 17 dicembre 2018 n. 136

    menzionata come legge di conversione del d.l. n. 119 del 2018

Massime di principio

  • Quando una parte deduce in Cassazione un fatto sopravvenuto potenzialmente estintivo del giudizio, come una definizione agevolata, il giudice può rinviare la causa a nuovo ruolo per acquisire i necessari chiarimenti prima di pronunciare sull'estinzione.
  • La definizione agevolata può essere considerata astrattamente idonea a definire la controversia tributaria solo se sia dimostrato il previo integrale pagamento di quanto dovuto e la riferibilità della domanda e dei versamenti agli atti impositivi oggetto del giudizio.
  • In presenza di incertezze documentali sulla corrispondenza tra estratti di ruolo, domanda di definizione e avvisi impugnati, non è possibile dichiarare immediatamente l'estinzione del processo senza previo contraddittorio sul fatto sopravvenuto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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