Corte di giustizia, Sentenza C-238/19
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 19 novembre 2020. — EZ contro Bundesrepublik Deutschland. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Hannover. — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica in materia di asilo – Direttiva 2011/95/UE – Condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato – Rifiuto di prestare servizio militare – Articolo 9, paragrafo 2, lettera e) – Diritto del paese di origine che non prevede il diritto all’obiezione di coscienza – Tutela delle persone fuggite dal loro paese di origine dopo la scadenza del termine per il rinvio del servizio militare – Articolo 9, paragrafo 3 – Collegamento tra i motivi di cui all’articolo 10 di tale direttiva e le azioni giudiziarie e le sanzioni penali di cui all’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), di detta direttiva – Prova. — Causa C-238/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito come va applicata la clausola di persecuzione relativa al rifiuto del servizio militare nella direttiva qualifiche. Ha escluso che sia necessaria una procedura formale di obiezione quando l’ordinamento dello Stato di origine non la prevede, e ha riconosciuto che, in un contesto di guerra civile e crimini sistematici, il servizio può comportare partecipazione a crimini di guerra anche indiretta. La Corte ha però precisato che il nesso tra persecuzione e motivo convenzionale non è automatico: va accertato caso per caso, pur in presenza di una forte presunzione.
Interpretazione dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), e dell’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2011/95/UE in materia di status di rifugiato per renitenti alla leva e obiettori di coscienza provenienti da uno Stato che non prevede il diritto di obiezione.
La questione giuridica
Se l’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2011/95 consenta di considerare accertato il rifiuto di prestare servizio militare anche senza una procedura formale, quando l’ordinamento dello Stato di origine non prevede l’obiezione di coscienza; se tale disposizione protegga anche chi fugge senza presentarsi alle autorità militari dopo la scadenza del rinvio; se, in un contesto di guerra civile e impiego sistematico di coscritti in crimini di guerra o contro l’umanità, il servizio militare comporti la commissione di tali crimini a prescindere dall’assegnazione concreta; se l’articolo 9, paragrafo 3, richieda un nesso tra i motivi di persecuzione dell’articolo 10 e le azioni giudiziarie o sanzioni penali previste dall’articolo 9, paragrafo 2, lettera e); e se tale nesso possa presumersi automaticamente dal solo fatto che le sanzioni derivino dal rifiuto di prestare servizio militare.
Principio di diritto
L’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2011/95 deve essere interpretato nel senso che può rilevare anche quando nello Stato di origine non esiste una procedura formale di obiezione di coscienza e il richiedente ha abbandonato il paese senza presentarsi alle autorità militari, purché dalle circostanze emerga un effettivo rifiuto di prestare servizio. In un contesto di guerra civile in cui l’esercito commette sistematicamente crimini di cui all’articolo 12, paragrafo 2, il servizio militare può implicare una partecipazione diretta o indiretta a tali crimini anche se non è noto l’esatto impiego futuro del coscritto. L’articolo 9, paragrafo 3, richiede sempre un nesso tra gli atti di persecuzione e uno dei motivi dell’articolo 10: tale nesso non si presume automaticamente solo perché le sanzioni derivano dal rifiuto di leva, ma vi è una forte presunzione favorevole che le autorità nazionali devono verificare in concreto sulla base di tutte le circostanze.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2011/95/UE
- Articolo 1, sezione A, Convenzione di Ginevra del 1951
- Articolo 78, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 15, paragrafo 2, CEDU
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3, direttiva 2011/95/UE
- Articolo 10, direttiva 2011/95/UE
- Articolo 12, paragrafo 2, direttiva 2011/95/UE
- Articolo 2, lettera d), direttiva 2011/95/UE
- Articolo 4, paragrafi 1, 2, 3 e 5, direttiva 2011/95/UE
Rifiuto del servizio militare, guerra civile siriana e status di rifugiato
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Verwaltungsgericht Hannover nell’ambito della domanda di asilo proposta da EZ, cittadino siriano, cui era stata riconosciuta la protezione sussidiaria ma negato lo status di rifugiato. La Corte interpreta l’articolo 9, paragrafi 2, lettera e), e 3, della direttiva 2011/95/UE in materia di qualificazione dei beneficiari di protezione internazionale.
Fatti e procedimento principale
EZ ha lasciato la Siria nel novembre 2014 e ha chiesto asilo in Germania nel gennaio 2016. Ha dichiarato di essere fuggito per sottrarsi al servizio militare, temendo di essere coinvolto nella guerra civile, dopo aver ottenuto un rinvio per motivi di studio fino al febbraio 2015. L’autorità tedesca gli ha riconosciuto la protezione sussidiaria ma ha respinto la domanda di status di rifugiato, ritenendo mancante la persecuzione e, comunque, il nesso con un motivo di persecuzione.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio ha chiesto in sostanza:
- se il "rifiuto di prestare servizio militare" richieda una formale procedura di obiezione quando il diritto nazionale non la prevede;
- se la norma protegga anche chi fugge senza presentarsi alle autorità militari dopo la scadenza del rinvio;
- se, in un contesto di guerra civile e uso sistematico di coscritti in crimini di guerra o contro l’umanità, il servizio militare comporti la commissione di tali crimini indipendentemente dal concreto impiego del soggetto;
- se l’articolo 9, paragrafo 3, imponga il collegamento tra i motivi dell’articolo 10 e le azioni giudiziarie/sanzioni penali dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera e);
- se tale collegamento possa considerarsi automaticamente provato dal solo fatto che le sanzioni derivano dal rifiuto di leva.
Normativa rilevante richiamata dalla Corte
La Corte richiama la Convenzione di Ginevra del 1951 e la direttiva 2011/95/UE, in particolare:
- articolo 2, lettera d), definizione di rifugiato;
- articolo 4, in tema di valutazione individuale e cooperazione nell’esame della domanda;
- articolo 9, paragrafo 1, sulla nozione di atti di persecuzione;
- articolo 9, paragrafo 2, lettera e), sulle azioni giudiziarie o sanzioni penali per il rifiuto di servizio militare in un conflitto che comporti crimini di cui all’articolo 12, paragrafo 2;
- articolo 9, paragrafo 3, sul collegamento con i motivi di persecuzione;
- articolo 10, sui motivi di persecuzione, in particolare l’opinione politica;
- articolo 12, paragrafo 2, sulle cause di esclusione dallo status di rifugiato. Richiama inoltre l’articolo 267 TFUE, l’articolo 78, paragrafo 1, TFUE, la Carta dei diritti fondamentali e l’articolo 15, paragrafo 2, CEDU, oltre alla giurisprudenza Shepherd.
Ragionamento della Corte sulle prime due questioni
La Corte afferma che, se nello Stato di origine non esiste alcuna procedura per rifiutare il servizio militare, non si può pretendere che il richiedente formalizzi il proprio rifiuto secondo modalità inesistenti. Né può esigersi che lo manifesti davanti alle autorità militari quando ciò sarebbe di per sé illecito e lo esporrebbe a sanzioni. Tuttavia, tali circostanze non bastano da sole: spetta alle autorità nazionali, alla luce dell’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva, accertare in concreto se vi sia stato effettivamente un rifiuto di prestare servizio militare.
Ragionamento sulla terza questione
La Corte ricorda che spetta alle autorità nazionali valutare se il servizio militare indurrebbe necessariamente o molto probabilmente il richiedente a commettere crimini di cui all’articolo 12, paragrafo 2. Tale valutazione deve fondarsi su un insieme di indizi e sulle circostanze del paese d’origine e personali del richiedente. In un contesto di guerra civile aperta, con commissione ripetuta e sistematica di crimini da parte dell’esercito mediante l’impiego di coscritti, la possibilità che il servizio militare comporti partecipazione diretta o indiretta a tali crimini può risultare molto elevata, anche se il coscritto non conosce ancora il concreto ambito di impiego.
Ragionamento sulla quarta questione
La Corte interpreta l’articolo 9, paragrafo 3, nel senso che il collegamento tra i motivi di cui all’articolo 10 e gli atti di persecuzione di cui all’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), è necessario. Non è quindi corretto ritenere che la disposizione operi senza alcun nesso con razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale. L’interpretazione è coerente con la definizione di rifugiato della direttiva e con la Convenzione di Ginevra, che limita la protezione ai soggetti perseguitati per uno dei motivi tassativamente indicati.
Ragionamento sulla quinta questione
La Corte esclude che il nesso possa considerarsi automaticamente accertato solo perché le sanzioni penali sono collegate al rifiuto di prestare servizio militare. Un simile automatismo allargherebbe indebitamente l’ambito della protezione rispetto alla Convenzione di Ginevra. La Corte precisa però che esiste una forte presunzione che il rifiuto di leva, nelle condizioni dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), sia collegato a uno dei motivi dell’articolo 10, perché spesso esso esprime opposizione politica, convinzioni religiose o appartenenza a un gruppo sociale. Tocca alle autorità nazionali verificare, in concreto, la plausibilità del nesso sulla base di tutte le circostanze della domanda.
Dispositivo
La Corte dichiara che:
- l’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), non osta a che il rifiuto sia considerato accertato senza procedura formale quando lo Stato di origine non la prevede;
- in un contesto di guerra civile e crimini sistematici, il servizio militare può comportare partecipazione diretta o indiretta ai crimini di cui all’articolo 12, paragrafo 2, indipendentemente dall’ambito di impiego;
- l’articolo 9, paragrafo 3, richiede il collegamento con i motivi dell’articolo 10;
- il collegamento non si presume automaticamente, ma sussiste una forte presunzione da verificare caso per caso dalle autorità nazionali competenti.
Principi pratici per l’operatore
Per l’esame di domande di asilo fondate sulla renitenza alla leva occorre distinguere tra:
- accertamento del rifiuto di servizio militare, che può risultare anche da fuga e mancata presentazione se non esistono procedure formali nel paese d’origine;
- valutazione del rischio di partecipazione a crimini di guerra o contro l’umanità, che richiede un’analisi concreta del contesto bellico e dell’impiego dei coscritti;
- verifica del nesso causale con uno dei motivi convenzionali, che non è automatico ma beneficia di una forte presunzione favorevole al richiedente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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