Sentenza n. 2358/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento previa sospensione in via cautelare, del Decreto della Questura di Roma dell'11 novembre 2025, notificato il 13 novembre 2025, con il quale veniva revocata al Signor -OMISSIS-la licenza di porto di fucile per uso sportivo n. -OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto della Questura di Roma di revoca della licenza di porto di fucile per uso sportivo, adottato dopo una segnalazione per detenzione di modica quantità di hashish per uso personale
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare di porto d'armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, cittadino incensurato e titolare dal 2003 di una licenza di porto di fucile per uso sportivo, impugnava la revoca disposta dalla Questura dopo che era stato segnalato ai sensi dell'art. 75 d.P.R. 309/1990 per la detenzione, in occasione di un controllo aeroportuale, di 1,38 grammi di hashish, corrispondenti a 175 milligrammi di principio attivo. Per il medesimo episodio il Prefetto aveva già disposto la sospensione della licenza per tre mesi, integralmente scontata. Il ricorrente deduceva violazione di legge ed eccesso di potere, lamentando in particolare carenza di istruttoria e di motivazione, irragionevolezza e sproporzione della revoca, nonché l'illegittima duplicazione degli effetti sfavorevoli derivanti dal medesimo fatto. Evidenziava il carattere isolato dell'episodio, l'assenza di precedenti o di elementi indicativi di abitualità, pericolosità o collegamento con l'uso delle armi, oltre agli esiti negativi di esami clinici diretti a escludere l'assunzione abituale di stupefacenti.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la revoca. Ha riconosciuto che la sospensione prevista dall'art. 75 d.P.R. 309/1990 non esclude, in astratto, l'esercizio del generale potere dell'autorità di pubblica sicurezza di vietare o revocare il porto d'armi ai sensi degli artt. 1, 5, 11 e 43 T.U.L.P.S.; i due poteri hanno natura e presupposti diversi. Tuttavia, quando l'amministrazione intende revocare un titolo già rilasciato sulla base di un episodio isolato e di limitata gravità, l'onere istruttorio e motivazionale risulta particolarmente intenso, dovendo essere dimostrata l'effettiva inaffidabilità del titolare e il pericolo di abuso delle armi. Nel caso concreto la Questura aveva fondato la revoca esclusivamente sul medesimo episodio già sanzionato con la sospensione prefettizia, senza acquisire nuovi elementi o sopravvenienze istruttorie idonei a giustificare la rinnovata e definitiva valutazione negativa. La decisione è stata quindi ritenuta affetta da carenza di istruttoria e motivazione, nonché da difetto di proporzionalità e ragionevolezza, anche per l'irragionevole duplicazione degli effetti sfavorevoli. Gli esiti negativi delle analisi cliniche costituivano inoltre un ulteriore elemento contrario alla prospettazione di un'abitualità nell'uso di stupefacenti. Le spese sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
art. 75 d.P.R. 309/1990
Prevede la sospensione della licenza di porto d'armi a carico di chi detenga sostanze stupefacenti o psicotrope per uso personale; tale misura non preclude, in astratto, l'esercizio del generale potere di revoca del porto d'armi, ma non rende automaticamente legittima la revoca definitiva.
art. 1 T.U.L.P.S.
È richiamato quale base del generale potere dell'autorità di pubblica sicurezza in materia di porto d'armi.
art. 5 T.U.L.P.S.
È richiamato quale fondamento del generale potere di vietare o revocare la licenza di porto d'armi.
art. 11 T.U.L.P.S.
Rileva, insieme alle altre disposizioni del T.U.L.P.S., nella valutazione dei requisiti di affidabilità e buona condotta necessari per il mantenimento del titolo.
art. 43 T.U.L.P.S.
È richiamato quale base del potere discrezionale di vietare o revocare la licenza di porto d'armi in relazione al pericolo di abuso delle armi e all'inaffidabilità del titolare.
art. 1 D.M. 28 aprile 1998
Disciplina i requisiti psicofisici minimi per il rilascio e il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile; il carattere isolato della segnalazione ex art. 75 non esclude in astratto un provvedimento ablativo, ma deve essere valutato insieme agli altri elementi del caso concreto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli elementi identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato a tutela dei dati personali relativi alla salute e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.
Massime di principio
- La sospensione della licenza di porto d'armi prevista dall'art. 75 d.P.R. 309/1990 per la detenzione di stupefacenti per uso personale non esclude, in astratto, l'esercizio del generale potere di vietare o revocare il porto d'armi ai sensi del T.U.L.P.S.; tuttavia, i due poteri restano autonomi e la revoca non può essere disposta automaticamente per il solo fatto già posto a fondamento della sospensione.
- La revoca di un porto d'armi già rilasciato, fondata su un episodio isolato di detenzione per uso personale di una modica quantità di stupefacente, richiede un'istruttoria e una motivazione particolarmente approfondite, idonee a dimostrare l'effettiva inaffidabilità del titolare e il pericolo di abuso delle armi.
- È illegittima la revoca definitiva del porto d'armi quando l'amministrazione si limiti a richiamare il medesimo episodio già sanzionato con la sospensione della licenza, senza indicare nuovi elementi fattuali o sopravvenienze istruttorie che giustifichino una rinnovata valutazione negativa.
- Nella valutazione dell'affidabilità del titolare di un porto d'armi devono essere considerati la natura isolata o abituale della condotta, la quantità di sostanza detenuta, l'eventuale collegamento con l'uso delle armi e ogni altro elemento concreto rilevante; l'assenza di tali elementi può determinare un difetto di istruttoria, motivazione, proporzionalità e ragionevolezza.
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