Corte di giustizia, Sentenza C-775/19
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 19 novembre 2020. — 5th AVENUE Products Trading GmbH contro Hauptzollamt Singen. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Baden-Württemberg. — Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Codice doganale comunitario – Articolo 29, paragrafi 1 e 3, lettera a) – Articolo 32, paragrafi 1, lettera c), e 5, lettera b) – Regolamento (CEE) n. 2454/93 – Articolo 157, paragrafo 2 – Determinazione del valore in dogana – Valore di transazione delle merci importate – Nozione di “condizione della vendita” – Pagamento effettuato come contropartita della concessione di un diritto di distribuzione esclusiva. — Causa C-775/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in un rinvio pregiudiziale in materia doganale, ha stabilito che i pagamenti periodici versati dal compratore al venditore per ottenere l’esclusiva di distribuzione in un certo territorio fanno parte del valore in dogana delle merci importate, se costituiscono una condizione posta dal venditore per la vendita/distribuzione. La qualificazione non dipende dal fatto che il pagamento sia inserito in un contratto quadro né dalla sua durata limitata nel tempo. La Corte ha invece escluso l’applicabilità della disciplina su corrispettivi e diritti di licenza, perché i pagamenti non riguardavano diritti di proprietà intellettuale.
Valore in dogana: se i pagamenti per ottenere un diritto di distribuzione esclusiva, calcolati sul fatturato e dovuti al venditore, debbano essere inclusi nel valore di transazione delle merci importate
La questione giuridica
Se un pagamento periodico, effettuato dall’acquirente al venditore come contropartita della concessione di un diritto di distribuzione esclusiva su un determinato territorio e calcolato sul fatturato realizzato in tale territorio, debba essere incluso nel valore in dogana delle merci importate; e, in subordine, se e in quale misura tale pagamento debba eventualmente essere ripartito proporzionalmente tra merci e altri elementi della relazione contrattuale.
Principio di diritto
Il pagamento dovuto dall’acquirente al venditore come corrispettivo della concessione di un diritto di distribuzione esclusiva delle merci importate su un determinato territorio, quando il venditore lo pretende come condizione per consentire tale distribuzione, rientra nel "prezzo effettivamente pagato o da pagare" e deve quindi essere incluso nel valore in dogana ai sensi dell’articolo 29, paragrafi 1 e 3, lettera a), del codice doganale; non occorre applicare le disposizioni sui corrispettivi e diritti di licenza, poiché esse riguardano pagamenti per diritti di proprietà intellettuale.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CEE) n. 2913/92 (codice doganale comunitario), articoli 29, paragrafi 1 e 3, lettera a), 32, paragrafi 1, lettera c), e 5, lettera b)
- Regolamento (CEE) n. 2454/93 (regolamento di applicazione), articoli 157, paragrafi 1 e 2, e 158, paragrafo 3
- Regolamento (UE) n. 952/2013
- Regolamento (UE) 2015/2447
Valore in dogana e corrispettivo per distribuzione esclusiva
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale proposto dal Finanzgericht Baden-Württemberg in una controversia tra 5th AVENUE Products Trading GmbH e l’Hauptzollamt Singen. La questione centrale concerne la rilevanza, ai fini doganali, di un pagamento periodico dovuto per ottenere il diritto di distribuire in esclusiva sigari importati in un determinato territorio.
Fatti e procedimento principale
La 5th Avenue aveva stipulato con Habanos SA un accordo di distribuzione esclusiva per Germania e Austria. In cambio dell’esclusiva in Austria, la società tedesca si era impegnata a versare per quattro anni un importo annuale pari al 25% del fatturato generato dalle vendite in tale Stato membro. Al momento dell’importazione la società dichiarava il prezzo di acquisto e i costi di trasporto e assicurazione, ma non includeva tale compensazione, poiché non era ancora noto quanta parte delle merci sarebbe stata venduta in Austria.
A seguito di controllo, l’amministrazione doganale ritenne che il pagamento dovesse essere aggiunto al valore in dogana e procedette al recupero di dazi all’importazione. Il giudice nazionale dubitava in particolare se la compensazione fosse un "corrispettivo o diritto di licenza" oppure, più in generale, un elemento del prezzo effettivamente pagato o da pagare.
Normativa rilevante
La Corte ha richiamato in particolare:
- l’articolo 29, paragrafi 1 e 3, lettera a), del codice doganale comunitario (regolamento n. 2913/92), che definisce il valore di transazione e il "prezzo effettivamente pagato o da pagare";
- l’articolo 32, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 5, lettera b), del medesimo codice, sui corrispettivi e diritti di licenza e sui pagamenti per il diritto di distribuzione o rivendita;
- l’articolo 157, paragrafi 1 e 2, del regolamento di applicazione n. 2454/93, che precisa la nozione di corrispettivi e diritti di licenza e le condizioni per la loro inclusione nel valore in dogana.
Ragionamento della Corte
La Corte ha anzitutto chiarito che le nozioni di corrispettivi e diritti di licenza si riferiscono a pagamenti effettuati per l’uso di diritti di proprietà intellettuale, quali brevetti, marchi, modelli, know-how o diritti d’autore. Nel caso di specie, invece, il pagamento era dovuto non per una licenza di proprietà intellettuale, ma come contropartita del diritto di distribuzione esclusiva.
Per tale ragione, la Corte ha escluso l’applicazione dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera c), e dell’articolo 157, paragrafo 2. Ha però riformulato la questione alla luce dell’articolo 29 del codice doganale, ricordando che il valore in dogana deve riflettere il valore economico reale delle merci importate e che il "prezzo effettivamente pagato o da pagare" comprende tutti i pagamenti che costituiscono una condizione della vendita.
Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte ha affermato che un pagamento è condizione della vendita quando, nei rapporti contrattuali tra venditore e compratore, esso è talmente importante per il venditore che, in sua assenza, la vendita non avrebbe luogo. Ha poi rilevato che, nel caso concreto, il giudice del rinvio aveva già accertato che Habanos non avrebbe ceduto le merci destinate alla distribuzione in Austria senza il pagamento della compensazione. È irrilevante che l’obbligo sia contenuto in un contratto quadro anziché nei singoli contratti di vendita, poiché le condizioni del contratto quadro determinano quelle delle vendite successive. È pure irrilevante che il pagamento fosse limitato ai primi quattro anni, poiché la controversia riguardava proprio il valore in dogana delle merci importate durante tale periodo.
Decisione
La Corte ha dichiarato che l’articolo 29, paragrafi 1 e 3, lettera a), del codice doganale deve essere interpretato nel senso che il pagamento periodico, effettuato dall’acquirente al venditore come contropartita della concessione di un diritto di distribuzione esclusiva su un determinato territorio e calcolato sul fatturato realizzato in tale territorio, deve essere incluso nel valore in dogana delle merci importate. In conseguenza di tale risposta, non è stato necessario esaminare la seconda questione pregiudiziale sulla possibile ripartizione proporzionale del pagamento.
Principio affermato
Ai fini del valore in dogana, un pagamento dovuto al venditore per ottenere l’esclusiva di distribuzione delle merci importate integra il "prezzo effettivamente pagato o da pagare" quando il venditore lo esige come condizione della vendita/distribuzione; tale pagamento va quindi aggiunto al valore in dogana, anche se è previsto in un contratto quadro, ha durata limitata ed è calcolato sul fatturato.
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