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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-454/19

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 novembre 2020. — Procedimento penale a carico di ZW. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Heilbronn. — Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Articolo 21 TFUE – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Incriminazione penale che riguarda in modo specifico la sottrazione internazionale di minori – Restrizione – Giustificazione – Tutela del minore – Proporzionalità. — Causa C-454/19

Giurisprudenza europea62019CJ0454

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto che una norma penale tedesca sulla sottrazione internazionale di minori, più severa quando il minore è trattenuto in un altro Stato membro, costituisce una restrizione alla libera circolazione dei cittadini dell’Unione. Pur riconoscendo che la tutela del minore è un obiettivo legittimo, la Corte ha giudicato la misura sproporzionata perché tratta gli altri Stati membri quasi come paesi terzi e presuppone difficoltà incompatibili con il sistema di fiducia reciproca dell’Unione. La norma nazionale, quindi, non può essere applicata in quel modo.

Libera circolazione dei cittadini dell’Unione e norma penale nazionale che punisce in modo più severo la sottrazione internazionale di minori rispetto a quella interna: compatibilità con l’articolo 21 TFUE.

La questione giuridica

Se l’articolo 21 TFUE e, in generale, il diritto dell’Unione sulla libera circolazione ostino a una disposizione penale nazionale che sanziona la mancata riconsegna di un minore al curatore con una disciplina più severa quando il minore è trattenuto in un altro Stato membro rispetto al caso in cui sia trattenuto nel territorio nazionale, e se una simile differenza di trattamento possa essere giustificata dalla tutela del minore e dalla difficoltà di ottenere il rientro da un altro Stato membro.

Principio di diritto

L’articolo 21 TFUE osta a una normativa nazionale che, per proteggere il minore, punisca la mancata riconsegna del figlio al curatore con sanzioni penali anche senza violenza, minaccia di grave danno o inganno quando il minore si trova in un altro Stato membro, se la stessa condotta è punibile nel territorio nazionale solo in presenza di tali modalità aggravate; una simile differenza di trattamento costituisce una restrizione alla libera circolazione dei cittadini dell’Unione non proporzionata, perché fonda il trattamento più severo sull’idea che il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni tra Stati membri siano problematici come verso Stati terzi, in contrasto con il principio di fiducia reciproca e con il regolamento n. 2201/2003.

Norme richiamate

  • Articolo 21 TFUE
  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2004/38/CE
  • Regolamento (CE) n. 2201/2003
  • Convenzione dell’Aia del 1980
  • Articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Restrizione penale alla libera circolazione per sottrazione internazionale di minori

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale dell’"Amtsgericht Heilbronn" in un procedimento penale a carico di ZW, cittadina rumena, accusata di sottrazione di minore. Il giudice tedesco chiede se l’articolo 235 del codice penale tedesco, nella parte in cui punisce più severamente la sottrazione del minore quando questi è trattenuto all’estero rispetto al caso in cui resti in Germania, sia compatibile con l’articolo 21 TFUE.

Fatti del procedimento principale

ZW viveva in Germania con il figlio AW, minore nato in Romania. In seguito a provvedimenti dell’autorità tedesca, il diritto di fissare la residenza del minore era stato attribuito a un curatore nell’ambito di una curatela integrativa. Nel dicembre 2017 il padre portò il minore in Romania, dove da allora entrambi risiedono; secondo il giudice del rinvio, il trasferimento avvenne senza previa informazione dello Jugendamt e del curatore. ZW è stata quindi imputata come coautrice del reato di sottrazione internazionale di minore ai sensi degli articoli 25, paragrafo 2, e 235, paragrafo 2, punto 2, del codice penale.

Questioni pregiudiziali

Il giudice nazionale ha chiesto in sostanza:

  • se il diritto dell’Unione, in particolare la direttiva 2004/38/CE e l’articolo 21 TFUE, si applichi anche a disposizioni penali nazionali;
  • se l’articolo 21 TFUE osti a una norma penale che sanziona il trattenimento all’estero del minore sottratto al curatore anche senza forza, minaccia grave o inganno, quando una disciplina analoga operante sul territorio nazionale richiede invece tali modalità aggravate.

Ricevibilità

La Corte respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata dal governo tedesco. Ricorda che, nell’ambito dell’articolo 267 TFUE, spetta al giudice nazionale valutare la necessità della risposta pregiudiziale e che le questioni di interpretazione del diritto dell’Unione sono presunte rilevanti, salvo che sia manifesto il loro difetto di rapporto con il procedimento principale. Poiché ZW è una cittadina dell’Unione che ha esercitato la libertà di circolazione trasferendosi in Germania e la norma contestata costituisce la base dell’azione penale, la domanda è ritenuta ricevibile.

Ambito applicativo dell’articolo 21 TFUE

La Corte osserva che, sebbene il giudice del rinvio menzioni anche la direttiva 2004/38/CE, la questione va esaminata alla luce dell’articolo 21 TFUE, che non garantisce solo la libertà di circolazione e soggiorno, ma vieta anche ogni discriminazione fondata sulla cittadinanza. Ricorda inoltre che le norme penali nazionali, pur rientrando in linea di principio nella competenza degli Stati membri, non possono discriminare i cittadini dell’Unione né restringere le libertà fondamentali garantite dal Trattato.

Esistenza di una restrizione alla libera circolazione

La Corte rileva che l’articolo 235 del codice penale distingue tra:

  • trattenimento del minore nel territorio tedesco, punibile solo se realizzato con forza, minaccia di grave danno o inganno;
  • trattenimento del minore in un altro Stato membro, punibile anche senza tali elementi.

Questa differenza dipende dal solo fatto che il minore sia stato trasferito fuori dalla Germania, in particolare in un altro Stato membro. La Corte afferma che una simile disciplina colpisce in pratica soprattutto i cittadini dell’Unione provenienti da altri Stati membri che si sono stabiliti in Germania, poiché sono più esposti alla possibilità di portare o trattenere il figlio nel proprio Stato d’origine. Ne deriva una restrizione alla libertà di circolazione ai sensi dell’articolo 21 TFUE.

Giustificazione e proporzionalità

La Corte riconosce che la tutela del minore e dei suoi diritti fondamentali costituisce un obiettivo di interesse generale idoneo, in linea di principio, a giustificare una restrizione alla libera circolazione. Richiama anche l’articolo 24 della Carta e la giurisprudenza secondo cui gli Stati membri dispongono di un certo margine discrezionale nella protezione dell’interesse del minore.

Tuttavia, la misura deve restare proporzionata. La Corte osserva che la normativa tedesca attribuisce un trattamento più severo alla sottrazione internazionale del minore rispetto a quella interna, sulla base dell’idea che il rientro e l’esecuzione delle decisioni siano più difficili all’estero. Secondo la Corte, un simile ragionamento è eccessivo: assimilare gli altri Stati membri a paesi terzi contrasta con il sistema dell’Unione, fondato sul principio del reciproco riconoscimento e sulla fiducia reciproca, come emerge dal regolamento n. 2201/2003.

La previsione penale eccede quindi quanto necessario per raggiungere l’obiettivo di tutela del minore, perché si fonda su una presunzione generalizzata di difficoltà nel riconoscimento e nell’esecuzione delle decisioni giudiziarie tra Stati membri, incompatibile con il diritto dell’Unione.

Decisione della Corte

La Corte risponde che l’articolo 21 TFUE osta all’applicazione di una normativa nazionale secondo cui la mancata riconsegna del figlio al curatore, quando il minore si trova in un altro Stato membro, è punibile anche senza forza, minaccia di grave danno o inganno, mentre la stessa condotta nel territorio nazionale è punibile solo in presenza di tali modalità aggravate.

Principio desumibile

Una disciplina penale nazionale che introduca un trattamento più severo per la sottrazione internazionale di minori, rispetto alla sottrazione interna, incide sulla libera circolazione dei cittadini dell’Unione e non è giustificata quando presuppone, in modo generale, difficoltà di cooperazione giudiziaria tra Stati membri incompatibili con la fiducia reciproca e con il regolamento n. 2201/2003.

Come è indicizzato

Materielibera circolazione dei cittadini dell’unionediritto penale nazionaletutela del minoreresponsabilità genitorialecooperazione giudiziaria civile in materia familiare

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