Corte di giustizia, Sentenza C-663/18
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 novembre 2020. — Procedimento penale a carico di BS e CA. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel d'Aix-En-Provence. — Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione delle merci – Organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa – Deroghe – Tutela della salute – Legislazione nazionale che limita l’industrializzazione e la commercializzazione della canapa soltanto alle fibre e ai semi – Cannabidiolo (CBD). — Causa C-663/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha stabilito che il CBD estratto dalla pianta di Cannabis sativa nella sua interezza non è, in base agli elementi del caso, uno stupefacente ai fini della convenzione unica e del diritto UE rilevante. Di conseguenza, la sua commercializzazione beneficia della libera circolazione delle merci e un divieto nazionale è ammissibile solo se giustificato dalla tutela della salute pubblica e proporzionato. La Corte ha inoltre escluso l’applicabilità dei regolamenti sui mercati agricoli n. 1307/2013 e n. 1308/2013.
Libera circolazione delle merci e CBD: compatibilità con il diritto UE del divieto francese di commercializzare cannabidiolo estratto dalla pianta di cannabis nella sua interezza
La questione giuridica
Se i regolamenti n. 1307/2013 e n. 1308/2013, nonché gli articoli 34 e 36 TFUE, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che vieta la commercializzazione del cannabidiolo (CBD) legalmente prodotto in un altro Stato membro quando il CBD sia estratto dalla pianta di Cannabis sativa nella sua interezza e non soltanto dalle fibre e dai semi.
Principio di diritto
Il CBD non rientra, nel caso di specie, nella nozione di stupefacente ai fini del diritto UE e, se legalmente prodotto in un altro Stato membro, la sua commercializzazione è soggetta agli articoli 34 e 36 TFUE: una normativa nazionale che ne vieti la commercializzazione perché estratto dalla pianta di Cannabis sativa nella sua interezza costituisce una misura di effetto equivalente vietata, salvo che lo Stato dimostri che il divieto è idoneo a garantire in modo coerente e sistematico la tutela della salute pubblica e non va oltre quanto necessario. I regolamenti n. 1307/2013 e n. 1308/2013 non si applicano al CBD così estratto, poiché esso non è un prodotto agricolo rientrante nell’allegato I dei trattati.
Norme richiamate
- Articoli 34 e 36 TFUE
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) n. 1307/2013
- Articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013
- Articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013
- Regolamento (UE) n. 1308/2013
- Articolo 189 del regolamento (UE) n. 1308/2013
- Decisione quadro 2004/757/GAI
- Articolo 71, paragrafo 1, della convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen
- Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961
- Convenzione del 1971 sulle sostanze psicotrope
CBD, libera circolazione delle merci e divieto nazionale francese
La sentenza decide un rinvio pregiudiziale della cour d’appel d’Aix-en-Provence in un procedimento penale relativo alla commercializzazione di una sigaretta elettronica contenente cannabidiolo (CBD). La questione nasce dal divieto francese di commercializzare prodotti derivati da canapa diversi da fibre e semi quando il CBD è estratto dalla pianta di Cannabis sativa nella sua interezza.
Fatti e procedimento principale
B S e C A, ex amministratori della Catlab SAS, erano perseguiti per aver commercializzato il prodotto "Kanavape", contenente CBD estratto in Repubblica ceca da canapa coltivata legalmente. La società confezionava il CBD in cartucce per sigarette elettroniche e lo distribuiva in Francia. Il tribunal correctionnel de Marseille li aveva dichiarati colpevoli e condannati anche al risarcimento in favore del Conseil national de l’ordre des pharmaciens; essi hanno proposto appello.
Quadro normativo nazionale e dell’Unione
Sul piano francese, l’articolo R. 5132-86 del codice della salute pubblica vietava, in linea di principio, produzione, importazione, esportazione, detenzione, offerta, cessione, acquisto o uso di cannabis e dei prodotti da essa ottenuti, ammettendo deroghe solo per varietà private delle proprietà stupefacenti e, secondo il decreto del 22 agosto 1990, soltanto per coltivazione, importazione, esportazione e uso industriale e commerciale limitati a fibre e semi, con THC non superiore allo 0,20%.
A livello UE, la Corte ha richiamato gli articoli 34 e 36 TFUE, il regolamento n. 1307/2013 sui pagamenti diretti agli agricoltori, il regolamento n. 1308/2013 sull’organizzazione comune dei mercati agricoli, nonché la decisione quadro 2004/757/GAI e l’articolo 71, paragrafo 1, della convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, oltre alla convenzione unica sugli stupefacenti del 1961 e alla convenzione del 1971 sulle sostanze psicotrope.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiedeva in sostanza se il diritto UE ostasse a una disciplina nazionale che, limitando la canapa alle fibre e ai semi, impedisse la commercializzazione del CBD estratto dalla pianta intera. La Corte ha riformulato la questione concentrandosi sul divieto di commercializzazione del CBD legalmente prodotto in un altro Stato membro.
Esclusione dell’applicabilità dei regolamenti agricoli
La Corte ha escluso che il CBD rientri nei regolamenti n. 1307/2013 e n. 1308/2013. Il CBD estratto dalla pianta intera non corrisponde alla voce doganale relativa alla canapa greggia o preparata ma non filata (voce 5302 del SA, già 5701), perché non deriva dal solo raccolto né dalla separazione delle fibre, ma da un’estrazione della sostanza dalla pianta intera.
La Corte ha inoltre osservato che, presentato come composto chimico isolato, il CBD rientra piuttosto nella voce 2932 del SA, mentre l’allegato I dei trattati non menziona tale voce tra i prodotti agricoli. Ne deriva che il CBD non è un prodotto agricolo ai sensi dei regolamenti invocati e tali regolamenti non si applicano alla fattispecie.
Natura del CBD e qualificazione come stupefacente
Per stabilire se gli articoli 34 e 36 TFUE fossero applicabili, la Corte ha verificato se il CBD fosse uno stupefacente. Ha rilevato che il CBD non è contemplato dalla convenzione sulle sostanze psicotrope né dall’azione comune 97/396, richiamate dalla decisione quadro 2004/757/GAI.
Quanto alla convenzione unica del 1961, la Corte ha riconosciuto che una lettura letterale potrebbe far ritenere il CBD un estratto di cannabis. Tuttavia, alla luce dell’obiettivo della convenzione di proteggere la salute fisica e psichica dell’umanità, e considerando che dagli elementi del fascicolo risultava l’assenza di effetti psicotropi o nocivi apprezzabili del CBD e il basso tenore di THC della canapa di origine, la Corte ha escluso che il CBD in questione potesse essere qualificato come stupefacente.
Applicabilità degli articoli 34 e 36 TFUE
Poiché il CBD non è uno stupefacente, la Corte ha affermato che ad esso si applicano le norme sulla libera circolazione delle merci. Un divieto di commercializzare in Francia il CBD legalmente prodotto in un altro Stato membro costituisce una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative ai sensi dell’articolo 34 TFUE.
Tale divieto può però essere giustificato dalla tutela della salute pubblica ex articolo 36 TFUE solo se rispetta il principio di proporzionalità. La Corte ha ricordato che lo Stato membro deve dimostrare, sulla base dei dati scientifici più recenti, l’esistenza di un rischio reale per la salute e la necessità della misura, che non può fondarsi su mere ipotesi.
Indicazioni al giudice nazionale sulla proporzionalità
La Corte ha osservato che, se il CBD sintetico con le stesse caratteristiche potesse essere commercializzato, ciò potrebbe indicare che il divieto francese non opera in modo coerente e sistematico, con possibili dubbi sulla sua idoneità a tutelare la salute pubblica. Spetta però al giudice del rinvio verificare, in concreto, sia la coerenza della misura sia la sussistenza di un rischio reale fondato su dati scientifici attendibili.
La Corte ha chiarito che la Francia non deve dimostrare che il CBD abbia la stessa pericolosità degli stupefacenti tradizionali, ma deve comunque dimostrare che il divieto non sia basato su valutazioni puramente ipotetiche.
Dispositivo
La Corte ha concluso che gli articoli 34 e 36 TFUE ostano a una normativa nazionale che vieti la commercializzazione del CBD legalmente prodotto in un altro Stato membro quando esso sia estratto dalla pianta di Cannabis sativa nella sua interezza, salvo che il divieto sia idoneo a garantire la tutela della salute pubblica e non ecceda quanto necessario. Ha inoltre dichiarato che i regolamenti n. 1307/2013 e n. 1308/2013 non si applicano a una simile normativa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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