Cassazione Civile, Ordinanza n. 25151/2023 del 23/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società, quale utilizzatrice finale di gas naturale per uso industriale, aveva impugnato il diniego di rimborso delle accise sul gas metano pagate al fornitore nel periodo 2 febbraio 2012 - 3 maggio 2014. Secondo la ricorrente, l’accisa era stata indebitamente corrisposta perché applicata con aliquote più elevate previste per l’uso civile, sulla base della dicitura in fattura "uso tecnologico + riscaldamento ind.". La CTR aveva accolto l’appello dell’Ufficio ritenendo che la legittimazione a chiedere il rimborso spettasse solo al fornitore, quale soggetto del rapporto d’imposta, mentre il consumatore finale sarebbe rimasto estraneo al tributo e avrebbe dovuto semmai rivolgersi al fornitore in via privatistica di rivalsa. In cassazione la società ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 2, d.lgs. 504/1995, sostenendo che il diritto al rimborso sorga per il solo fatto dell’indebito pagamento dell’accisa, senza restrizioni soggettive, e che il consumatore finale, sopportando l’onere economico del tributo, sia legittimato tanto all’azione civile verso il fornitore quanto all’azione tributaria verso l’Erario.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato l’orientamento secondo cui, ai sensi dell’art. 14 TUA, l’istanza di rimborso per accise indebitamente versate può essere proposta soltanto dal fornitore, soggetto passivo del rapporto d’imposta, non dal consumatore finale. La decisione di merito che aveva escluso la legittimazione attiva della società è stata quindi ritenuta corretta. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per il consolidarsi della giurisprudenza in epoca successiva alla proposizione del ricorso; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
violazione e falsa applicazione
La censura è stata formulata come violazione di legge in cassazione, ma è stata respinta perché infondata alla luce della corretta interpretazione dell’art. 14 TUA.
art. 14, comma 2, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
La norma è stata interpretata nel senso che il diritto al rimborso delle accise indebitamente versate spetta al fornitore, unico soggetto legittimato a presentare istanza all’Amministrazione finanziaria, non al consumatore finale estraneo al rapporto d’imposta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. 115/2002, relativo al raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di accise, il diritto al rimborso dell’imposta indebitamente versata compete al soggetto che ha assolto il tributo nell’ambito del rapporto d’imposta, ossia al fornitore, non al consumatore finale che abbia sopportato l’onere economico.
- La struttura monofase delle accise comporta che il prelievo si concentri a monte, sul produttore o sull’intermediario che immette il bene al consumo; da ciò deriva l’estraneità del consumatore finale al rapporto tributario e alla legittimazione al rimborso.
- L’eventuale rapporto di rivalsa tra fornitore e cliente appartiene alla dimensione privatistica e non amplia la legittimazione processuale in sede tributaria contro l’Amministrazione finanziaria.
- Quando la giurisprudenza di legittimità si è consolidata solo dopo la proposizione del ricorso, la Corte può compensare integralmente le spese del giudizio di cassazione pur rigettando il ricorso.
- In caso di rigetto del ricorso per cassazione, può essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi della disciplina vigente.
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